CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3821, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato della Repubblica;
   espresso apprezzamento per le disposizioni contenute nella sezione II del Capo III del provvedimento, che, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introducendo disposizioni che rafforzano il contrasto del fenomeno del cosiddetto «caporalato»;
   rilevato che ai commi da 11 a 15 dell'articolo 24 il disegno di legge delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, prevedendo, in particolare, al comma 12, lettera b), l'estensione dei benefìci fiscali e degli sgravi contributivi, previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare;
   osservato che l'articolo 30 riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
   evidenziato che la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità»;
   ricordato che la norma oggetto della novella di cui all'articolo 30 è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
   rilevato che l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;
   osservato che il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della Pag. 142direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;
   apprezzato, pertanto, l'intervento legislativo che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   si segnala l'esigenza di assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come troppo spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nei servizi oggetto dell'appalto;
   in relazione alle disposizioni dell'articolo 18 del provvedimento, che introducono sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, si segnala, su un piano generale, l'opportunità di procedere ad una valutazione in ordine all'esigenza di riconsiderare i requisiti di accesso al pensionamento dei macchinisti alla luce delle caratteristiche particolarmente usuranti delle mansioni da loro svolte.