CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07383 Cenni: Definizione della normativa relativa alla produzione di oggetti di design considerato di pubblico dominio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Sull'argomento, ovvero sul regime di cd «doppia tutela» per le opere del design, di cui all'articolo 239 Codice della Proprietà Industriale (di seguito «cpi»), ritengo utile premettere quanto segue.
  L'articolo 17 della Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli ha previsto (articolo 17) l'obbligo, in capo agli Stati Membri, di introdurre nel proprio ordinamento il principio del cumulo della tutela del disegno industriale come «disegno o modello» registrato e come «opera dell'ingegno» ai sensi del diritto d'autore, lasciando tuttavia gli Stati Membri liberi di determinare la portata, le condizioni e l'estensione con cui la protezione ai sensi del diritto d'autore avrebbe dovuto essere concessa.
  A tale riguardo occorre precisare, infatti, che la normativa nazionale sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, di seguito «l.a.») vietava il cumulo delle protezioni dei prodotti dell’industrial design come «disegni e modelli» registrati e rispettivamente come opere dell'ingegno ai sensi del diritto d'autore. Segnatamente, l'articolo 2, comma l, n. 4 sul diritto d'autore limitava la protezione autoriale alle sole opere dell’industrial design il cui valore artistico fosse scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associate.
  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, in attuazione della direttiva citata, ha, invece, introdotto la possibilità per le opere del disegno industriale di godere di una doppia protezione: tra «disegni e modelli» e «opere dell'ingegno».
  Allo scopo di coordinare la successiva introduzione del predetto regime di doppia protezione e tutelare gli investimenti di quei terzi che – facendo affidamento sul pubblico dominio (e dunque sul libero utilizzo) delle opere del disegno industriale non registrate o non più registrate come disegni e modelli al momento dell'introduzione della loro tutela ai sensi del diritto d'autore – ne avevano in buona fede intrapreso la produzione e commercializzazione, il legislatore è più volte intervenuto con norme di tipo transitorio.
  Attualmente l'articolo 239 prevede che «La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».
  Per ovviare alla procedura di infrazione n. 2013/4202, avviata dalla Commissione europea in relazione all'eccessiva durata della moratoria (13 anni) sulla scorta Pag. 91anche della sentenza della Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, C-168/09, il precedente Governo aveva inizialmente previsto nella Legge europea 2013-bis una disposizione (articolo 24) con l'obiettivo di ripristinare retroattivamente il periodo transitorio di 5 anni.
  L'attuale Governo, l'11 giugno 2014 ha espresso in Parlamento un parere favorevole ad un emendamento soppressivo rilevando in particolare che «l'articolo 24 c'era perché il testo è stato presentato prima del 19 aprile, termine entro il quale, scadeva la proroga [ndr 13 anni dal 19 aprile 2001]; proroga che ci veniva contestata dalla Commissione europea in via informate e che poteva creare un'ulteriore infrazione, aggravando una situazione già di per sé molto delicata.
  Nel merito degli ulteriori quesiti posti dall'interrogante, rappresento che il tavolo di concertazione tra le Amministrazioni coinvolte e le parti interessate è stato aperto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha registrato le posizioni fortemente contrastanti dei rappresentanti delle categorie produttive la cui composizione deve essere rimessa ad una iniziativa che tenga conto dei limiti imposti dalla normativa europea.
  A tal fine assicuro l'impegno del Governo a valutare in tempi rapidi una definitiva soluzione della questione.

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ALLEGATO 2

5-07722 Ricciatti: Iniziative a favore delle imprese del territorio marchigiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Governo è fortemente impegnato nel rilancio industriale del paese.
  Per tornare a crescere le nostre imprese devono migliorare e rafforzare la competitività in uno scacchiere globale in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita.
  In un Paese trasformatore come il nostro, privo di materie prime a buon mercato, per non perdere quote di mercato e per continuare ad avere un ruolo di primo piano nella nuova scena mondiale non esistono alternative all'innovazione e all'avanzamento tecnologico.
