CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina. C. 3011 Melilla, C. 3233 Vallascas e C. 3847 Borghi.

RELAZIONE DELL'ON. TAMARA BLAZINA

  Le proposte di legge di cui oggi avviamo l'esame, identiche per la maggior parte delle previsioni, intendono modificare la L. 6/1989 – che detta i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina –, al fine di adeguare la normativa alle novità intervenute in materia di escursionismo e di sport legati alla montagna e soprattutto alla loro sempre maggiore diffusione. In particolare le proposte individuano nuove figure professionali e apportano modifiche alla disciplina di quelle già previste e regolamentate. Al riguardo segnalo sin da ora che sarà necessario aggiornare il titolo della L. 6/1989 introducendo il riferimento alle figure professionali ulteriori rispetto a quella di guida alpina.
  Con riferimento alle nuove figure professionali le proposte di legge dispongono, anzitutto, la possibilità, per le regioni, di prevedere la formazione e l'abilitazione di maestri di arrampicata che accompagnano e istruiscono persone in arrampicata su roccia, ovvero su strutture artificiali e naturali appositamente attrezzate per l'arrampicata sportiva, con esclusione delle zone alpine e delle aree innevate e glaciali, e, solo negli A.C. 3011 e 3233, limitatamente ai monotiri.
  Inoltre, tra le mansioni dei maestri di arrampicata sono inserite la cura dell'attrezzatura e la manutenzione delle falesie. La sola pdl A.C. 3011 circoscrive tale possibilità a coloro che risultino in possesso della qualifica di addetto ai lavori in fune. È rimessa alle regioni, sentito il parere dei collegi regionali o del collegio nazionale delle guide alpine, l'individuazione delle aree in cui è consentita l'attività del maestro di arrampicata. Inoltre, gli A.C. 3011 e 3233 prevedono che le regioni possono chiedere al collegio nazionale delle guide alpine l'istituzione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per ampliare le competenze del maestro di arrampicata, con validità solo nel territorio della regione che lo richiede.
  Altra nuova figura professionale è la guida canyoning, che accompagna e istruisce le persone nella pratica del torrentismo su percorsi appositamente predisposti. Anche in questo caso si dispone che le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione per potervi accedere.
  Le attività di maestri di arrampicata e di guide canyoning possono essere svolte anche dalle guide alpine.
  Con riferimento alle figure professionali già esistenti, le proposte di legge modificano la denominazione dell'attuale accompagnatore di media montagna in guida escursionistica di montagna, confermando la possibilità anche in questo caso per le regioni, di prevedere la relativa formazione e abilitazione e la possibilità per le guide alpine di svolgere le relative attività. Tra le novità rispetto alla legislazione vigente, una sembrerebbe riguardare il superamento della limitazione all'esercizio della professione nel territorio della regione alla quale si riferisce l'elenco speciale nel quale si è iscritti. Tale interpretazione, peraltro, parrebbe discendere anche dalla nuova disciplina recata dalle pdl in materia di elenchi speciali, che non accenna a limitazioni territoriali per l'esercizio Pag. 164delle professioni. Potrebbe, peraltro, essere opportuno chiarire se l'intenzione sia effettivamente questa.
  Ulteriore novità riguarda la possibilità di svolgere l'attività anche su terreno montano innevato, sul quale è consentito l'uso delle racchette da neve, ma non degli sci. Inoltre, nell'elencare le zone in cui l'attività non è consentita, si conferma sostanzialmente l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che per la progressione richiedono l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e sci-alpinistici, mentre si stabilisce che, purché non sia necessario l'uso di tali tecniche e materiali, la guida escursionistica di montagna può svolgere la sua attività anche nelle zone rocciose (attualmente escluse). Infine, si specifica che l'illustrazione delle caratteristiche del territorio montano percorso, già affidata all'accompagnatore di media montagna, riguarda gli aspetti culturali, ambientali, naturalistici e antropici e si aggiunge, ora, che la guida escursionistica di montagna collabora con i docenti delle scuole per iniziative e programmi di educazione ambientale.
  Inoltre, le proposte di legge dispongono esplicitamente che le regioni in cui sono presenti vulcani attivi possono prevedere la formazione e l'abilitazione di guide vulcanologiche. Alle guide vulcanologiche iscritte nei relativi elenchi speciali, oltre che alle guide alpine iscritte nei relativi albi, è riservata l'attività di accompagnare e istruire le persone in ascensioni o escursioni su vulcani attivi, anche quando prevedano percorsi in zone rocciose o innevate (resta, invece esclusa l'attività di tale figura professionale in presenza di ghiacciai e nelle zone con caratteristiche alpine). Limitatamente all'Etna, è consentito alla guida vulcanologica, per la progressione, anche l'uso delle tecniche e delle attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche. La guida vulcanologica può svolgere anche l'attività di guida escursionistica di montagna.
  Le proposte di legge disciplinano pure la costituzione di elenchi speciali relativi a tutte le figure professionali elencate e cioè maestro di arrampicata, guida canyoning, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, finora previsti, a livello legislativo, solo per gli accompagnatori di media montagna (ma, di fatto, esistenti anche per le guide vulcanologiche).
