CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Nuovo testo C. 3828 Boccia).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3828, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, come risultante dall'esame delle proposte emendative;
   considerato che la proposta di legge intende, in primo luogo, adeguare le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica al disposto del nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, che ha previsto il superamento dell'attuale configurazione della manovra di bilancio, articolata in due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, in vista della presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio, che potrà contenere anche disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità;
   osservato altresì che la proposta introduce ulteriori modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica e alle altre norme vigenti in materia di contabilità pubblica, prevalentemente al fine di coordinarle con le disposizioni della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assolta dalla Camera in attuazione della medesima riforma costituzionale, nonché al fine di tenere conto dell'evoluzione delle procedure della governance economica europea;
   rilevato che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state introdotte ulteriori disposizioni che hanno apportato modifiche e integrazioni alle disposizioni recentemente introdotte dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, adottati in attuazione delle deleghe di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    considerato che, nel complesso, il provvedimento assicura un adeguato equilibrio tra l'esigenza di strutturare un quadro degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio coordinato con le procedure previste nell'ambito dell'Unione europea e dell'area dell'euro, assicurando al contempo adeguati strumenti di controllo parlamentare sulle spese e sulle politiche di bilancio;
   osservato che, nell'ambito della nuova articolazione della programmazione di bilancio, prevista dall'articolo 1, comma 2, potrebbe essere opportuno definire un termine fisso per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio;
   apprezzata la previsione, contenuta nell'articolo 1, comma 5, ai sensi della quale in uno specifico allegato al Documento di economia e finanza, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, Pag. 315degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché le previsioni sulla loro evoluzione nel periodo di riferimento;
   rilevato che nell'articolo 2, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, si prevede una articolazione della nuova legge di bilancio in due sezioni, le quali, rispettivamente, presentano contenuti analoghi a quelli attualmente previsti per la legge di stabilità e la legge di bilancio;
   osservato che in questo contesto, si ampliano i margini di intervento del legislatore attraverso disposizioni di spesa, che possono prevedere anche interventi ulteriori rispetto a quelli già contemplati dalla legislazione vigente, e attraverso la rimodulazione delle spese;
   condivise le disposizioni dell'articolo 2, comma 5-bis, tese a rafforzare le norme dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di bilancio di genere, recentemente introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016, prevedendo che, nell'elaborazione della metodologia generale del bilancio di genere, si tenga conto anche delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali e che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e, successivamente, sui risultati dell'adozione definiva del bilancio di genere;
   rilevato che l'articolo 3 modifica le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi che determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo in particolare una nuova disciplina del monitoraggio degli oneri derivanti da leggi che indicano previsioni di spesa e della compensazione degli scostamenti rispetto agli oneri inizialmente previsti, distinguendo gli interventi relativi all'esercizio in corso e quelli per gli esercizi successivi a quello in corso, per i quali si provvede con la legge di bilancio,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO VIGNALI 30.1

  La XI Commissione,
   esaminato l'emendamento Vignali 30.1 al disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica,
   esprime

PARERE CONTRARIO.