  Per sostenere la competitività delle imprese italiane, diventa quindi essenziale riuscire a rilanciarne il ciclo degli investimenti produttivi, anche attraverso una corretta allocazione del capitale finanziario (di rischio e di debito).
  L'azione del Governo è quindi concentrata a riattivare il ciclo degli investimenti, orientarli verso attività innovative, creare le condizioni migliori perché possano realizzarsi, e favorire un ecosistema a supporto dell'impresa in grado di spingere la propensione a innovare.
  In particolare, si segnala l'introduzione nella legge di Stabilità 2015 del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 25 per cento delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. La misura del credito è elevata al 50 per cento per le spese relative al personale altamente qualificato. Sono agevolabili anche i costi sostenuti per il personale non «altamente qualificato» impiegato nelle attività di ricerca eleggibili.
  Sempre dal punto di vista fiscale, a supporto degli investimenti in beni materiali, è stato introdotto il super ammortamento dei beni strumentali, che concede una maggiorazione del 40 per cento del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di leasing).
  Il Governo ha inoltre reso l'Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, elaborando misure che toccano tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up innovativa e ponendo l'Italia all'avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei.
  Con l’Investment Compact (decreto-legge n. 3 del 2015) l'azione pubblica di potenziamento dell'ecosistema dell'innovazione è proseguita: il provvedimento ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea di imprese potenzialmente molto più ampia, costituita da tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell'innovazione (PMI innovative), a prescindere dalla data di costituzione, dalla formulazione dell'oggetto sociale e dal livello di maturazione.
  Con il Piano straordinario per il made in Italy si punta su due direttrici principali: la promozione dell'export e l'attrazione degli investimenti. Sono state individuate alcune specifiche aree di intervento che spaziano dal sostegno alle imprese che intendono affrontare la sfida dei mercati internazionali alla realizzazione di Pag. 93tipologie promozionali innovative, dal rafforzamento dell'immagine del made in Italy agli accordi con le reti di distribuzione estere, sino alle iniziative di promozione degli investimenti diretti esteri (IDE). È stato previsto un finanziamento agevolato per l'inserimento nei mercati extra UE che può coprire fino ad un massimo dell'85 per cento dell'importo delle spese indicate nella scheda programma, nei limiti di quanto consentito dall'applicazione della normativa comunitaria «de minimis», nonché dei crediti all'export.
  Il MISE ha poi previsto un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono fare business sui mercati esteri attraverso la figura specializzata del Temporary Export Manager, capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi su tali mercati. I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro in almeno uno degli esercizi dell'ultimo triennio. Tale vincolo non sussiste nel caso di Start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.
  Evidenzio, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato un documento di imminente pubblicazione sui temi della nuova manifattura digitale. Le nuove tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui i prodotti sono progettati, fabbricati e distribuiti: si andrà sempre più verso fabbriche e processi produttivi a zero difetti, con una radicale riduzione del time-to market e una capacità di rilevare bisogni individuali e soddisfare la domanda attraverso la mass customisation (personalizzazione di massa) dei prodotti. La rivoluzione digitale apre innumerevoli opportunità per le nostre filiere produttive, da cogliere tanto sul fronte dell'efficientamento dei processi, della riduzione dei costi e del miglioramento della produttività, quanto – e forse soprattutto – in termini di ripensamento dei prodotti, di nuovi servizi, di migliore capacità di reagire in breve tempo alle esigenze del mercato, di vero e proprio cambiamento nelle aree e nei modelli di business per incrementare i ricavi, per intercettare nuovi mercati, per soddisfare nuovi bisogni, per estrarre maggiore produttività e valore aggiunto.
