CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (C. 3822 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 3822, di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato, con modificazioni, dal Senato;
   rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia dell’«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato per la determinazione delle «norme generali» (articolo 117, secondo comma, lett. n, Cost.) e, per il resto, alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che il provvedimento interviene altresì nelle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. g) ed e)), e nella materia «promozione e organizzazione di attività culturali», assegnata alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-septies, rileva la materia «professioni», rimessa alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), e che in tale ambito, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei titoli per l'accesso alle professioni spetta allo Stato (ex plurimis, sentenze nn. 329/2003, 12/2004, 153/2006, 424/2006, 57/2007, 179/2008, 138/2009, 271/2009, 328/2009, 98/2013),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (S. 2345 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 2345, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015», come modificato nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016;
   rilevato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 12 direttive europee, di 1 raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico) e di 1 decisione quadro, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei e l'autorizzazione al Governo a recepire 2 direttive in via regolamentare;
   preso atto che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati incidono su materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Nuovo testo Doc. XXII, n. 42).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata, per i profili di competenza, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 42, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
   preso atto che la proposta prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
   rilevato che appare necessario estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali, al fine di disporre di un quadro esaustivo dell'intero sistema della pubblica amministrazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 1, e comma 2, lettera a), le parole: «sia statali che locali» siano sostituite dalle seguenti: «statali, regionali e locali» e all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «statali e locali» siano sostituite dalle seguenti: «statali, regionali e locali», al fine di estendere l'oggetto dell'inchiesta della Commissione anche al livello di digitalizzazione e innovazione delle amministrazioni regionali.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (C. 2617-B, Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2617-B, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», approvato dalla Camera e modificato dal Senato;
   richiamati i pareri espressi in data 26 marzo 2015 e 8 luglio 2015, nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera e al Senato;
   rilevato che il contenuto del provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);
   ricordato che, per quanto attiene alla materia del servizio civile, di cui all'articolo 8 del provvedimento, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2004, ha ritenuto che la base della stessa sia da ricondurre all'articolo 52, primo comma, della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino;
   considerato peraltro che la materia del terzo settore incide anche su ambiti competenziali afferenti sia alla competenza delle Regioni (ove ricadono, come rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, le politiche sociali, l'istruzione e la formazione professionale, l'artigianato, il commercio su aree pubbliche, l'agricoltura, il turismo) sia alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (ad esempio, alla tutela della salute, che ricomprende l'assistenza socio-sanitaria, settore nel quale operano numerosi soggetti del Terzo settore, o alla valorizzazione dei beni culturali);
   rilevato che l'articolo 9, comma 1, lettera g), come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca un criterio di delega che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore, iniziative e progetti che possono interessare ambiti di competenza regionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di integrare il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), prevedendo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni per la ripartizione del fondo finalizzato al finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore.