CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07070 Businarolo: Possibili conseguenze sull'efficienza del porto di Ancona derivanti dai limiti operativi e dall'inagibilità di alcune banchine.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento alla problematica esposta, i competenti uffici del MIT – anche sulla scorta di quanto comunicato dall'Autorità portuale di Ancona – informano di quanto segue.
  Nel porto di Ancona, con l'avvenuta acquisizione da parte di alcuni operatori economici locali di nuove gru semoventi di moderna generazione, l'Autorità portuale ha dovuto intraprendere alcune azioni affinché, a fronte delle elevate sollecitazioni che le stesse attrezzature inducono in fase di esercizio sulle infrastrutture in cui vengono impiegate, risultino sempre garantite le condizioni necessarie alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e delle persone; al contempo, l'Autorità ha preso ogni misura utile a salvaguardare l'efficienza e la produttività delle attività portuali.
  In particolare, per la banchina di ormeggio n. 22, di vecchia costruzione e ultimamente divenuta disponibile all'operatività portuale in forma pubblica, l'ente ha provveduto alla progettazione di un intervento di adeguamento strutturale affinché la banchina possa acquisire, in conformità ai requisiti delle più recenti normative in materia di costruzioni in zona sismica, le caratteristiche tecniche idonee alla sicura operatività portuale secondo gli elevati carichi di esercizio determinati dall'impiego delle predette gru semoventi. Per i lavori di tale intervento è stata espletata la gara nei termini di legge ai fini dell'affidamento in appalto; la gara è attualmente in fase di aggiudicazione definitiva e l'avvio dei lavori avverrà nei prossimi mesi. Il tempo di esecuzione programmato è pari a un anno. Nel frattempo, la banchina d'ormeggio in questione resterà interdetta all'uso delle gru semoventi di cui sopra come da ordinanza dell'Autorità portuale di Ancona n. 10 del 14 luglio 2014.
  L'operatività delle banchine d'ormeggio n. 23 e n. 24 è stata invece disciplinata dall'Autorità portuale con propria ordinanza n. 19 del 17 novembre 2015 secondo i limiti di carico che per esse sono stati riconosciuti, sulla base di indagini e studi specifici, in relazione alle loro caratteristiche tecniche e all'effettivo stato di conservazione. Contestualmente, per la banchina d'ormeggio n. 23 è stata avviata la progettazione di un intervento di adeguamento strutturale affinché la stessa, come la predetta banchina n. 22, possa divenire pienamente agibile all'operatività portuale con l'impiego delle gru semoventi di moderna generazione; l'intervento è programmato per il corrente anno.
  La nuova banchina d'ormeggio n. 26 è stata posta in esercizio, con ordinanza n. 10 del settembre 2015, per le attività portuali connesse ai traffici mercantili per le quali la stessa banchina è stata concepita, progettata, costruita e regolarmente collaudata. Secondo le vigenti disposizioni legislative e in relazione alla tipologia di attività a cui essa è oggi destinata, per l'uso di tale banchina non si rendono necessari dispositivi fissi antincendio né certificazioni specifiche in materia di prevenzione incendi. L'Autorità portuale ha comunque assicurato, anche per il futuro e in relazione a eventuali nuove regolamentazioni, il pieno rispetto della normativa antincendio.

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ALLEGATO 2

5-08614 Capezzone: Cessione della quota di partecipazione dell'Autorità portuale di Venezia nella società terminalista Venezia Terminal Passeggeri, con particolare riguardo al diritto di prelazione spettante alla società Veneto Sviluppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione alla problematica esposta, i competenti uffici del MIT – anche attraverso le notizie acquisite dall'Autorità portuale di Venezia – riferiscono quanto segue.
  Con il bando prot. 335 del 21 dicembre 2015, la società APV Investimenti S.p.A (APVI), società strumentale totalmente partecipata dall'Autorità portuale di Venezia, ha avviato una gara ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta dalla stessa APV nella società a responsabilità limitata APVS; quest'ultima detiene il 53 per cento del capitale sociale della società Venezia Terminal Passeggeri (VTP). La concessione di 94.200 mq di cui è titolare la VTP è stata inizialmente assentita con atto concessorio n. 30251 del 2000, integrato da due atti suppletivi, così che attualmente la scadenza è fissata al 31 maggio 2024.
  La progressiva dismissione della partecipazione detenuta dall'Autorità portuale di Venezia tramite APVI in APVS – e quindi in VTP – e il conseguente ingresso nel capitale sociale di quest'ultime di soggetti diversi dall'Autorità Portuale era stato raccomandato dal MIT ai fini dell'osservanza di quanto previsto all'articolo 23, comma 5, della legge n. 84/1994, in base al quale le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
  Inoltre, la dismissione trova puntuale fondamento normativo anche nel disposto di cui all'articolo 1, comma 611, della legge n. 190/2014 e trova riferimento nel connesso Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, approvato dall'Autorità Portuale di Venezia con proprio decreto n. 1776 del 31 marzo 2015.
  Avverso la gara sopracitata sono stati promossi tre ricorsi amministrativi con istanza cautelare al TAR Veneto da parte delle società Coop. Portabagagli del Porto di Venezia, SAVE Spa e Finpax Srl (le ultime due soci di minoranza di VTP); le domande cautelari sono state rigettate dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 151/2016.
  Con tale ordinanza è stata negata la sussistenza dei necessari presupposti di diritto, tenuto conto, tra l'altro, che l'importo a base d'asta è stato determinato da una adeguata attività istruttoria e che gli interessi dei ricorrenti possono trovare adeguata garanzia in occasione dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione.
  Rispetto all'importo a base d'asta, l'AP di Venezia ha precisato che trattasi dell'unico requisito di capacità economico-finanziaria stabilito dal bando di gara, fissato tramite apposita perizia di un qualificato advisor tecnico internazionale. Tale Pag. 124requisito è considerato congruo e proporzionato in relazione al valore della partecipazione messa a gara e inoltre volto ad assicurare l'interesse pubblico a che l'offerente disponga di condizioni di solidità patrimoniali idonee a far fronte ai rilevanti impegni di pagamento e al rispetto delle obbligazioni accessorie complessivamente previsti dal bando.
  A seguito della citata ordinanza n. 151/2016 del Giudice Amministrativo, APVI ha pertanto proseguito la gara secondo il cronoprogramma stabilito e il 30 marzo 2016 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle offerte presentate; come è noto, l'unica offerta è pervenuta dal concorrente Venezia Investimenti S.r.l risultato così aggiudicatario provvisorio.
  Tuttavia, con ricorso notificato ad APVI in data 29 marzo 2016, la Coop. Portabagagli del Porto di Venezia ha proposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza n. 151/2016.
  Con decreto n. 1013/2016 il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di adozione di misura cautelare monocratica. Con successiva ordinanza n. 1643 del 5 maggio 2016, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello senza prendere posizione sulla fondatezza del ricorso, ai soli effetti della celere fissazione da parte del T.A.R. Veneto dell'udienza di merito del giudizio pendente avente ad oggetto la cessione della partecipazione detenuta da APVI in APVS; gli atti del procedimento non sono dunque stati sospesi e mantengono quindi immutata la loro efficacia. Inoltre, con ricorso notificato ad APVI il 18 maggio scorso, anche Finpax ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n. 151/2016; ad oggi non risulta ancora fissata l'udienza cautelare.
  Infine, quanto al diritto di prelazione, questo è stato esercitato il 9 maggio scorso da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi dell'articolo 7 delle vigenti norme sul funzionamento di APVS riguardo all'acquisto della quota del 65,98 per cento del capitale sociale della medesima APVS, oggetto della gara ad evidenza pubblica introdotta da APVI con il bando in argomento.
  Si fa infine presente che la riforma della governance delle autorità portuali, attualmente all'esame del Parlamento, riduce in modo significativo la possibilità delle stesse Autorità Portuali di Sistema di detenere partecipazioni societarie.