CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato),
   premesso che:
    l'articolo 17 del disegno di legge modifica la disciplina del Registro internazionale italiano, nel quale sono iscritte le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, consentendo l'iscrizione delle navi in regime di sospensione di bandiera a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti comunitari, prima prevista per le sole navi appartenenti a soggetti di Paesi extracomunitari e solo con riferimento a navi iscritte in registri di paesi extracomunitari, anche nel caso in cui le navi appartengano a un soggetto comunitario o la sospensione sia avvenuta con riferimento al registro di un paese comunitario, superando in tal modo la discriminazione a svantaggio dei Paesi che fanno parte dell'Unione europea;
    l'articolo 18, superando il vuoto normativo derivante dalla mancata adozione di alcuni decreti legislativi previsti dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29, definisce l'entità delle sanzioni che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) può irrogare nei casi di inosservanza delle prescrizioni da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore, relative alla gestione della circolazione ferroviaria, al funzionamento e alla manutenzione degli elementi del sistema ferroviario, ai requisiti e alla qualificazione del personale impiegato nella sicurezza della circolazione ferroviaria e ai certificati di sicurezza richiesti alle imprese per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, nonché alle autorizzazioni di sicurezza richieste ai gestori dell'infrastruttura. In caso di inosservanza degli obblighi di fornire assistenza tecnica, informazione e documentazione all'Agenzia, le sanzioni si applicano ai soli operatori ferroviari;
    l'articolo 19, al fine di superare una procedura di preinfrazione (EU Pilot 7192/14/TAXU) aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancata osservanza di obblighi contenuti nella normativa europea di riferimento, introduce nell'ordinamento nazionale l'esenzione esplicita dal pagamento della tassa automobilistica, per l'intero periodo del corso di studi svolto in Italia, dei veicoli utilizzati da studenti che li abbiano immatricolati nello Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), in cui risiedano abitualmente e con il quale sussista un adeguato scambio di informazioni;
    l'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso di importazione e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, superando l'incompatibilità di tali oneri con l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità Pag. 137europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, ratificato in Italia con legge 7 gennaio 2008, n. 10 ed eliminando gli effetti discorsivi derivanti dalla differente applicazione della normativa sul diritto fisso di importazione nei diversi porti italiani;
    l'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (la cosiddetta tonnage tax), prevedendo le seguenti modifiche alla disciplina attualmente vigente: è fissato a 5 anni il periodo minimo che deve intercorrere tra l'uscita dal regime d'imposta sul tonnellaggio e la possibilità di esservi riammessi; è rafforzata la normativa sulla tassazione delle plusvalenze relative a navi acquistate prima dell'entrata nel regime di imposta sul tonnellaggio; è infine prevista la possibilità di regolarizzare il mancato pagamento di somme dovute per obblighi formativi del personale;
    al fine di definire un sistema maggiormente competitivo e favorire la salvaguardia della flotta nazionale, il medesimo articolo 24, al comma 11, conferisce al Governo una delega ad adottare, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, secondo criteri di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi;
    in particolare, il criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 del medesimo articolo 24 è volto a circoscrivere l'attribuzione dei benefici fiscali e contributivi previsti in favore del personale marittimo, nonché il regime della tonnage tax alle sole navi traghetto che imbarchino soltanto personale comunitario e siano adibite indistintamente ad attività di cabotaggio o a viaggi internazionali;
    la previsione richiamata, pur essendo finalizzata alla salvaguardia occupazionale dei marittimi italiani e comunitari, rischia di produrre effetti di delocalizzazione di compagnie di navigazione iscritte al Registro internazionale italiano, nella misura in cui pone vincoli fortemente restrittivi rispetto alla possibilità di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali in questione;
    appare opportuno pertanto apportare alcuni correttivi volti a rivedere la formulazione del criterio di delega di cui alla citata lettera b), nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; occorre altresì prevedere che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    l'articolo 27, al fine di sanare una procedura in materia di aiuti di Stato aperta dalla Commissione europea, reca la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, che dispongono, rispettivamente, un credito d'imposta a beneficio delle imprese marittime per investimenti volti al rinnovo e all'ammodernamento delle unità navali e misure di sostegno al finanziamento a favore delle imprese armatoriali,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   si riveda la formulazione del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 24 nel senso di prevedere che l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi, a condizione che siano rispettate le disposizioni relative alla composizione dell'equipaggio di cui alla medesima Pag. 138lettera, si riferisca esclusivamente alle navi traghetto che effettuano servizi di cabotaggio misti passeggeri/merci, al fine di non determinare discriminazioni tra diverse tipologie di navi da carico adibite al trasporto della medesima merce; si preveda altresì che l'obbligo di imbarcare esclusivamente personale italiano o comunitario si applichi con riferimento ai componenti dell'equipaggio stabiliti dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.