CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 giugno 2016
665.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Nuovo testo C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che il provvedimento in esame risulta riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui la «perequazione delle risorse finanziarie», la «tutela della concorrenza», la «tutela dell'ambiente», l’«ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere e), s), l), Cost.), il «governo del territorio», l’«ordinamento della comunicazione» e l’«istruzione», demandate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché «turismo», «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   considerato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
   rilevato che:
    l'articolo 3 disciplina, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale, l'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e l'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, dell'elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale;
    al fine di assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni, risulta necessario che le stesse siano coinvolte non solo nella fase di predisposizione del Piano nazionale per Pag. 226la riqualificazione dei piccoli comuni ma anche nella fase di attuazione dello stesso e, dunque, nell'individuazione dell'elenco di interventi da effettuare in via prioritaria;
   considerato che:
    l'articolo 11, comma 1, prevede che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile;
    la normativa vigente, recata dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, prevede che il comune, «sulla base delle disposizioni emanate dalla regione», stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta;
    risulta in proposito necessario assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «commercio»;
   rilevato che:
    l'articolo 16 stabilisce che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
    la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso di escludere le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dall'ambito di applicazione della legge;
   considerato infine che la previsione che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, è inserita nell'articolo 2, comma 2, il cui ambito di applicazione è limitato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non rientranti nell'elenco dei «piccoli comuni»; tale previsione, avendo portata generale, dovrebbe avere una propria autonoma collocazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, che disciplina il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, al comma 4, dopo le parole: «da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,» e al comma 5, dopo le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,»;
   2) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «commercio», ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;
   3) all'articolo 16, sia chiarita l'applicabilità delle disposizioni della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

  e con la seguente osservazione:
   a) si valuti l'opportunità di assicurare una collocazione autonoma alla disposizione dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, a norma della quale le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, alla luce dei motivi evidenziati in premessa.

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ALLEGATO 2

Editoria (S. 2271 approvato, in un testo unificato, dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2271, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
   richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento penale» e «previdenza sociale», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e), l), ed o), Cost.), e nelle materie «ordinamento della comunicazione» e «professioni», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (S. 2344 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2344, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali»;
   rilevato che:
    le modifiche introdotte agli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rispondono all'esigenza di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012, con il nuovo quadro di regole contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali, in termini di equilibrio strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito, prefigurati dalla novella dell'articolo 81 Costituzione;
    il provvedimento reca disposizioni in tema di modalità e limiti per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci (articolo 9), di ricorso all'indebitamento (articolo 10), di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali (articolo 11) e di sostenibilità del debito pubblico (articolo 12);
    la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha anticipato l'applicazione della normativa sul pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario e la Sardegna al bilancio di previsione 2015;
    la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha segnato per gli enti locali il superamento del patto di stabilità interno, sostituito da un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali;
    premesso che le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova legge di bilancio dello Stato e di equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012;
   considerato che:
    il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.);
    il disegno di legge accoglie alcune modifiche particolarmente attese dal sistema delle autonomie locali, superando diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente vigente;
    l'articolo 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha inserito, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
    con il disegno di legge in esame, al comma 1-bis dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, viene demandata a successiva legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti Pag. 229per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza;
    al riguardo, la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nei documenti elaborati in occasione della richiamata indagine conoscitiva, hanno chiesto alcune modifiche al disegno di legge, segnalando, fra l'altro, che la richiamata disposizione sul fondo pluriennale vincolato è destinata a creare incertezza nella composizione del saldo di bilancio, con ripercussioni in termini di programmazione finanziaria degli enti territoriali;
    l'introduzione dei rinvii alla legge ordinaria dello Stato potrebbe non assicurare un quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe almeno tendenzialmente assicurare;
    la Corte dei Conti, in sede di audizione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, ha segnalato l'esigenza che il computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza vada corredato da una clausola di neutralità finanziaria che ne assicuri l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante opportune coperture finanziarie;
    l'introduzione di meccanismi sanzionatori, basati sul recupero triennale e a quote costanti dell'eventuale sforamento, e di un incentivo premiale per gli enti rispettosi del vincolo dovranno trovare specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale (articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012);
    con la modifica dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 le operazioni di indebitamento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti potranno essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione interessata;
    i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 sono demandate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. In questo modo, vengono recepite le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 88 del 2014, in termini di esigenza di garantire il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso il modulo partecipativo dell'intesa nel rispetto del principio della leale collaborazione posto a garanzia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;
    lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali con legge ordinaria (articolo 11 della legge n. 243 del 2012);
    parimenti, gli enti territoriali concorrono in caso di ciclo economico favorevole, alla riduzione del debito complessivo della pubblica amministrazione, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (articolo 12 della legge n. 243 del 2012),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si modifichi la disciplina del computo del fondo pluriennale vincolato o di parte di esso nel saldo di competenza, tenendo conto dell'esigenza di predisporre una disciplina pienamente coerente con le esigenze di programmazione finanziaria degli enti territoriali.