CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (C. 3822 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3822, di conversione del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, approvato dal Senato della Repubblica;
   considerato che il provvedimento, inizialmente finalizzato alla proroga del programma «Scuole Belle» per il periodo dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016 e alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), è stato oggetto di ampie modifiche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che ha introdotto nel decreto-legge undici articoli aggiuntivi e ha inserito nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione un comma 2, che prevede puntuali correzioni ai principi e ai criteri direttivi delle deleghe in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, nonché di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, recate dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettere b) ed e), della legge n. 107 del 2015;
   espresso apprezzamento per le misure contenute nell'articolo 1 che, dando attuazione agli impegni assunti dal Governo l'8 marzo 2016, autorizza una spesa di 64 milioni di euro per l'anno in corso, al fine di prorogare il finanziamento del piano straordinario «Scuole belle» per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, nel quale sono impiegati lavoratori, già addetti a lavori socialmente utili, di imprese già operanti nel settore dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole;
    osservato che, per garantire il sostegno del reddito di tali lavoratori, il Governo, in occasione della stipula dell'accordo dell'8 marzo 2016, si è impegnato ad accogliere le richieste di cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo di sospensione delle attività didattiche;
   auspicato che sia possibile individuare una soluzione di carattere strutturale che consenta di assicurare una stabile occupazione e condizioni contrattuali adeguate per i lavoratori già addetti a lavori socialmente utili e a quelli impiegati nei cosiddetti «appalti storici», impegnati nella pulizia e nei servizi ausiliari nelle scuole;
   esaminate le disposizioni introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento agli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater, che recano norme in materia di personale docente strettamente connesse a quelle contenute nella legge n. 107 del 2015, anche in relazione alla tempistica prevista per lo svolgimento dei concorsi ivi disciplinati e per la conclusione del piano straordinario di mobilità di cui al medesimo provvedimento;
   condivisi gli obiettivi dell'articolo 1-sexies, che intende garantire la tempestiva assegnazione delle risorse agli istituti scolastici per il pagamento delle somme spettanti al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai pagamenti relativi a supplenze brevi e saltuarie;Pag. 106
   rilevato che l'articolo 1-septies, che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali, subordina al conseguimento del titolo di laurea, di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il riconoscimento del titolo di perito industriale e l'iscrizione nel relativo albo, che la normativa vigente riconosce ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma;
   ritenuto che sarebbe stato preferibile che la revisione dei requisiti per il riconoscimento del titolo di perito industriale e l'iscrizione nel relativo albo, peraltro suscettibile di determinare ricadute sulle prospettive occupazionali dei diplomati negli istituti tecnici, fosse stata realizzata nel quadro di una riforma organica dell'accesso alle professioni di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo un adeguato confronto con le categorie professionali interessate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 2617-B, che reca una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica;
   espresso apprezzamento per le finalità complessive del provvedimento, che intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini i quali concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune e a rafforzare la coesione e la protezione sociale, favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e la partecipazione attiva dei cittadini;
   considerato che, all'articolo 4, che reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di uno specifico codice, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata prevista, alla lettera h) del comma 1, la garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   condivise le finalità di tale disposizione, che si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del dumping contrattuale a danno dei lavoratori degli enti del Terzo settore, assicurando la garanzia dei trattamenti riconosciuti dai contratti collettivi, che, in linea con la definizione di carattere generale contenuta nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, dovrebbero identificarsi, in sede di attuazione della delega, con i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   osservato che l'articolo 6, comma 1, lettera g), nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla disciplina dell'impresa sociale, dispone la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale e che, in tale ambito, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, si è previsto che i benefici siano graduati al fine di favorire le categorie maggiormente svantaggiate;
   preso atto che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'articolo 10, che dispone l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, che ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati;
   considerato che alla Fondazione, che dovrebbe operare nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, è assegnata una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro e che il Pag. 108medesimo ente potrà mobilitare anche risorse pubbliche;
   ritenuto che non siano sufficientemente precisate le caratteristiche della Fondazione, che sarà chiamata a svolgere, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico, essendo rimesse allo Statuto del medesimo ente l'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, nonché la disciplina degli strumenti e delle modalità operative della Fondazione;
   osservato che nell'ambito della disciplina legislativa non sono individuate le modalità di vigilanza sulla Fondazione e sulle operazioni da essa realizzate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.