CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297);
   rilevato che:
    lo schema di testo unico è il primo trasmesso al Parlamento dei tre testi unici previsti dall'articolo 16 della legge n. 124 del 2015: gli altri due riguardano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e i connessi profili di organizzazione amministrativa) e i servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308); a quest'ultimo si collega strettamente;
    lo schema interviene su un settore fatto oggetto, negli ultimi anni, di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi e volti a perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un coerente disegno di lungo periodo;
    l'articolato sottoposto all'esame della Commissione sembra conseguire il «fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori», indicato dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015;
    più in particolare, lo schema si pone gli ambiziosi obiettivi di dettare una disciplina chiara e trasparente, sciogliendo i nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia, di ridurre lo stock delle società partecipate e di evitare per il futuro una loro proliferazione;
    a questo fine, lo schema presta particolare attenzione al principio di effettività, con una serie di previsioni in materia di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, controllo, sanzioni e regime delle responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate;
    tali previsioni sono di fondamentale importanza per l'implementazione della riforma e andrebbero ulteriormente rafforzate;
   visto che:
    sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta, dalle Commissioni riunite Bilancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, un'ampia attività conoscitiva, cui sono stati invitati anche i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione;
    nei pareri e nelle audizioni – salva la voce in parte dissonante proveniente dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL – sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per il testo elaborato dal Governo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;
   considerato che:
    l'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 124 del 2015 enuclea tra i Pag. 377principi e criteri direttivi la «distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa»;
    tali principi e criteri direttivi hanno trovato parziale attuazione e si prestano ad ulteriori riflessioni, con specifico riguardo all'opportunità di tenere conto degli «interessi pubblici di riferimento» delle realtà territoriali più piccole, cui si applicherebbe – allo stato – la stessa normativa delle realtà più grandi: l'omogeneità della disciplina potrebbe essere temperata da qualche previsione specificamente indirizzata ai comuni di più piccole dimensioni demografiche, che presentano realtà peculiari e meritevoli di valutazione, anche in relazione ai parametri previsti per i piani di razionalizzazione annuali dall'articolo 20, comma 2;
   auspicando, infine, che la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina di cui all'articolo 15 dello schema risulti adeguata ai compiti ad essa demandati e sia immediatamente operativa,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   andrebbe valutata l'opportunità di assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente, con specifico riguardo ad una verifica dell'esaustività delle abrogazioni contemplate dall'articolo 29 e l'aggiornamento di talune disposizioni alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (in particolare: articoli 4, comma 2, lettere b) ed e) e articolo 23, comma 1);
   in relazione all’ambito di applicazione del decreto e alla possibilità di deroghe, andrebbe valutata l'opportunità di:
   esplicitare che la nuova disciplina si applica anche ai servizi di interesse economico generale, in conformità con le previsioni della delega (articolo 18, comma 1, lettera b));
   stabilire criteri e condizioni in base ai quali possa essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, cui si demanda la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso, eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni parlamentari;
   elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società in house), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili, anche tenendo conto delle riflessioni richiamate in premessa;
   con specifico riguardo all'applicazione dell'articolo 4, «Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche» e dell'articolo 11, «Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico», prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti compensi agli amministratori;
   precisare, all'articolo 16, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società «in house» dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;Pag. 378
   in relazione alle funzioni riconducibili all'attività di controllo e monitoraggio, andrebbe valutata l'opportunità di:
    prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica (articolo 20) e di revisione straordinaria (articolo 25);
    condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);
    riformulare l'articolo 5, comma 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla delibera di costituzione di nuove società nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007, così prevedendo la trasmissione contestuale dell'atto costitutivo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere sull'attuazione della nuova disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;
   in relazione al regime delle responsabilità, riformulare l'articolo 12, comma 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all'esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.