  La rivoluzione digitale offre la possibilità di un radicale riposizionamento competitivo del sistema produttivo italiano. Il documento del Ministero dello Sviluppo economico individua una decina di aree prioritarie di intervento, alcune delle quali attengono a fattori abilitanti per il Sistema Paese, altre a prerequisiti che necessitano di un coordinamento sovranazionale, e altri ancora che riguardano più direttamente il sistema imprenditoriale.
  Tra le misure introdotte dal Governo che mirano a sostenere gli investimenti qualificanti per il rilancio della competitività ricordo, per quanto attiene agli investimenti in beni strumentali, la nuova «Legge Sabatini» prevede un credito agevolato destinato a tutte le PMI per acquisti di beni tecnologici (impianti, macchinari a vocazione produttiva, beni strumentali di impresa, investimenti per hardware, software e tecnologie digitali). Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il cosiddetto superammortamento, vale a dire un ammortamento pari al 140 per cento della spesa sostenuta per investimenti in nuovi beni strumentali e macchinari.
  La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto inoltre:
   la riduzione dell'aliquota IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5 al 24,5 per cento nel 2016, a cui seguirà una riduzione ulteriore di 0,5 punti nel 2017;
   la riduzione del periodo di ammortamento (da 10 a 5 anni) del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa per le operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio 2016;
   la proroga al 2016 delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica;Pag. 94
   l'esenzione a decorrere dal 2016 dell'IMU per i cosiddetti imbullonati;
   lo stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

  Sono altresì in corso di attuazione le seguenti misure:
   sono stati messi a punto le misure per sostenere la patrimonializzazione delle imprese, in particolare l'ACE (Aiuto per la Crescita);
   resta estesa anche alle PMI innovative la normativa di favore prevista per le startup.

  Il Ministero dello Sviluppo economico sta, inoltre, elaborando un documento di posizionamento strategico su Industry 4.0, la cosiddetta quarta rivoluzione industriale resa possibile dalla disponibilità di sensori e di connessioni wireless a basso costo e che si assocerebbe a un impiego sempre più pervasivo di tecnologia, materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi. Le sollecitazioni derivanti dalla digitalizzazione del manifatturiero costituiscono un'occasione per rilanciare la competitività della nostra industria, a partire da quella parte organizzata in distretti e in filiere produttive basate sull'agilità e sul dinamismo delle PMI.
  Si segnalano, inoltre, quali principali interventi che intendono fronteggiare le difficoltà di accesso al credito delle imprese, specie di piccole dimensioni, la recente riattivazione (con apertura dei termini di presentazione delle domande avvenuta in data 13 gennaio 2016), delle misure per l'autoimprenditorialità di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000. Il predetto intervento, che, a seguito della riforma operata nel 2015 dal Legislatore, presenta una veste rinnovata e di maggiore efficacia rispetto alle misure previgenti del citato Titolo I, prevede mutui agevolati senza interessi («tasso zero») ed è diretto proprio a favorire la nascita e il rafforzamento delle micro e piccole imprese giovanili e femminili. Una delle principali novità portate dalla riforma è costituita, peraltro, dall'estensione dello strumento agevolativo all'intero territorio nazionale, laddove le aree eleggibili erano in precedenza limitate alle Regioni svantaggiate del Mezzogiorno.
  Le misure descritte, rivolte all'innovazione e alla competitività, si propongono di offrire alle aziende sul territorio un sistema complessivamente finalizzato ad incentivare la loro permanenza e il loro rafforzamento, con ricadute positive anche nella Regione Marche.
  Il Ministero ha affiancato queste politiche con misure finalizzate a sostenere ed amplificare gli effetti dello sviluppo industriale sul territorio marchigiano per evitare forti perdite occupazionali e per poter riassorbire nel breve e medio termine le fuoriuscite di occupati a bassa e media qualifica con l'incremento di lavoratori, qualificati, impegnati in attività ad alto valore aggiunto.
  Rilevano in questa sede in primo luogo gli interventi riferibili all'area di crisi industriale «Merloni», rispetto alla quale, in sinergia con la Regione Marche, il MiSE ha messo a punto una gamma di strumenti volti a rilanciare l'area interessata.
