CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 3 sostituire le parole: sulla stessa materia con le seguenti: n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013,.
1. 1. Locatelli, Villecco Calipari, Malpezzi.
(Approvato)

ART. 2.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati con le seguenti: Decorso tale termine il Governo è tenuto a conformarsi al parere delle Camere.
2. 5. Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
2. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
2. 6. Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

  Al comma 3, sopprimere dalle parole: Decorso tale fino alla fine del periodo.
2. 7. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

ART. 4.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni e le parole: Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati con le seguenti: Decorso tale termine il Governo è tenuto a conformarsi al parere delle Camere.
4. 2. Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
4. 3. Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole da: Decorso tale a: comunque adottati.
4. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20. 1. Tofalo, Scagliusi, Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

Pag. 131

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20
(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

  1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, viene modificata in modo da garantire la presenza di un componente per ciascun movimento politico o gruppo parlamentare regolarmente costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, tenendo conto della loro appartenenza alla coalizione che sostiene il governo.
  3. A seguito della predetta integrazione, il comitato rielegge il proprio Presidente e un ufficio di presidenza composto da due vice presidenti e due segretari.
20. 2. Monchiero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 20
(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

  1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato di ulteriori cinque deputati e di ulteriori cinque senatori, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, garantendo la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo parlamentare.
20. 3. Monchiero.

  Al comma 2, sostituire le parole: Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:, fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.
20. 50. I Relatori.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
20. 5. Artini.