CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07838 Cominardi: Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità) e accertamento della rappresentatività sindacale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare degli onorevoli Cominardi ed altri – inerente al tema della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva – passo ad illustrare quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è a conoscenza dei dati e degli elementi informativi riportati nell'atto parlamentare. In particolare, il referendum del dicembre 2015 – cui fanno riferimento gli interroganti – attiene esclusivamente alle dinamiche organizzative interne dell'organizzazione sindacale.
  Per quanto riguarda, invece, i criteri di rappresentatività aziendale con riferimento alle organizzazioni sindacali, faccio presente che quelli relativi alla rappresentatività di settore sono stati, ormai da tempo, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; i criteri riguardanti la rappresentatività aziendale sono stati ulteriormente integrati da accordi interconfederali. Si tratta, pertanto, di criteri ormai consolidati nel tempo che, in linea di massima, trovano applicazione in tutti i settori del lavoro privato.
  In ogni caso, è auspicio del Ministero e, più in generale dell'intero Governo, che le Parti sociali – quali soggetti attivi nella gestione dei processi legati al rapporto di lavoro – possano addivenire ad un nuovo modello di rappresentatività sindacale.
  Infine, nel rilevare che sulla rappresentatività sindacale sono attualmente pendenti in Parlamento diversi disegni di legge, posso comunque rassicurare l'interrogante in ordine all'attenzione riservata dal Ministero che rappresento e dal Governo a tale tema.
  Con riferimento a quanto evidenziato con il presente atto parlamentare, occorre precisare che, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale, i soggetti sindacali possono procedere alla libera contrattazione degli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro sia pure nel rispetto della legge. In altri termini, il contratto collettivo non può introdurre una regolamentazione che sia contra legem. Nello specifico, la contrattazione collettiva non può derogare in pejus alle disposizioni della legge n. 104 del 1992 che garantiscono al lavoratore dipendente la possibilità di prestare assistenza al familiare disabile.
  Per quanto concerne la disciplina dell'orario di lavoro, il legislatore demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti regolatori, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge medesima (ad esempio l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2003, sulla durata massima dell'orario di lavoro, e l'articolo 4 decreto legislativo n. 234 del 2007, sulla durata massima settimanale della prestazione di lavoro). La legge, pertanto, si pone quale limite ad eventuali disposizioni derogatorie previste dalla contrattazione collettiva, anche in ragione della radice comunitaria che ne ha dettato il contenuto e la diretta incidenza delle stesse sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
  Ciò posto, in relazione a quanto riportato nel presente atto parlamentare, mi preme precisare che con il Jobs Act i Pag. 129licenziamenti sono diminuiti. Infatti, nel 2015 i rapporti di lavoro cessati a causa di un licenziamento sono stati 841.781, con un calo dell'8,14 per cento rispetto al 2014.
  Inoltre, proprio un anno fa, con la nuova disciplina del cosiddetto contratto a tutele crescenti applicabile ai nuovi assunti, è stato ribadito che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma ordinaria di contratto di lavoro. Le misure adottate dal Governo hanno consentito di innalzare la quota dei nuovi contratti a tempo indeterminato, sul totale dei nuovi contratti, dal 15,6 per cento del 2014 al 22,8 per cento del 2015.
  Occorre inoltre ricordare che il Jobs Act opera in stretta sinergia con le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 e 2016 che introducono significativi sgravi contributivi proprio per agevolare le assunzioni a tempo indeterminato.
  Da ultimo, faccio presente che – secondo i dati recentemente rilasciati dall'ISTAT – nel marzo 2016 si registrano 263 mila occupati in più, 274 mila disoccupati in meno e 125 mila inattivi in meno. E ancora nello stesso mese, il tasso di disoccupazione, pari all'11,4 per cento (-1,1 punti percentuali rispetto a marzo 2015), è ai minimi dal 2012.
  Positivo è anche il dato relativo al tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato (36,7 per cento), diminuisce di 5,4 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

