CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative. (C. 3764 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3764, recante ratifica ed esecuzione di quattro atti internazionali: a) Accordo con Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione; b) Accordo con l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia e Scambio di Note; c) Emendamento all'Accordo con le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative e quelle ad esse relative;
   rilevato come il disegno di legge risulti finalizzato ad autorizzare la ratifica di quattro diversi accordi internazionali, tutti riguardanti la modifica di precedenti accordi tra l'Italia e varie organizzazioni internazionali già presenti in Italia, rispetto alle quali, in ragione del periodo di tempo trascorso e delle mutate esigenze sopravvenute con l'ampliamento dell'attività delle varie organizzazioni, si è ritenuto necessario aggiornare le precedenti intese,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. (Ulteriore nuovo testo unificato C. 65 e C. 2284).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, favorire la residenza nei predetti comuni e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, in armonia con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale del Paese,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

5-08889 Alberti: Dati relativi alle perdite delle banche e delle società di investimento derivanti da investimenti finanziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Alberti ed altri chiedono quale sia il volume totale delle perdite delle banche e delle società d'investimento derivanti da investimenti finanziari ed il relativo dato disaggregato per singole banche e società d'investimento.
  Con riferimento all'ammontare complessivo delle perdite su crediti del sistema bancario italiano, sulla base dei dati pubblicati da Banca d'Italia nel Rapporto di stabilità finanziaria n. 1 del 2016, risulta che, nei bilanci delle banche italiane, i crediti deteriorati lordi, al 31 dicembre 2015, ammontavano a 360 miliardi di euro, a fronte dei quali le banche hanno registrato rettifiche di valore, corrispondenti alle perdite su crediti iscritte nel conto economico, per 163,4 miliardi di euro.
  La componente delle sofferenze lorde, inclusa nei crediti deteriorati lordi e corrispondente ai crediti in situazione di sostanziale insolvenza, ammontava, al 31 dicembre 2015, a 210 miliardi di euro (58 per cento del totale crediti deteriorati), a fronte delle quali le banche hanno registrato rettifiche di valore, corrispondenti alle perdite su crediti iscritte nel conto economico per 123,3 miliardi di euro.
  Per quanto concerne le perdite derivanti da investimenti finanziari, si fa presente che, dalle segnalazioni statistiche pubblicate da Banca d'Italia, non risulta disponibile il valore cumulato di tali perdite che le banche italiane hanno iscritto nei bilanci al 31 dicembre 2015. Si evidenzia, tuttavia, che dall'esame dei bilanci delle maggiori banche italiane quotate emerge che le voci di conto economico nelle quali vengono iscritte le perdite su attività finanziarie (pari alla somma delle voci: 130.b) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie disponibili per la vendita; 130.c) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 130.d) Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie) riportano un saldo netto e risultano di ammontare significativamente inferiore alle rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130.a). Di conseguenza, può sostenersi che nei bilanci dell'esercizio 2015 le perdite su investimenti finanziari sono inferiori alle perdite rilevate sui crediti.
  Con particolare riferimento al «volume totale delle perdite delle banche derivanti da investimenti finanziari», si comunica che il risultato netto dell'attività di negoziazione in attività finanziarie, dato dalla differenza tra i ricavi e le perdite, tra il 2008 e il 2015 è stato complessivamente positivo ed ha generato utili per oltre 24 miliardi di euro (tavola 1).
  Per quanto riguarda invece le perdite riportate dalle «società di investimento», nel presupposto che l'interrogante intenda richiamare la nozione di «imprese di investimento» di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza, cosiddetto TUF), nella tavola 2, trasmessa dalla Banca d'Italia, risultano, in forma aggregata, i dati relativi al risultato netto degli investimenti in attività finanziarie riferito alle società di intermediazione mobiliare (SIM) iscritte all'apposito albo tenuto dalla Consob (tavola 2).
  Dal tenore dell'interrogazione si deduce che gli onorevoli interroganti abbiano richiesto i dati sopra illustrati nel presupposto Pag. 122che il Governo abbia adottato misure volte alla patrimonializzazione delle banche e di copertura di perdite a carico delle pubbliche finanze.
  Si rappresenta in proposito che questo Governo non ha realizzato alcun intervento pubblico a sostegno del capitale di alcuna banca. In ogni caso durante il lungo periodo di crisi, finanziaria prima, economica poi, il rafforzamento patrimoniale del settore bancario è stato conseguito con un limitato supporto pubblico, che ha complessivamente generato guadagni netti per l'erario.
  Passando in rassegna, invece, le misure in materia di gestione delle sofferenze, cui gli onorevoli interroganti potrebbero aver voluto fare riferimento, si osserva che, per quanto riguarda le GACS, queste si configurano come uno schema di garanzia standardizzata a carattere oneroso, senza essere aiuto di Stato. Per le sue caratteristiche, lo schema non avrà impatto né sui deficit né sul debito pubblico.
  Sempre in materia di gestione delle sofferenze è stata prevista con il decreto-legge n. 83 del 2015 la deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti, verso la clientela, come già nella previgente normativa avveniva per le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Anche in questo caso non c’è impatto sulle finanze pubbliche: se è vero che la deducibilità nello stesso esercizio piuttosto che in cinque quote costanti annuali, come consentito in base alla legislazione previgente, può generare un impatto negativo sul gettito, la nuova disciplina impedisce che siano generate nuove imposte anticipate (DTA iscrivibili in bilancio relativamente ai quattro quinti e la cui deducibilità fiscale doveva essere rinviata agli esercizi successivi), convertibili in crediti d'imposta, determinando quindi un recupero di gettito. Come previsto nel decreto-legge n. 59 del 2016 in via di conversione, inoltre, la convertibilità in credito d'imposta dello stock di DTA esistenti sarà riconosciuta solo subordinatamente al pagamento di un cannone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.

