CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

  Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: in un punto evidente aggiungere le seguenti: con diversa e più evidente rilevanza cromatica
1. 1. Ciracì.
(inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso il termine minimo di conservazione non può essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento;.
1. 2. Ciracì.
(inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In etichetta devono essere riportati anche la determinazione dello stato di ossidazione del prodotto al momento del confezionamento e l'indicazione dell'annata della raccolta;.
1. 3. Ciracì.

  Al comma 1, lettera c), nella novella, al secondo periodo, sostituire le parole: dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta, con le seguenti: dall'indicazione della prima campagna di raccolta.
1. 4. Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.

  Al comma 1, lettera c), nella novella, al secondo periodo, inserire il seguente: Qualora gli oli provengano da campagne di annate diverse, il produttore o il confezionatore indicano ad ogni modo la data della prima campagna di raccolta.
1. 5. Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel comma 1-bis, dopo le parole «o che comunque evocano un'origine italiana,» sono inserite le seguenti: «possono essere ammesse analisi effettuate con metodiche diverse da quelle descritte nei regolamenti comunitari o nelle disposizioni ministeriali tra cui la tecnica dell'analisi molecolare, ossia il riconoscimento del DNA delle cultivar di olivo presenti nell'olio che sono valutati ai sensi dell'articolo 189 c.p.p. e ad ogni modo».
1. 6. Mongiello, Cenni, Baruffi, Berretta, Donati, Senaldi, Ginefra, Vico, Mariano, Capone, Di Gioia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Pelillo.
(inammissibile)

Pag. 307

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4. I proprietari o conduttori dei fondi, per la tutela delle produzioni agroforestali ed ittiche sui loro fondi, possono provvedere al controllo ed all'abbattimento delle specie di fauna selvatica particolarmente dannose, secondo modalità definite dalle regioni, previo parere dell'ISPRA. I proprietari e conduttori dei fondi, nelle attività di cui al precedente capoverso, per l'uso dei mezzi di cui all'articolo 13 della presente legge, dovranno comunque essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le regioni individuano le specie particolarmente dannose di cui al primo capoverso del presente comma con apposita delibera regionale, e la adeguano al modificarsi delle situazioni territoriali. Previo parere dell'ISPRA».
31. 1. Taricco.
(inammissibile)