  In particolare, all'amministrazione centrale è riferibile una dotazione pari a 35 milioni di euro, di cui circa la metà destinati al territorio marchigiano, per agevolazioni da concedere ai sensi della legge 181/89 e s.m.i., sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati, rivolti ad imprese che presentano programmi di investimenti (produttivi, di tutela ambientale o di innovazione nell'organizzazione) di maggiori dimensioni (con spese superiori a 1,5 milioni). I termini per la presentazione delle domande di agevolazioni si apriranno il prossimo 1o giugno.
  La Regione Marche ha integrato il ventaglio delle agevolazioni concedibili intervenendo con strumentazione destinata a programmi di investimento produttivo e di ricerca di importo inferiore a quelli appannaggio della L. 181/89 ed espressione di imprese di più ridotte dimensioni. Pag. 95
  È stato, inoltre, attivato il percorso di riconversione e riqualificazione dell'area Valle del Tronto e Val Vibrata, recentemente riconosciuta «area di crisi». La Regione Marche sarà interessata dagli interventi della Valle del Tronto, che comprenderanno anche in tal caso strumenti agevolativi per le imprese di qualunque dimensione, ivi incluse le piccole e medie imprese. Si sono svolti, infatti, incontri sul territorio per rilevarne i fabbisogni di riconversione e riqualificazione, per mappare le aree industriali disponibili, per sensibilizzare il sistema del credito locale nei confronti delle iniziative dedicate all'area di crisi industriale complessa. A termine di questa fase di analisi preliminare, si procederà a effettuare una call per rilevare le manifestazione di interesse a investire nell'area.
  Nell'uno come nell'altro caso, pertanto, il Ministero elaborerà, in collaborazione anche con la Regione, strumenti in grado di supportare una gamma completa di investimenti delle imprese, con attenzione per quelle di minore dimensione.
  Di tutto rilievo sono infine i numeri delle imprese garantite attraverso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/96, strumento che si caratterizza per la sua forte capacità anticiclica e che ha conosciuto nell'ultimo biennio importati interventi di rafforzamento, anche in termini di ampliamento della relativa capacità di intervento. Solo per citare i dati relativi al 2015, con riferimento alla Regione Marche sono stati rilevati per detta annualità un numero di operazioni ammesse a garanzia pari a 4.231 (10,6 per cento in più rispetto al 2014) con circa 604 milioni di euro di finanziamenti attivati.

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ALLEGATO 3

5-08038 Crippa: Questioni relative alle piattaforme e-commerce di vendita al dettaglio di merce di provenienza extra-UE.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto in esame in esame pone due questioni importanti: il rispetto degli standard di sicurezza dei prodotti in commercio nell'Unione europea, provenienti da Paesi extra UE e il fenomeno della contraffazione e della pirateria con particolare riferimento al settore dell’e-commerce.
  Per quanto concerne il primo aspetto evidenzio che la vigilanza sull'immissione in libera pratica nell'Unione europea di prodotti provenienti da Paesi terzi e destinati ad essere immessi in commercio nel territorio dell'Unione europea è affidata in Italia, come nel resto dell'Unione europea (e, in forza dell'accordo di unione doganale, in Turchia) alle Autorità doganali.
   Attraverso tale sistema di vigilanza gli Stati dell'Unione europea devono garantire che solo prodotti sicuri possano essere immessi sul mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE), siano essi prodotti destinati alla grande distribuzione, siano essi prodotti acquistati da un singolo acquirente.
  Quanto sopra, è valido sia che si tratti di prodotti immessi in commercio in maniera tradizionale sia che si tratti di prodotti immessi sul mercato via e-commerce.
  In particolare, così come riportato dagli On.li interroganti, la presenza di un deposito stabilito all'interno del territorio dell'UE fa presumere che i prodotti, ancorché provenienti da Paesi terzi, siano stati legalmente immessi in libera pratica e quindi rispettosi dei criteri fissati nelle direttive di riferimento.