Tavola 1
Risultato netto dell'attività di negoziazione delle banche operanti in Italia (milioni di euro)

Totale sistema Banche Spa Banche Popolari Filiali di banche estere Banche di credito cooperativo
2008 -3.994    -3.573    -680    344    -85   
2009 1.631    628    680    11    312   
2010 -167    -227    489    -511    84   
2011 -525    997    563    -2.098    13   
2012 5.498    3.919    647    241    691   
2013 7.768    4.862    1.497    329    1.080   
2014 6.507    3.160    1,478    -44    1.912   
  2015 (*)  7.867    4.011    1.877    314    1.665   
Totale: 24.585    13.777    6,551    -1.414    5.672   

Fonte: Banca d'Italia
(*) i dati relativi all'anno 2015 sono provvisori.

Tavola 2
Risultato netto degli investimenti in attività finanziarie riferito alle SIM
(milioni di euro) 1

Risultato netto investimenti finanziari 2015 2014
Utile 56 51

1 I suddetti importi derivano da elaborazioni svolte dall'Istituto sulla base delle informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza inviate dagli intermediari (somma algebrica dei profitti/perdite da negoziazione, delle plus/minus valenze sui diversi portafogli presenti in bilancio, nonché relativi interessi e dividendi).

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ALLEGATO 4

5-08890 Sandra Savino: Verifiche in merito all'inserimento degli scenari probabilistici di rendimento nell'ambito dei prospetti informativi relativi alle obbligazioni bancarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Savino ed altri chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative intenda assumere per accertare la «compatibilità comunitaria dell'utilizzo degli scenari di probabilità nella scheda-prodotto destinata agli investitori e nel prospetto» e per verificare la «piena efficacia» degli stessi «come strumento a tutela dei risparmiatori e degli investitori».
  La questione è stata, almeno in parte, già affrontata in precedenti risposte ad altri atti di sindacato ispettivo. Il Governo è impegnato ad assicurare che le misure di tutela degli investitori siano effettivamente applicate e che possano, ove necessario, anche essere rafforzate. In tale prospettiva si deve tenere conto anche dell'evoluzione normativa a livello di Unione europea in materia di obblighi informativi nei confronti degli investitori sia nella prestazione dei servizi di investimento sia in materia di prospetti.
  In particolare, si tratta di provvedimenti adottati a livello di UE per alcune tipologie di prodotti finanziari quali le quote di fondi comuni di investimento (organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR), i prodotti di investimento al dettaglio pre-assemblati e i prodotti di investimento con base assicurativa, come ad esempio le polizze vita (il regolamento UE 1286/2014 è più noto con l'acronimo PRIIPs – Packaged Retail and Insurance Based Investment Products). Per tali categorie di prodotti, in particolare, è stato stabilito che l'informativa deve essere fornita ai clienti mediante un apposito documento sintetico contenente le informazioni-chiave (il cosiddetto KID – Key Information Document).
Tale documento riporta anche informazioni su adeguati scenari di performance dell'investimento e le ipotesi formulate per realizzarli. Il Regolamento PRIIPs ha delegato la Commissione europea ad emanare gli standard tecnici (RTS) attuativi della citata disposizione sulla base del parere reso in merito dalle tre autorità europee di supervisione dei mercati finanziari (ESMA, EBA ed EIOPA).
  Il 31 marzo 2016 il comitato congiunto delle tre Autorità ha rilasciato il proprio parere che prevede, sotto il profilo della rappresentazione dei rendimenti che il KID contenga tre scenari di performance che illustrino un range di possibili rendimenti sull'investimento ed in particolare: uno scenario favorevole, uno scenario intermedio, e uno scenario sfavorevole.
  Tali scenari dovranno essere calcolati sulla base di una metodologia probabilistica (diversa da quella sperimentata dalla Consob e a cui fa riferimento la citata comunicazione del marzo 2009 sui prodotti illiquidi) individuata al termine di un ampio dibattito e a seguito di una consultazione pubblica realizzata a livello europeo ed aperta a chiunque. Gli standard tecnici anzidetti dovrebbero essere adottati da parte della Commissione europea nelle prossime settimane.
  Inoltre, si rappresenta che nel corso del 2015 sono stati avviati i lavori finalizzati alla revisione della Direttiva 2003/71/CE (cosiddetta Direttiva Prospetto). Il 30 novembre 2015 la Commissione europea ha Pag. 124pubblicato la proposta di Regolamento (1) che dovrà sostituire detta Direttiva e attualmente è in corso la procedura legislativa per l'approvazione presso le Istituzioni europee.

(1) COM(2015) 583 final.

  Fra gli obiettivi che tale proposta di Regolamento persegue vi è anche l'introduzione di una serie di semplificazioni della disciplina del prospetto. In particolare, per ciò che qui più rileva, si intende intervenire sulla nota di sintesi, contenendone la lunghezza a poche pagine (tre) e prevedendo l'utilizzo di un linguaggio non tecnico.
  Nell'ambito dei lavori di adozione del nuovo regolamento sul prospetto, è stata anche rappresentata la necessità che la nota di sintesi sia tendenzialmente allineata al formato del KID PRIIPs, con la facoltà riconosciuta all'emittente, nel caso di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento PRIIPs, di sostituire l'informativa relativa al prodotto con le informazioni del KID e prevedendosi altresì la consegna obbligatoria della nota di sintesi al cliente.
  Per quanto concerne, più in generale, l'estensione del KID, ivi compresi gli scenari di performance, ad altre (o a tutte) le categorie di strumenti finanziari, la questione merita di essere affrontata a livello europeo, dopo aver valutato, in quella sede, costi e benefici degli scenari probabilistici.