CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Atto n. 298.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite XI e XII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (Atto n. 298);
   considerato che il provvedimento dà attuazione alla delega di cui alla legge 9 luglio 2015, n. 114, che, all'articolo 16, reca uno specifico criterio direttivo riferito all'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva;
   rilevato che la direttiva 2004/40/CE, della quale la direttiva in corso di recepimento ha disposto l'abrogazione, non è mai effettivamente entrata in vigore, dal momento che, successivamente alla sua adozione, sono state evidenziate criticità sul piano applicativo, specialmente per quanto attiene all'utilizzo della risonanza magnetica per immagini (RMI) nel settore medico;
   espresso apprezzamento per la circostanza che la direttiva 2013/35/UE superi il vuoto normativo a livello europeo, dovuto al reiterato rinvio dell'entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE, sulla base di un riesame delle disposizione di tale ultima direttiva anche alla luce delle valutazioni scientifiche acquisite e, in particolare, dei più recenti orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
   considerato che l'obiettivo della direttiva 2013/35/UE è quello di garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, impostando valori limite congrui e fornendo ai datori di lavoro adeguate informazioni sulle necessarie misure di gestione del rischio, nonché creando, nel contempo, per tutti i lavoratori nell'Unione europea una piattaforma minima di protezione, senza determinare distorsioni della concorrenza;
   tenuto conto che, al fine di recepire la direttiva 2013/35/UE, lo schema di decreto legislativo in esame rivede le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, contenute nel Capo IV del Titolo VIII del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché nell'Allegato XXXVI al decreto medesimo;
   osservato che nel nuovo testo dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si precisa, da un lato, che i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti riguardano soltanto Pag. 44le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici e, dall'altro, si rinvia, per il personale di impianti militari operativi e che partecipa ad attività militare, ad un sistema di protezione equivalente e specifico, come disciplinato dagli articoli 245 e 253 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
   considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituendo l'articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure immediate in caso di superamento dei valori limite dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, riportati nell'allegato XXXVI al medesimo decreto, anch'esso sostituito dal provvedimento in esame;
   rilevato che i commi 4 e 5 del nuovo articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedono la possibilità di superare, in presenza di specifiche condizioni, sia i valori limite di esposizione (VLE) sia i valori di azione (VA), ove tale superamento sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo;
   tenuto conto che, come previsto dal comma 6 del nuovo articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il datore di lavoro ha l'obbligo, in caso di superamento dei valori limite, di darne notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente, unitamente a una relazione tecnico-protezionistica, contenente, tra l'altro, le motivazioni, il numero dei lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le azioni adottate in caso di sintomi transitori e le informazioni fornite ai lavoratori;
   considerato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce integralmente l'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di valutazione dei rischi e di identificazione dell'esposizione, richiamandosi alle linee guida emanate dalla Commissione europea, dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dall'INAIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici;
   rilevato che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, sostituendo l'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca disposizioni per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, introducendo, per il caso di superamento dei valori di azione, una serie di obblighi a carico del datore di lavoro, tra i quali l'elaborazione e l'attuazione di un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite, nonché di un programma che preveda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili;
   tenuto conto che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 210-bis, recante disposizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori, stabilendo che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione ai risultati della valutazione dei rischi;
   considerato che lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di sorveglianza sanitaria, disponendo, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori che accusino effetti indesiderati o inattesi un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati, a sue spese e in orario scelto dal lavoratore;
   rilevato che la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto, che sostituisce l'articolo 212 del decreto Pag. 45legislativo n. 81 del 2008, disciplina i casi in cui è possibile derogare al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE), sulla base di una specifica autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, e con riferimento a circostanze debitamente motivate, secondo modalità da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
   tenuto conto che la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto reca alcune modifiche testuali all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per coordinare con le modifiche introdotte la disciplina relativa alle sanzioni, e che la lettera l) sostituisce l'allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il corrispondente allegato alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore;
   considerato che le modifiche introdotte non incidono sul livello di protezione dei lavoratori assicurato dalla vigente normativa, assumendo come riferimento i più recenti dati scientifici, tra cui i nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
   ritenuto che, anche nell'ottica del rafforzamento delle misure di prevenzione, sia opportuno prevedere una più ampia consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella gestione del rischio derivante dai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro;
   visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 26 maggio 2016;
   preso atto della valutazione favorevole espressa (dei rilievi formulati) dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), nella decisione che si allega al presente parere,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di estendere gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro, attualmente riferiti ai soli lavoratori, anche ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con particolare riferimento alla formulazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento:
    a) articolo 208, comma 4, lettera a), numero 3);
    b) articolo 208, comma 4, lettera b), numero 4);
    c) articolo 208, comma 6, lettera g);
   valuti il Governo l'opportunità di prevedere che sia assicurato un adeguato coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in sede di elaborazione, da parte del datore di lavoro, del programma di azione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, nonché nell'ambito dell'informazione e della formazione dei lavoratori di cui all'articolo 210-bis del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, inserito dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.