  Tanto premesso, si precisa che i prodotti richiamati nell'interrogazione in questione, non sempre debbono essere forniti di marcatura CE in quanto detta marcatura deve essere apposta solo se esiste una direttiva di riferimento che ricada nell'ambito del cosi detto «New Legal Framework»; l'apposizione, invece, della marcatura CE per prodotti non ricadenti nelle suddette direttive costituisce una «indebita marcatura» anch'essa sanzionata nelle direttive di riferimento, detta ultima apposizione dovrebbe essere contrastata dallo Stato membro con «azioni appropriate» (articolo 30 – par. 6 del Reg. (CE) n. 765/08).
  Per quanto riguarda, invece, le piattaforme digitali che offrono le sigarette elettroniche (cosiddette e-cig) e le ricariche per queste, premesso che la materia è di competenza del Ministero della Salute, occorre, comunque, precisare che nel mese di gennaio 2016 con decreto legislativo 2016/6 è stata recepita la direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
  In tale decreto l'articolo 19 disciplina le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e l'articolo 21 disciplina le sigarette elettroniche. La materia quindi, a livello comunitario gode della massima armonizzazione.
  Evidenzio, inoltre, che Il Ministero dello sviluppo economico partecipa quale autorità capofila in materia di sicurezza generale dei prodotti di cui alla direttiva 2001/95/CE ad un sottogruppo del Consumer Safety Network che tratta specificamente Pag. 97la vendita on-line. Obiettivo di detto sottogruppo è la redazione di un documento guida che dovrà delineare un approccio comune per:
   individuare le responsabilità dei vari operatori economici attivi nelle piattaforme varie;
   stabilire modalità efficaci di tracciatura dei prodotti;
   quantificare il livello di conoscenza dei consumatori e degli operatori economici, sensibilizzando l'opinione pubblica mediante adeguate campagne informative.

  Allo stato attuale i lavori sono rallentati in considerazione della estrema diversità di approccio alla problematica da parte degli Stati membri, approccio che si mostra frammentario sia sul piano giuridico che su quello prettamente operativo.
  Si assicurano gli On.li interroganti che in occasione dei prossimi incontri sarà garantita la continuità della presenza al dibattito a livello comunitario, anche al fine di approfondire le modalità di intervento sui centri di immagazzinamento e distribuzione dei prodotti provenienti da Paesi terzi e di esplorare la possibilità di intensificare i controlli sui prodotti che sostano all'interno di detti centri.
  Per quanto attiene il fenomeno della contraffazione, e, in particolare quella on-line, argomento anch'esso evidenziato dagli On.li Interroganti, si rappresenta che il Ministero, assieme alle altre Amministrazioni presenti nel Consiglio Nazionale Anticontraffazione, è impegnato energicamente a contrastare tale fenomeno.
  Anche la nutrita attività di comunicazione realizzata intende sollecitare un orientamento verso la scelta di prodotti originali, anche negli acquisti online.
  Diverse sono le attività svolte nella lotta alla contraffazione via internet, quali: 1) realizzazione di studi per comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno sul web anche in un'ottica di comparazione internazionale delle politiche attuate in altri paesi; 2) partecipazione ai procedimenti inibitori adottati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'oscuramento dei siti internet che vendono merci contraffatte; 3) l'adozione di strumenti e regole volontarie per la prevenzione e il contrasto.
  Al riguardo, segnalo che il Ministero dello sviluppo economico partecipa ai procedimenti che l'AGCM – su impulso delle associazioni di categoria, prima fra tutte Indicam – ha avviato e concluso (14 procedimenti nel 2013/2014) inibendo l'accesso dall'Italia a diversi siti (precisamente 145) che offrivano prodotti contraffatti ai consumatori italiani, traendoli pertanto in inganno e, quindi, incorrendo nelle normative poste a tutela del consumatore, anche in ambiente elettronico (combinando le disposizioni del Codice del Consumo con quelle delle norme interne di recepimento della direttiva sul commercio elettronico).
