CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08896 Benamati: Tavolo di consultazione sul «caro affitti» dei locali commerciali e artigianali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in parola si vuole porre in rilievo una recente rilevazione di Confesercenti, secondo la quale in Italia esisterebbero 627 mila locali commerciali chiusi (pari a circa il 25 per cento del totale dei locali adibiti a tale destinazione di uso) a causa della mancanza di imprese che vi operino.
  Tale situazione a parere degli interroganti scaturisce soprattutto dalla continua crescita dei canoni di locazione per le attività commerciali e artigianali, dal crollo dei consumi interni del nostro Paese conseguenti ad una lunga durata della crisi economica e, infine, dalla concorrenza delle grandi catene internazionali del commercio.
  Viene anche evidenziato che in questa Commissione con il parere favorevole del Governo è stata votata a novembre scorso una risoluzione (7-00819), che impegna lo stesso esecutivo «a valutare possibili iniziative per alleviare la chiusura di esercizi commerciali e laboratori artigianali a causa delle dinamiche del «caro affitti» anche mediante l'attivazione di un tavolo di consultazione per favorire un confronto tra i diversi soggetti interessati (Ministero dello Sviluppo Economico, gli enti locali e le associazioni di categoria del commercio, dei proprietari e dei gestori degli immobili).
  Al riguardo in via preliminare evidenzio che la normativa sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani è la legge n. 392 del 27 luglio 1978 e, in particolare, il capo II. (rubricato «Locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione»). Nella citata Legge voglio richiamare la disposizione prevista con l'articolo 32. La stessa prevede quanto segue: «Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (...)».
  Il citato articolo 32 riguarda, ovviamente, solo gli aumenti in corso di contratto, non quelli concernenti il rinnovo che, invece, sono liberi. Esso prevede che qualora sia raggiunto un accordo per eventuali variazioni in aumento del canone, queste non solo devono fare riferimento all'indice ISTAT, ma possono intervenire per quei contratti stipulati per una durata non superiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività indicate come industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, oppure a nove anni se l'immobile urbano è adibito ad attività alberghiere e assimilate o all'esercizio di attività teatrali.
  Gli aumenti in corso di contratto, pertanto, devono avere una variazione in aumento calmierata del canone di locazione, il quale, però, poiché è libero, deriva dall'incontro tra domanda e offerta.
  Sul ritardo lamentato per l'attivazione del citato tavolo di confronto, invece, informo che lo stesso è correlato esclusivamente agli avvicendamenti nelle cariche di vertice politico del Ministero. Sarà cura del MiSE predisporlo in breve tempo al fine di approfondire espressamente le tematiche rammentate dagli interroganti tra tutte le parti interessate.

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ALLEGATO 2

5-08897 Ricciatti: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Konig di Molteno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente informo gli Onorevoli Interroganti che l'8 Giugno scorso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro per discutere del piano di dismissione dello stabilimento di Molteno (Lecco) della società KÖNIG SPA., al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Azienda, della Regione Lombardia, le Istituzioni locali e le Organizzazioni Sindacali.
  In tale occasione, in primo luogo, si è preso atto che il prodotto della KÖNIG «catene per autoveicoli» attualmente non ha le stesse opportunità che aveva in passato, a causa della forte contrazione del mercato dovuta anche a fattori climatici ed alla presenza di concorrenti.
  Contestualmente sono state sollevate perplessità, considerando che l'Azienda sta ponendo in essere delle iniziative, anche di natura finanziaria, che sembrerebbero essere indirizzate esclusivamente alla chiusura del sito di Molteno.
  Inoltre, il MiSE ha dichiarato la propria contrarietà alle procedure di mobilità del personale. Tali procedure devono, infatti, essere inserite in un giusto contesto normativo e, a tal fine, ci sono già stati e ci saranno, incontri dedicati e di confronto tra le parti, sia sulle attività da mantenere che sulla eventuale possibilità di consentire ai lavoratori di accedere ad ammortizzatori sociali o ad altre provvidenze consentite dalla legislazione vigente.
  Peraltro, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro, lo stesso ha comunicato che le parti sociali, ad oggi, non hanno richiesto allo stesso Ministero alcun incontro per l'esame della situazione produttiva ed occupazionale della Società KÖNIG.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lombardia effettueranno delle nuove verifiche con la proprietà di KÖNIG per capire se esistano strade diverse da intraprendere.
  Infine, informo che è prevista una nuova riunione presso il Ministero per gli inizi del prossimo mese, per fare il punto della vicenda in esame.
  Sarà cura del Ministero dello Sviluppo Economico aggiornare il Parlamento sugli sviluppi della vertenza in parola.