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ALLEGATO 2

5-08458 Guerra: Tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel Comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Guerra, concernente la tutela sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori impegnati nella distribuzione del gas nel comune di Como a seguito del subentro di un nuovo gestore del servizio, ricordo che nell'anno 2011 è stato effettuato un bando di gara, a procedura ristretta, avente per oggetto la concessione del servizio pubblico locale di gestione rete, impianti, dotazioni ed erogazione del gas naturale nel territorio del comune di Como. Trattasi di concessione di servizi in appalto pubblico per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel suddetto comune.
  Il comune di Como, espressamente interpellato, ha riferito che con decorrenza 30 aprile 2016 il rapporto di lavoro di 34 dipendenti di cui 28 dipendenti di AARGA Spa (partecipata al 100 per cento da ACSM S.p.A.) e 6 dipendenti di ACSM AGAM Spa è stato risolto, ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2011, con passaggio diretto e immediato – a far data dal 1o maggio 2016 – alla Società 2I Rete Gas Spa, gestore subentrante come risulta dal contratto stipulato il 26 aprile 2016. Ciò ha comportato il licenziamento da parte del gestore uscente e l'assunzione dei lavoratori da parte del gestore subentrante senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro e alle stesse condizioni economiche godute presso il precedente gestore.
  Preciso, infatti, che il decreto ministeriale 21 aprile 2011 reca disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas. In particolare, l'articolo 2 concernente la tutela dell'occupazione del personale dispone che «il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi è soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio».
  La suddetta norma, prevedendo il passaggio diretto e immediato del personale al gestore subentrante, comporta l'impossibilità per 2I Rete Gas di mantenere l'iscrizione previdenziale all'ex INPDAP. L'impossibilità di prosecuzione versamento dei contributi previdenziali all'ex INPDAP, secondo il comune di Corno, riguarda 16 dei 34 dipendenti interessati dal trasferimento.
  Non potendo essere mantenuta l'iscrizione all'ex INPDAP, il personale interessato, per garantirsi una pensione calcolata sulla base anche dei contributi versati come iscritto all'ex INPDAP dovrà procedere alla ricongiunzione dei contributi previdenziali.
  Sul punto, segnalo che è stato più volte richiesto al Governo di considerare la possibilità di modificare l'articolo 12 del Pag. 131decreto-legge n. 78 del 2010, nella parte in cui ha reso oneroso l'istituto della ricongiunzioni modificando a previgente disciplina che sanciva il generale principio della gratuità. Infatti, fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici «alternativi» avveniva senza oneri per il richiedente.
  Il Legislatore al fine di prevenire comportamenti elusivi, con il decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1o luglio 2010, l'onerosità della ricongiunzione.
  Tuttavia, gli effetti della norma sono andati ben oltre le intenzioni rendendo, in molti casi, le ricongiunzioni nella loro applicazione pratica eccessivamente onerose.
  Faccio presente, inoltre, che se la ricongiunzione risulta onerosa, è tuttavia gratuita la totalizzazione di vecchiaia o di anzianità con calcolo della prestazione secondo il metodo contributivo che permette di sommare i contributi esistenti presso più gestioni in modo da conseguire quote di pensione, a carico delle gestioni interessate.
  Voglio ricordare, inoltre che una soluzione parziale è stata realizzata con la legge n. 228 del 2012 che consente, al lavoratore che ha versato i contributi in diverse gestioni e non è in possesso dei requisiti per ottenere la pensione in nessuna di esse, di cumulare gratuitamente i contributi al fine di poter accedere alla pensione.
  Su questo tema così complesso, il Governo ha avviato una riflessione con le conseguenti valutazioni di costo sulla possibilità di estendere a tutti il principio contenuto nella legge n. 228 del 2012. Pertanto posso confermare che è volontà del Ministero del lavoro di promuovere e cogliere iniziative normative che consentono di affrontare la questione individuando soluzioni concrete e ragionevoli al fine di dare risposte alle persone interessate.
  Da ultimo, segnalo che anche il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato al riguardo si è reso disponibile ad un confronto per poter risolvere i problemi di ricongiunzione previdenziale descritti, nonché per il mantenimento delle tutele contrattuali nel transito al nuovo concessionario, coinvolgendo eventualmente anche la propria Direzione Generale competente che sul tema ha aperto un tavolo con le associazioni sindacali.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (Atto n. 296).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (Atto n. 296);
   osservato che la direttiva in esame rappresenta un primo importante tassello di una riforma volta ad assicurare un più equilibrato contemperamento tra il principio della libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea e l'esigenza di garantire un livello adeguato ed omogeneo di tutela delle condizioni di impiego dei lavoratori distaccati;
