CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3821, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016», approvato dal Senato;
   richiamato il proprio parere espresso in data 10 marzo 2016, nel corso dell'esame presso il Senato;
   considerate le novità introdotte dal Senato riguardanti:
    i) la modifica del titolo del disegno di legge, che fa ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016 (e non più solo per il 2015);
    ii) lo stralcio dell'articolo 3 contenente disposizioni relative all'indicazione del Paese d'origine sull'etichettatura degli alimenti (Caso EU pilot 5938/13/SNCO), ora confluite in un autonomo disegno di legge S. 2228-bis;
    iii) la modificazione testuale dei seguenti articoli: articolo 1 (Qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini – Caso EU Pilot 4632/13/AGRI); articolo 6 (Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco – Caso EU Pilot 5571/13/TAXU); articolo 7 (Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale); articolo 18 (Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture e per le imprese ferroviarie); articolo 21 (Aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione – Caso EU Pilot 7292/15/TAXU); articolo 24 (Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime – tonnage tax)); articolo 33 (Terzo pacchetto energia – Procedura di infrazione 2014/2286); articolo 35 (Procedura aiuti di Stato);
    iv) l'inserimento di 16 nuovi articoli relativi alle seguenti materie: immissione in commercio dei dispositivi medici, in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE (articolo 3); disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1297/2014 sulla classificazione, imballaggio, etichettatura di sostanze e miscele (articolo 4); titolo esecutivo europeo, relativo alle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro (articolo 8); permesso di soggiorno individuale per minori figli di stranieri con questi conviventi e regolarmente soggiornanti (articolo 10); indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti in attuazione della direttiva 2004/80/CE (articoli da 11 a 16); regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in attuazione delle direttive 2014/86/UE e 2015/121/UE (articolo 26); investimenti delle imprese marittime (articolo 27); tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 (articolo 28); trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi (articolo 29); diritti Pag. 147dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (articolo 30); finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la CONSOB (articolo 36);

  preso atto che le modifiche introdotte dal Senato incidono su materie di competenza legislativa esclusiva statale;
   espresso apprezzamento per la scelta di arricchire i contenuti del provvedimento, che ora si compone di 37 articoli (rispetto ai 22 articoli del testo originario), che lo rendono idoneo a definire un numero maggiore di procedure di infrazione (4 in luogo di 2), di casi di precontenzioso (10 in luogo di 9), nonché una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato (già prevista nel testo originario) e una procedura di aiuti di Stato (quest'ultima aggiunta in Senato),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 148

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Nuovo testo C. 3651 Venittelli).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 3651, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che il contenuto della proposta di legge attiene alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 149

ALLEGATO 3

Disciplina dei partiti politici (Nuovo testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio, recante «Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   rilevato che la proposta di legge in esame risulta riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «legge elettorale di organi dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere l) ed f), Cost.);
   preso atto che l'articolo 6, commi 2 e seguenti, reca una disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro effettuati in favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati o loro articolazioni politico-organizzative, gruppi parlamentari, titolari di cariche elettive nazionali, regionali e locali, candidati a tali cariche elettive e titolari di cariche di livello nazionale, regionale e locale in partiti politici;
   considerato che le medesime esigenze di trasparenza valgono anche per i componenti degli organi di governo regionali e locali, ai quali risulta pertanto necessario estendere la richiamata disciplina;
   rilevato altresì che la materia è parzialmente disciplinata dall'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014, con il quale la nuova normativa andrebbe dunque coordinata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si estenda la disciplina relativa alla trasparenza dei finanziamenti pari o superiori a 5.000 euro, recata dall'articolo 6, commi 2 e seguenti, ai titolari di cariche di governo regionali e locali;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di coordinare la disciplina dell'articolo 6, commi 2 e seguenti, con l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.