CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca. C. 3822 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3822, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»;
   rilevato come il decreto-legge costituisca un ulteriore passo avanti nella direzione di rafforzare, anche sotto il profilo organizzativo, l'efficacia e la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche, formative e di ricerca, perseguendo l'obiettivo strategico di incrementare il capitale umano del Paese;
   sottolineato inoltre positivamente, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come l'articolo 2-sexies del decreto-legge intenda porre un rimedio transitorio alla situazione di incertezza circa l'applicazione della disciplina relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinata dalle sentenze del giudice amministrativo in materia, scongiurando l'insorgere di un potenziale del contenzioso tra gli enti erogatori dei servizi e i cittadini utenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-08717 Paglia: Possibilità, per i comuni, di deliberare riduzioni della tariffa della TARI nel caso di carenze, inadempienze o interruzioni del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede se non si ritenga utile emanare una norma che consenta ai comuni di deliberare, a fronte di carenze, inadempienze o interruzioni di servizio e di raccolta di smaltimento dei rifiuti, anche a titolo di risarcimento per i cittadini, riduzioni delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), il cui minor gettito venga compensato dalle penali comminate alle società affidatarie del servizio.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Come evidenziato dall'Onorevole interrogante, il comma 656 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che «la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno delle persone o all'ambiente».
  Diversamente la previgente disciplina, di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo n. 507 del 1993 disponeva che l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione...».
  Sulla base di tali premesse, emerge, quindi, che allo stato attuale il comune ha l'obbligo, al verificarsi delle circostanze indicate dalla norma stessa, di applicare la tariffa ridotta, per cui giova evidenziare che alla luce della nuova disciplina TARI sono state risolte le criticità paventate dall'Onorevole interrogante, che sembrano riferirsi invece alla previgente normativa.
  In ordine poi alla possibilità di prevedere una disposizione che attribuisca la semplice facoltà al comune di deliberare l'eventuale copertura del minor gettito con le penali comminate alle società affidatarie del servizio, dal punto di vista tecnico tale facoltà è in linea di principio già insita nel potere regolamentare dei comuni potendosi valutare la possibilità di offrire ai Comuni un opportuno indirizzo normativo sull'esercizio della loro potestà deliberativa in relazione a tale profilo.