   ricordato che sulla medesima materia interviene anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);
   evidenziato che, con riferimento a tale proposta di direttiva, la Commissione ha approvato, il 12 maggio 2016, un documento finale (Doc. XVIII, n. 41), nel quale si formula una valutazione complessivamente positiva sull'iniziativa, esprimendo, in particolare, apprezzamento per l'espressa affermazione, contenuta nella relazione allegata alla proposta di direttiva, del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione della normativa europea al fine di creare condizioni di concorrenza leale tra le imprese;
   ritenuto che il recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2014/67/UE e l'adozione, a livello europeo, della proposta di direttiva COM(2016)128 final possano contribuire, in modo sinergico, al rafforzamento del contrasto di fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;
   rilevato che l'analisi di impatto della regolamentazione trasmessa dal Governo evidenzia che, sulla base dei più recenti dati disponibili, riferiti all'anno 2014, sono stati distaccati verso l'Italia 52.481 lavoratori, il 41,1 per cento dei quali nell'edilizia, mentre 74.431 lavoratori sono stati distaccati dal nostro Paese verso altri Stati membri;
   considerato, in questo contesto, che la direttiva 2014/67/UE è volta a migliorare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, che, in relazione al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, stabilisce le condizioni Pag. 133di lavoro e di occupazione che le imprese devono rispettare nello Stato membro in cui effettuano il distacco;
   rilevato che la medesima direttiva 2014/67/UE ha lo scopo di completare e rafforzare l'efficacia della disciplina contenuta nella direttiva 96/71/CE prevedendo una serie di compiti di vigilanza e di verifica a carico delle autorità competenti degli Stati membri, da svolgere anche in cooperazione con gli altri Stati membri, anche al fine di verificare l'autenticità del distacco;
   osservato che la direttiva, anche al fine di superare le criticità che si sono manifestate in sede di applicazione della direttiva 96/71/CE, interviene perché gli Stati membri garantiscano che le informazioni siano messe a disposizione di imprese e lavoratori distaccati a titolo gratuito e detta disposizioni anche in materia di cooperazione amministrativa e in materia di esecuzione transfrontaliera delle sanzioni;
   apprezzato il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno, in una prospettiva di semplificazione normativa, abrogare contestualmente il decreto legislativo n. 72 del 2000, che ha recepito la direttiva 96/71/CE, per dare luogo a un unico testo recante sia le norme di recepimento di tale direttiva sia quelle che recepiscono la direttiva 2014/67/UE;
   considerato che l'articolo 1 del provvedimento, non innovando sostanzialmente la normativa vigente, individua l'ambito di applicazione della disciplina, che riguarda tre diverse fattispecie: la prestazione diretta di servizi da parte di un'impresa nel quadro di un contratto di servizi, il cosiddetto distacco infragruppo, nel contesto di uno stabilimento o di una società appartenente allo stesso gruppo, e il distacco mediante la cessione temporanea di un lavoratore tramite un'agenzia interinale stabilità in un altro Stato membro;
   osservato che, sulla base del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), e dell'articolo 4, ai lavoratori distaccati, in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente, è garantito il riconoscimento delle condizioni di lavoro e di occupazione riferite ad aspetti fondamentali del rapporto di impiego applicabili, in forza di disposizioni normative e dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai lavoratori che prestano lavoro subordinato nel luogo in cui si svolge il distacco;
   evidenziato che il comma 3 dell'articolo 4 precisa che in caso di somministrazione di lavoro si applichino le disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi delle quali, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
   rilevato che l'articolo 3, in materia di accertamento dell'autenticità del distacco, prevede che, qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore sia considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione e stabilisce l'irrogazione a carico del distaccante e dell'utilizzatore di una sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro, disponendo l'applicazione di sanzioni più pesanti in caso di sfruttamento di minori;
   segnalato che il Capo II del provvedimento reca le principali innovazioni alla legislazione vigente, prevedendo, all'articolo 6, la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione da rispettare nelle ipotesi di distacco e disciplinando, all'articolo 7, le modalità di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri, con particolare riguardo, nell'ordinamento interno, all'Ispettorato nazionale del lavoro;
