CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-00949 Taricco: Iniziative per l'attività delle cooperative sociali che operano nel settore dell'agricoltura sociale.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ON. TARICCO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento «L'agricoltura a beneficio di tutti», dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «l'insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti bassa contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi di servizi»;
    si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento «di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell'agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.»;
    le attività riconducibili all'agricoltura sociale come definite dal citato documento sono:
    inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori;
    formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all'inserimento lavorativo;
    offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicap psico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro);
    offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro),»;
    in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava «Con agricoltura sociale s'intende un approccio innovativo, fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all'inclusione sociale di persone con esigenze specifiche»;
    negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell'ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in Pag. 358ambito socio-sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;
    la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» ha recepito questo orientamento definendo l'agricoltura sociale «aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate [...] Le attività di cui al comma 1 ( di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo»;
    all'articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell'agricoltura sociale»;
  il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;
    il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio sanitarie, effettuate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione, nel computo del fatturato ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia di falsare completamente la valutazione dell'attività delle cooperative sociali stesse;
    detta scelta rischia, tra l'altro, di precludere l'accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall'ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;
    il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», dovrà emanare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti «i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell'agricoltura sociale»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per definire in modo puntuale, le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità, per l'eventuale decadenza del requisito, di prevedere che lo stesso sia insussistente quando venga meno nella media degli ultimi tre anni, e prevedendo ai fini del succitato calcolo di escludere dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.