CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 giugno 2016
653.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Lavoro autonomo (S. 2233 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2233, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», collegato alla manovra di finanza pubblica;
  rilevato che:
   il provvedimento reca disposizioni concernenti i rapporti di lavoro autonomo (Capo I) ed il lavoro agile, definito «quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (Capo II), oltre alle disposizioni finali (di cui al Capo III);
   a tutela del lavoro autonomo si introducono, tra l'altro, le seguenti misure: l'estensione alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi ed imprese o tra lavoratori autonomi delle norme di tutela di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002 vigenti per le transazioni commerciali tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni; il divieto di clausole che attribuiscono una posizione di forza al committente (come ad esempio la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto) e l'obbligo di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta; il conferimento al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica di apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto; l'introduzione di forme di deducibilità di spese di formazione e di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi; l'apertura presso i centri per l'impiego di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; l'equiparazione di tutti i lavoratori autonomi alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi strutturali europei;
   con riferimento al lavoro agile, si prevede, tra l'altro, il diritto del prestatore di lavoro a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda, nonché l'obbligo per il datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del prestatore di lavoro agile. È, inoltre, fatta salva la possibilità per i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero (per quelli aziendali) stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria, di introdurre ulteriori previsioni intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile;
  considerato che:
   l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera la materia della «tutela e sicurezza del lavoro» tra quelle di legislazione concorrente;
   la Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 2005, ha delineato – con riguardo alle materie lavoristiche – alcuni Pag. 61principi per il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, che si sono consolidati nella giurisprudenza successiva (sentenze nn. 219, 234 e 384 del 2005);
   in relazione al provvedimento in esame vengono in rilievo i seguenti principi secondo quanto asserito dalla richiamata giurisprudenza costituzionale: 1. la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro rientra nella materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 2. «quale che sia il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia “tutela e sicurezza del lavoro”, non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento» (sentenza n. 50 del 2005). In tale materia spetta, pertanto, «allo Stato la determinazione dei princìpi fondamentali ed alle regioni l'emanazione delle altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che, essendo i servizi per l'impiego predisposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost., come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri dello Stato per la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.)» (sentenza n. 50 del 2005);
   la Corte, nella richiamata sentenza e in altre pronunce successive, ha, altresì, avuto modo di precisare che «per le ipotesi in cui ricorra una “concorrenza di competenze”, la Costituzione non prevede espressamente un criterio di composizione delle interferenze». In tal caso ritiene che la legge statale debba predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 219 del 2005);
   preso atto che sul provvedimento in esame si è espressa, in data 25 febbraio 2016, la Conferenza unificata, rendendo un parere favorevole condizionato all'introduzione di una modifica dell'articolo 6 (Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione) – proposta dalla Conferenza delle regioni e condivisa da ANCI e UPI – «volta a garantire risorse adeguate per lo svolgimento delle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio, nell'ambito dei percorsi di politica attiva di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 150/2015»;
  considerato che:
   le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono riconducibili in parte prevalente alla disciplina del rapporto di lavoro, da ascrivere alla competenza esclusiva dello Stato sulla base dei richiamati principi enunciati dalla Corte costituzionale;
   le ulteriori disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e in materia di previdenza sociale sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere e) e o), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di assicurare idonee risorse ai centri per l'impiego per assolvere ai nuovi compiti di cui all'articolo 6, salvaguardando l'autonomia organizzativa delle regioni nel fornire il servizio.