  In particolare con riferimento agli studi sul fenomeno, vale la pena precisare che nel settore occhiali sono stati ottenuti particolari risultati. È stata, infatti, quantificata l ’incidenza e le caratteristiche della contraffazione online, intesa come contraffazione di marchi nel web 1.0, nel web 2.0 e nelle principali piattaforme di e-commerce. Sono stati monitorati 57 marchi del settore occhiali, singolarmente e anche per classi qualitative (cioè di prezzo e di posizionamento di mercato: segmenti ACTIVE; FASHION; LUXURY; TRENDY). Per far ciò sono state «scansionati» oltre 700 mila documenti/pagine web, gestiti da 45 mila server presenti in oltre 100 paesi, con contenuti in più di 20 lingue, organizzati in circa 40 mila domini internet.
  Sotto un profilo qualitativo, l'analisi ha fatto una «radiografia» delle pagine contraffattive per far capire quali sono le tecniche usate dai contraffattori per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto.
   Infine, evidenzio che il Governo, coerentemente con la posizione assunta a livello europeo nell'ambito della strategia per un Mercato Unico Digitale, si è fatto parte attiva nelle politiche di contrasto favorendo nel Paese l'adozione di uno Pag. 98strumento di soft law, ovvero l'accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di best practices per contrastare la contraffazione online.
  La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello sviluppo economico sotto l'egida del CNAC (Consiglio Nazionale Anticontraffazione), ha dunque favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti online, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.
  In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a prevenire la messa online di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.
  Il Ministero assicura pertanto il proprio impegno come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nella citata Carta, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti e favorendo la diffusione, e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni.
  La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.
  Quale strumento di soft law, l'accordo è ritenuto duttile e adattabile all'evolversi dell'ambiente digitale, mentre la sua concreta applicazione consentirà di raccogliere elementi attuativi e utili ad un eventuale recepimento all'interno dell'ordinamento di regole già testate, quando e se le condizioni verranno a maturazione.

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ALLEGATO 4

5-08291 Vezzali: Profili anticoncorrenziali di un'eventuale fusione tra Italgas e 2iRete Gas.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Facendo riferimento all'atto in parola concernente l'eventuale effetto distorsivo della concorrenza nel mercato della distribuzione gas, paventato dall'Onorevole interrogante, in caso di fusione tra le due maggiori società di distribuzione Italgas S.p.A. e 2iReteGas, la questione è posta all'attenzione dell'AGCM che ne valuterà puntualmente gli effetti in termini di concentrazione.
  Per quanto di più specifica competenza del Ministero dello sviluppo economico mi preme chiarire quanto segue.
  Per ciò che attiene al paventato danno al consumatore consistente nella restrizione della «possibilità di cambiare gestore per ottenere tariffe migliori», evidenzio che le società di cui si tratta sono gestori del servizio pubblico della distribuzione gas e non possono per legge compiere alcuna attività di vendita al consumatore finale, limitandosi la loro attività al semplice vettoriamento di gas di proprietà dei venditori fino all'utenza finale.
  Il segmento downstream del gas naturale, tradizionalmente articolato nella prestazione congiunta dei servizi di distribuzione e vendita ai clienti finali è stato oggetto di un significativo processo di riorganizzazione culminato nell'obbligo di separazione delle attività di distribuzione, ritenute monopolio locale con caratteristiche di servizio pubblico, da quelle di vendita per il quale si è ritenuto auspicabile uno sviluppo concorrenziale.
  Infatti, il mercato della distribuzione gas non è un segmento liberalizzato della filiera gas, ma si tratta come accennato di mercato regolato che, riguardando una rete di distribuzione locale, rappresenta un'infrastruttura essenziale affidata in concessione dall'ente locale.
