CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2016
656.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

EMENDAMENTO 3.7 DEL RELATORE E RELATIVO SUBEMENDAMENTO

ART. 3.

  All'emendamento 3.7 del Relatore, al capoverso 12-bis, terzo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.
0. 3. 7. 1. Caso, Cariello, Castelli.

  Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:
  12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
  12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.
  12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo.».
3. 7. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;
   2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
1. 5. (Nuova formulazione) Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)» e le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
*1. 37. Palese.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m) » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)» e le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
*1. 16. (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: entro il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di bilancio con le seguenti: entro il medesimo termine.
1. 10. (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» Pag. 80sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati».
*1. 15. (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 3, lettera f), le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati».
*1. 30. (Nuova formulazione) Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF.».

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF.».
1. 39. Palese.

  Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 10-bis, sostituire le parole da: In apposito allegato al DEF fino a: e sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   al capoverso 10-ter, sostituire le parole da: Con apposita relazione fino a: adottati a livello internazionale con le seguenti: Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES),;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma Pag. 8110-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*1. 33. (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
   al capoverso 10-bis, sostituire le parole da: In apposito allegato al DEF fino a: e sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
   al capoverso 10-ter, sostituire le parole da: Con apposita relazione fino a: adottati a livello internazionale con le seguenti: Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES),;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge Pag. 8231 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
*1. 34. (Nuova formulazione) Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).
1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
  6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
   b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».
1. 40. Palese.

ART. 2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
   2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
   3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
   4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano Pag. 83e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.
*2. 1 (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
   2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
   3) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
   4) al comma 3, quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.
*2. 16. (Nuova formulazione dell'em. 3. 5.) Palese.

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;
   al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: «medesime»;
   al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;
   al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b);.
**2. 13. (Nuova formulazione) Palese.

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 1-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero attraverso nuovi interventi;
   al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: «medesime»; Pag. 84
   al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3, dopo la lettera d) inserire la seguente:
    d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;
   al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
**2. 2. (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.
2. 14. Palese.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definiva».
2. 12. Cenni, Albini, Cinzia Maria Fontana, Terrosi, Scuvera, Tentori, Roberta Agostini, Fabbri, Murer.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del periodo successivo. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter.»;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».
3. 3. (Nuova formulazione) Palese.

Pag. 85

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al comma 1:
    1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri».
3. 4. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.».
3. 6. (Nuova formulazione) Palese.

  Alla lettera c), sostituire i capoversi 12-bis e 12-ter con i seguenti:
  12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, per il relativo parere da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
  12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.
  12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), Pag. 86adottando prioritariamente misure correttive della maggiore spesa di carattere normativo.».
3. 7. Il Relatore.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
5. 1. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo».
5. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.»;
   b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».
5. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse.
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.».
5. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Definizione dei saldi di cassa).

  1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.
5. 01. Palese.

Pag. 87

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».
5. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 44-quater.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.
  2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.».

  2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 Pag. 88dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: «È vietato» fino alla fine dell'articolo sono soppresse.
5. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le parole: «e in formato elaborabile».
5. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

  1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. 04. Palese.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.
6. 1. Palese.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

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