   considerato che, nell'ambito del Capo III, in materia di obblighi e sanzioni, Pag. 134l'articolo 9 individua in modo dettagliato gli obblighi amministrativi in capo alle imprese, mentre l'articolo 10 disciplina i compiti ispettivi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'articolo 11 reca le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 9;
   osservato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 11 prevede che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, mentre il comma 2 del medesimo articolo 11 stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato;
   ricordato che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali della delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, in sede di recepimento delle direttive europee è possibile introdurre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro
   rilevato che il Capo IV, riguardante l'esecuzione delle sanzioni amministrative, reca un'articolata disciplina relativa all'esecuzione transnazionale delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla richiesta di notifica e di recupero ad altri Stati, nonché alla richiesta di notifica e di recupero da altri Stati;
   considerato che l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE stabilisce che, nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali, la Commissione e gli Stati membri possono garantire un sostegno adeguato alle pertinenti iniziative delle parti sociali a livello unionale e nazionale finalizzate a informare imprese e lavoratori in merito alle condizioni di impiego applicabili stabilite nella medesima direttiva e nella direttiva 96/71/CE;
   visto il parere favorevole espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, nella seduta dell'11 maggio 2016;
   preso atto della valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, con la deliberazione che si allega al presente parere;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   anche alla luce delle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE, valuti il Governo l'opportunità di prevedere la costituzione di un osservatorio sul distacco dei lavoratori al quale partecipino anche le parti sociali, al fine di favorire una migliore diffusione delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione, consentendo altresì un efficace monitoraggio dell'utilizzo di tale fattispecie;
   con riferimento alla disciplina delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 9, verifichi il Governo se la formulazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 assicuri il rispetto dei principi e criteri di delega di carattere generale previsti per il recepimento delle direttive europea dall'articolo 32, comma 4, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dei quali nei decreti legislativi possono prevedersi sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 150 euro e non superiori a 150.000 euro;
   con riferimento alla disciplina della richiesta di recupero delle sanzioni da parte di altri Stati membri di cui alla Sezione III del provvedimento:
    a) all'articolo 18, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di attribuire la competenza a decidere sulla richiesta di recupero alla Corte di appello nel cui distretto ha eletto domicilio il referente di Pag. 135cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), in modo da individuare in modo univoco il giudice competente in coerenza con l'impianto complessivo del provvedimento;
    b) all'articolo 20, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «la Corte di appello» con le seguenti: «la Procura generale presso la Corte di appello», in modo da richiamare espressamente l'ufficio competente a promuovere il procedimento di delibazione;
    c) all'articolo 23, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: «all'autorità adita» con le seguenti: «al Ministero della giustizia», essendo ragionevole attribuire le somme recuperate al Ministero, anziché alla singola Corte di appello identificabile quale autorità adita;
   con riferimento alla formulazione del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: « Condizioni di lavoro e di occupazione»;
    b) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015» con le seguenti: «e di occupazione»;
    c) alla rubrica delle Sezioni II e III del Capo IV, aggiungere, in fine, le parole: «membri»;
    d) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di residenza o di domicilio» con le seguenti: «membro di cui al primo periodo»;
    e) all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «dall'estero» con le seguenti: «dallo Stato membro»;
    f) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 18».

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ALLEGATO 4

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (C. 3651 Venittelli).

EMENDAMENTO

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, maturati dalla data della notifica dell'avviso di addebito e fino alla data del recupero effettivo. Le somme dovute e i relativi interessi possono essere compensati con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'INPS con le seguenti: nonché, con effetto dalla data di percezione degli aiuti, degli interessi semplici, calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo recupero.

  Conseguentemente,:
   a) all'articolo 1, sopprimere la rubrica;
   b) sopprimere l'articolo 2.
1. 1. La Relatrice.
(Approvato)