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ALLEGATO 3

5-08898 Prodani: Strategicità del rigassificatore di Zaule.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con la Question Time in parola si vuole porre in rilievo che con il decreto n. 808 del 2009, il Ministero dell'Ambiente ha pronunciato la VIA positiva relativamente al terminale di rigassificazione di Zaule con prescrizioni, tra cui la A.2.
  Con Decreto direttoriale del 30 maggio scorso (DVA-DEC-2016-0000222), il Ministero dell'ambiente, a seguito del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS (n. 2069 del 6 maggio 2016), ha ritenuto ottemperata la prescrizione A.2.
  La citata prescrizione stabilisce, tuttavia che, prima che il Ministero dello sviluppo economico possa convocare la conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento autorizzativo di sua competenza, debba acquisire anche la valutazione di impatto ambientale relativa al metanodotto di collegamento del rigassificatore alla rete di trasporto nazionale del gas.
  Premesso che non è stato ancora emanato il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativamente al citato Metanodotto di collegamento, il MiSE provvederà a convocare la riunione di Conferenza di servizi decisoria nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del rigassificatore, entro termini che consentano alla Regione Friuli Venezia Giulia di esprimersi in merito all'opera medesima.
  Nell'ipotesi in cui la Regione dovesse esprimere un proprio parere negativo, verranno adottate le conseguenti valutazioni previste dalla normativa vigente sulla base delle posizioni prevalenti che emergeranno in seno alla conferenza dei servizi.

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ALLEGATO 4

5-08899 Vallascas: Criticità connesse al sistema del capacity payment.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Facendo riferimento al Question Time posto all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, non posso che confermare, come noto anche agli interroganti, quanto già risposto in precedenza per atto di sindacato ispettivo di analogo argomento (risposta del vice ministro Prof. De Vincenti in X Commissione atto On. Crippa ed altri n. 5-01071 del 25 settembre 2013).
  Infatti, il tema dei meccanismi per assicurare una capacità di generazione elettrica adeguata ai fabbisogni non è un tema solo nazionale, ma europeo, in quanto comune a molti Paesi, interessati – come l'Italia – da due fenomeni che sono, da un lato, il significativo calo della domanda elettrica avvenuto negli ultimi anni e, dall'altro, la crescente penetrazione delle energie rinnovabili per la produzione elettrica.
  Con il decreto 30 giugno 2014, il Mise ha approvato la disciplina di un nuovo meccanismo di capacità, proposto da Terna in base a criteri definiti dall'Autorità per l'energia, indicando contestualmente anche alcune condizioni e integrazioni, soprattutto di maggiore apertura verso gli scambi europei, la domanda e le altre tecnologie. Insieme a Terna e all'Autorità, si è quindi avviato nei mesi successivi il confronto con la Commissione europea sotto il profilo degli Aiuti di Stato.
  In merito ai tempi citati dagli interroganti (con un anno di ritardo) voglio ricordare che occorre predisporre analisi tecniche ed economiche prima di avviare un confronto di questa natura e che certamente si deve considerare la complessità del tema trattato. Nel frattempo, la stessa Commissione ha avviato sui modelli di capacity market una vasta indagine i cui primi esiti sono stati di recente resi noti, mentre è attesa per l'autunno 2016 la chiusura definitiva dell'indagine.
  Il confronto con la Commissione UE è quindi ancora in corso.
  Circa le iniziative di carattere normativo da assumere per «evitare gli aspetti critici» richiamati dalla Commissione UE, ne sarà comunque valutata la possibilità, tenendo tuttavia in considerazione che dai primi risultati dell'indagine settoriale citata, il modello italiano sembra rispondere meglio di altri alle indicazioni pro-concorrenziali che potranno venire dall'Europa.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi. C. 3209, approvata dal Senato, C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante «Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi», adottata come testo base e delle abbinate proposte di legge C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti;
   rilevato che l'impianto della legge delega risponde all'esigenza di un rafforzamento del sistema dei consorzi fidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti in un quadro mutato dell'economia nazionale ed estera;
   valutato che, in conseguenza dei principi e dei criteri direttivi previsti, si intende rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici e rendere il sistema più semplice per chi deve accedere al sistema delle garanzie;
   osservato che la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 54, ha disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI nel limite di 225 milioni a favore dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, di quelli che realizzano operazioni di fusione o che quelli che stipulano contratti di rete;
   sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico adotti il decreto previsto dal medesimo articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, volto a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
   rilevato che la medesima legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 55, ha destinato alle Camere di commercio 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi;
   sottolineato che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2014;
   rilevata l'opportunità di prevedere tra gli «strumenti di garanzia innovativi», di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), la possibilità di rilasciare garanzie a favore dei soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (cosiddetta garanzia equity) dotandole di uno strumento nuovo per la loro patrimonializzazione,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE