CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 maggio 2016
649.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06132 Giacobbe: Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo e adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto parlamentare dell'Onorevole Giacobbe chiede di aggiornare i coefficienti di trasformazione del montante contributivo e l'adeguamento all'aspettativa di vita dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensionamento.
  La procedura amministrativa per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo è disciplinata dal comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, che stabilisce che la revisione dei suddetti coefficienti debba avvenire «sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT». Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta con cadenza triennale uno specifico decreto direttoriale per la revisione dei citati coefficienti.
  Con la medesima cadenza triennale il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un decreto direttoriale per l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. Tale decreto viene elaborato sulla base del dato ISTAT relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
  Gli effetti combinati di entrambi i provvedimenti direttoriali concorrono al contenimento della spesa pensionistica, al fine di garantire la sostenibilità prospettica del sistema generale, in situazioni di allungamento della vita media come quella attualmente riscontrata.
  Concludo sottolineando l'impegno del Ministero che rappresento a voler approfondire le questioni sollevate nel presente atto al fine di valutare la possibilità di un intervento in materia, nel rispetto delle esigenza di finanza pubblica e della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal proposito ricordo che proprio martedì scorso, il Ministro Poletti ha avviato con i sindacati una discussione per definire il campo delle tematiche da affrontare sia sul tema della previdenza sia sul tema del lavoro tenendo conto della piattaforma sulla previdenza presentata dai sindacati. Ritengo che dal confronto avviato si potranno rilevare interessanti spunti per una corretta soluzione alle tematiche in parola.

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ALLEGATO 2

5-06301 Chimienti: Estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni di carattere transitorio relative alla durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Chimienti ed altri, con il quale si sollecita il Governo ad assumere iniziative per garantire, in maniera strutturale, ai lavoratori stagionali un sussidio per l'intero periodo di disoccupazione, occorre precisare, in via preliminare, che la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act) – contenente, tra l'altro, deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali – ha enunciato i criteri ai quali attenersi per la rimodulazione degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e, in particolare, dell'ASPI.
  Tra essi, riveste un particolare rilievo – anche ai fini della sostenibilità finanziaria – il criterio che prevede di rapportare la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa storia contributiva del lavoratore. Tale criterio ha ricevuto attuazione con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale ha previsto l'erogazione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, alle quali andranno sottratte le settimane di contribuzione che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
  Ne consegue che lavoratori con maggiore contribuzione al loro attivo, e minore ricorso alle prestazioni di disoccupazione nel suddetto quadriennio, avranno una prospettiva di maggiore durata di fruizione dell'indennità, mentre quelli con minore contribuzione al loro attivo e più frequente ricorso, nell'ultimo quadriennio, alle prestazioni di disoccupazione vedranno ridursi corrispondentemente la durata della NASpI.
  Tuttavia, al fine di assicurare un passaggio meno traumatico dal precedente al nuovo modello di sussidio di disoccupazione, l'articolo 43, comma 4, decreto legislativo n. 148 del 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 183 del 2014 ha previsto – per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali – un correttivo al sistema di calcolo della durata della NASpI, che consente loro di conservare, per tutto il 2015, una tutela di consistenza sostanzialmente analoga a quella delle precedenti prestazioni di disoccupazione.
  Ciò posto, con riferimento ai due quesiti formulati dagli interroganti con il presente atto parlamentare, occorre precisare che un'estensione della durata della NASpI oltre l'anno 2015 e nei confronti di tutti i lavoratori stagionali non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale è necessario reperire la relativa copertura finanziaria.