  Il consumatore finale è perciò libero di scegliere il venditore di gas naturale che gli offra la migliore tariffa in modo totalmente indipendente dal distributore cui la sua utenza è connessa.

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ALLEGATO 5

5-08585 Taranto: Valorizzazione del sistema fieristico italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente, rispondo agli Onorevoli Interroganti per i profili di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
  Il MiSE, condividendo l'importanza del sistema fieristico per la promozione del «Made in Italy», nell'ambito del Piano Straordinario ha programmato ed attuato una strategia di visibilità delle eccellenze italiane attraverso il sostegno finanziario accordato ai grandi eventi fieristici nazionali, di cui si è inteso rafforzare e rilanciare la competitività nel mercato internazionale.
  In tal senso, uno dei più ampi filoni di intervento del Programma Promozionale 2016 di ICE-Agenzia, che consolida l'azione già intrapresa con successo con il Piano straordinario 2015, è rappresentato dal progetto di potenziamento delle fiere italiane di valenza internazionale, allo scopo di rafforzare in maniera diretta la presenza sui mercati esteri delle singole aziende, con ricadute positive anche sui livelli occupazionali. A tale progetto è stato assegnato, per l'anno in corso, un budget di 28 milioni di euro.
  In sostanza, l'investimento straordinario intende sviluppare una serie di azioni mirate, che vanno dalle campagne di comunicazione, alle attività di incoming di operatori esteri specializzati (buyers ed opinion makers), agli eventi «speciali» di promozione su misura sia in Italia che all'estero, tra cui anche l'esportazione della manifestazione stessa su un mercato estero.
  Come già avvenuto per l'analogo progetto del Piano 2015, le fiere destinatarie dell'intervento per il 2016, sono state selezionate sulla base di specifici criteri, stabiliti nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 aprile 2015.
  Vale la pena sottolineare che tutte le iniziative promozionali sono state correlate ad un costante sforzo di razionalizzazione del sistema fieristico italiano, tanto sotto l'aspetto organizzativo (sinergie progettuali tra poli fieristici, azioni di comunicazione congiunte di filiera/settore all'estero, strumenti di monitoraggio e certificazione delle presenze di operatori esteri), quanto sotto l'aspetto della governance complessiva del sistema.
  Sforzo attuato, peraltro, in costante raccordo con le associazioni di rappresentanza del settore e con le società di gestione delle principali manifestazioni fieristiche italiane.
  Per completezza di informazione, comunico che alla data del 30 aprile 2016 si sono svolte 30 manifestazioni di rilievo internazionale, organizzate con il supporto di ICE-Agenzia e ulteriori 6 sono previste nei prossimi mesi.
  Colgo l'occasione per confermare, come d'altra parte richiamato nello stesso atto in discussione, che il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito e continuerà a seguire l'andamento del sistema fieristico, veicolo di straordinaria importanza per l'internazionalizzazione delle imprese e per la promozione del «Made in Italy» e settore trainante dell'economia del Paese, rendendosi fin d'ora disponibile ad attivarsi per riprogrammare tavoli di confronto con le altre Amministrazioni interessate, con le Associazioni di settore e gli Enti fieristici.
  In particolare, nell'ambito del Tavolo di coordinamento del sistema fieristico nazionale, Pag. 101istituito presso il MiSE, sono già state raccolte le sollecitazioni delle Associazioni del comparto e degli Enti fieristici sulle tematiche della classificazione catastale degli immobili fieristici e degli eventuali interventi di defiscalizzazione.
  Sarà cura del Ministero dello Sviluppo Economico farsi promotore di tali sollecitazioni presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, auspicando un'eventuale trasposizione delle medesime in norma.
  Infine, circa «la continuità degli investimenti delle Camere di commercio nel capitale delle Fiere», auspicata dagli Onorevoli Interroganti, peraltro condivisibile sul piano tecnico, la stessa sarà oggetto di valutazione nell'ambito della riforma del sistema camerale di prossima definizione.