  In particolare, l'istituzione degli elenchi speciali è affidata alle regioni dall'A.C. 3011, mentre non è affidata ad uno specifico soggetto dall'A.C. 3233 e dall'A.C. 3847, mentre la tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide alpine, di cui gli iscritti negli stessi elenchi speciali fanno parte. I medesimi iscritti, inoltre, partecipano all'assemblea del collegio regionale, con diritto di voto (a differenza di quanto finora previsto per gli accompagnatori di media montagna), ed eleggono un rappresentante per ciascun elenco speciale che integra, sempre con diritto di voto, la composizione del direttivo del collegio regionale. A loro volta, i rappresentanti degli elenchi speciali che partecipano al direttivo del collegio regionale eleggono, per ciascun elenco speciale, un rappresentante nazionale che integra, con diritto di voto, il direttivo del collegio nazionale delle guide alpine.
  La previsione del diritto di voto sia nell'assemblea sia nel direttivo del collegio regionale e nel direttivo del collegio nazionale appare collegata ad un'altra rilevante novità rispetto alla normativa vigente, e cioè la previsione che, nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito solo dagli iscritti negli elenchi speciali.
  L'iscrizione negli elenchi speciali abilita all'esercizio delle relative professioni. Possono essere iscritti i soggetti che, in possesso dei requisiti generali già previsti dall'articolo 5 della L. 6/1989, possiedono anche la specifica abilitazione tecnica, conseguita mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Al riguardo, per il requisito anagrafico, dovremo chiarire se si intenda fare riferimento ai 21 anni previsti per le guide alpine-maestri di alpinismo o ai 18 anni previsti per gli aspiranti guida.Pag. 165
  L'A.C. 3233 e l'A.C. 3847 dispongono che la formazione delle figure professionali è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi consigli regionali delle guide alpine, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide alpine. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale 372/1989 – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni della L. 6/1989, in quanto determinavano una indebita compressione del ruolo riservato alle regioni in materia di istruzione professionale, dal momento che affidavano l'organizzazione dei corsi professionali, di abilitazione o di aggiornamento agli stessi organi dell'ordinamento professionale rappresentati dai collegi delle guide – dovremmo preferire la previsione di una collaborazione tra regioni e organismi professionali. Va comunque sottolineato che nella nuova legge si dovrà tenere conto della riforma del titolo V. della Costituzione ed in particolare del superamento delle competenze concorrenziali, tra le quali rientrava appunto anche la materia oggi alla nostra attenzione.
  Entrambe le proposte dispongono, poi, che alle figure professionali di maestro di arrampicata, guida canyoning, guida escursionistica di montagna e guida vulcanologica si applichino una serie di previsioni vigenti per le guide alpine. In particolare, si richiamano gli obblighi di aggiornamento professionale per il rinnovo dell'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 9, comma 1 e 2, della L. 6/1989. Alla luce della stessa sentenza della Corte costituzionale, dovremo sostituire il riferimento a tali disposizioni con la previsione esplicita dell'obbligo di aggiornamento triennale, richiamando le modalità organizzative dei corsi di cui all'articolo 23 della L. 81/1991.
  Inoltre, si richiamano i doveri nell'esercizio della professione, la previsione che l'iscrizione negli elenchi speciali ha efficacia per tre anni, la possibilità di esercitare, parallelamente, impieghi pubblici o privati o altre attività di lavoro autonomo, le disposizioni sulle tariffe professionali e quelle sulle sanzioni disciplinari e i ricorsi.
  Le proposte recano anche disposizioni per il rinnovo del direttivo del consiglio regionale delle guide alpine, affidando l'indizione delle elezioni al presidente della regione. Solo l'A.C. 3011 dispone che il direttivo in carica sia sciolto alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
  Infine, solo l'A.C. 3487 prevede che il titolo di guida ambientale escursionistica e i «titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione», sono riconosciuti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna. Il collegio nazionale delle guide alpine, d'intesa con i collegi regionali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli utili per l'iscrizione negli elenchi speciali indicati e predispone un programma di formazione specifico, che prevede il superamento di un esame finale.
  I soggetti in possesso dei titoli devono fare richiesta di iscrizione negli elenchi speciali delle guide escursionistiche di montagna entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Al riguardo, dovremo chiarire se con la locuzione «titoli rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alla rispettiva legislazione» si intenda fare riferimento ad ulteriori denominazioni della guida ambientale escursionistica. Inoltre, alla luce della più volte citata sentenza della Corte costituzionale, dovremo valutare l'affidamento alle regioni, con la collaborazione degli organi dell'ordinamento professionale, dell'attività formativa prevista.
  Sarà opportuno inoltre approfondire un ulteriore aspetto e cioè il riconoscimento delle nuove figure professionali a livello europeo. Infatti per le guide alpine – come anche per i maestri di sci – è prevista la tessera professionale europea (EPC), che di fatto facilita l'esercizio dell'attività in un altro Paese. Pag. 166
  Un ulteriore aspetto affrontato dagli A.C. 3011 e 3233 riguarda l'affidamento della definizione delle attrezzature alpinistiche utilizzate dalle guide alpine, che deve essere aggiornata annualmente, al Collegio nazionale delle guide alpine, il quale provvede a darne comunicazione al Mibact, in quanto organo vigilante.
  Per le conseguenze che potrebbe avere la nuova legge sull'ambiente montano, ma anche rispetto alle attività previste per le nuove figure professionali, tra le quali ad esempio la manutenzione delle falesie, mi sembrerebbe opportuno un pronunciamento anche della Commissione ambiente.
  Nel rinviare, per ogni opportuno approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio Studi, nel quale sono segnalate anche alcune necessità di riformulazione del testo, auspico l'avvio di una ampia discussione sul tema, eventualmente supportata dallo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e da un'esame delle leggi regionali in materia.