CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» (COM(2015)192 final),
   considerato che:
    la Comunicazione si inserisce nell'ambito della Strategia Europa 2020, che ha introdotto l'Agenda digitale europea come una delle sette iniziative faro, con l'obiettivo di definire una strategia per il mercato unico del digitale basato su internet superveloce e su applicazioni interoperabili, garantendo entro il 2020 l'accesso a velocità di internet superiori tramite reti di nuova generazione (NGA);
    la Comunicazione si prefigge di creare le condizioni per cui i cittadini e le imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online, in condizioni di concorrenza leale e con standard elevati di protezione dei consumatori e dei dati personali;
    in particolare, si prefigura l'abbattimento delle barriere che inibiscono l'attività online transfrontaliera, tra cui le differenze normative tra gli Stati membri in materia di contratti e di diritto d'autore, nonché i diversi regimi IVA applicati;
    nelle previsioni della Commissione, dalla realizzazione della Strategia potrebbe derivare un aumento del PIL europeo di 415 miliardi di euro;
    la Commissione stima che nel prossimo decennio la maggior parte delle attività economiche si svolgeranno in ambiente digitale per cui, affinché le imprese dell'Unione europea possano mantenere la loro competitività, sarà necessario procedere sulla strada della digitalizzazione di tutti i settori;
    gli obiettivi indicati dalla Commissione europea appaiono pienamente condivisibili; tali obiettivi debbono, tuttavia, tradursi in misure puntuali che ne consentano la concreta attuazione;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva,
  con le seguenti osservazioni:
   a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra-veloce; a tal fine appare opportuno garantire un quadro regolamentare che incentivi la competizione tra operatori e destinare tutti i fondi disponibili per migliorare gli investimenti digitali;Pag. 19
   b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti big data (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di marketing), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne social, di marketing, di profilazione, di direct e-mail marketing, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;
   c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo;
   d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l’e-commerce, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione online delle imprese, anche transfrontaliere;
   e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei Paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del Paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello Small Business Act; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i big data) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
   f) per prodotti quali, ad esempio, l’e-book, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali;
   g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
   h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali;
   i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla Pag. 20conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
   j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole value gap tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (provider, motori di ricerca, aggregatori, social network) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627 final),
   considerato che:
    la rapida diffusione dei servizi di contenuti online e l'uso crescente dei dispositivi portatili pone l'esigenza di garantire la fruizione dei servizi di contenuti online anche oltre le frontiere nazionali;
    sussistono ancora molti ostacoli che impediscono la prestazione di servizi di contenuti digitali ai consumatori che si trovino temporaneamente in altro Stato membro, derivanti essenzialmente dalle pratiche commerciali dei fornitori dei servizi;
    l'ostacolo principale alla portabilità transfrontaliera è costituito, pertanto, dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi online e i loro abbonati, che riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra i fornitori dei servizi e i titolari dei diritti;
    la proposta intende garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online e prevede che il fornitore di un servizio di contenuti digitali debba garantire a un abbonato che si trovi temporaneamente in uno Stato membro di accedere al servizio e di fruirne;
    la proposta tiene conto di una serie di problemi segnalati dai portatori di interesse: non impone l'obbligo di assicurare la portabilità ai fornitori che prestano servizi a titolo gratuito senza la verifica dello Stato membro di residenza del consumatore; non obbliga i fornitori a prestare il servizio oltre frontiera con la stessa qualità offerta nello Stato membro di residenza; lascia le parti libere di pattuire le condizioni atte a garantire che il servizio sia prestato conformemente al regolamento;
    ai fini della localizzazione della prestazione del servizio la proposta prevede che la prestazione, l'accesso e la fruizione dello stesso si considerano avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell'abbonato, nonostante che quest'ultimo sia temporaneamente presente in un altro Stato membro, ai fini dell'applicazione della disciplina vigente in materia di diritto d'autore;
    la proposta prevede l'inapplicabilità tra titolari del diritto d'autore e i fornitori e tra i fornitori e gli abbonati, delle disposizioni contrattuali che siano in contrasto con le disposizioni relative all'obbligo di garantire la portabilità transfrontaliera dei contenuti;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva, Pag. 22
  con le seguenti osservazioni:
   a) è opportuno definire il concetto di presenza «temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;
   b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;
   c) considerato che il Regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;
   d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;
   e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.

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ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633final) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final),
   considerato che:
    il mercato dei prodotti a contenuto digitale nell'Unione europea è in rapida espansione, in particolare per quanto riguarda i settori delle applicazioni mobili, della musica e dei videogiochi;
    tuttavia attualmente circa il 56 per cento di coloro che accedono a contenuti online transfrontalieri incontra difficoltà di accesso o di download;
    allo stato attuale, non ci sono rimedi specifici a livello dell'Unione europea per i difetti del prodotto a contenuto digitale. In particolare, gli utenti non sono adeguatamente tutelati quando non riescono a scaricare i prodotti, quando i prodotti sono incompatibili con altri hardware/software ovvero quando gli stessi non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il computer; tali limiti discendono in larga parte dal fatto che per lo più si tratta di contratti per adesione tipizzati;
    i contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di servizio, di locazione, di vendita), e prevedono rimedi diversificati a tutela del consumatore, tali da ingenerare incertezze sul piano giuridico nelle imprese che intendano operare a livello transfrontaliero riguardo ai loro obblighi e negli utenti in merito ai loro diritti;
    la proposta reca disposizioni sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi;
    la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, download effettuato dal consumatore, trasmissione in streaming);
    è previsto che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di Pag. 24una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali;
    nell'ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole;
   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633 final);
   esprimono altresì una valutazione positiva sulla proposta di direttiva (COM(2015)634 final),
  con la seguente condizione:
   relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto profiling commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di «etichettare» il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di profiling, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo online – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione «non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato», potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;
   b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.

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ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final),
   considerato che:
    le vendite al dettaglio online sono in costante aumento: già oggi circa il 50 per cento dei consumatori dell'Unione europea effettua acquisti online per i vantaggi che offrono in termini di mezzi e di ampiezza dell'offerta disponibili, sebbene la percentuale vari significativamente da Paese a Paese;
    la proposta di direttiva mira ad armonizzare integralmente la normativa dell'Unione europea applicabile alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni, vietando agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni legislative difformi, superando così le differenze attualmente esistenti nei diversi ordinamenti. Mentre, infatti, le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso e le condizioni di consegna sono state pienamente armonizzate, altri elementi contrattuali essenziali a tutela del consumatore, quali i criteri di conformità, i rimedi diversi dal recesso e le modalità per il loro esercizio, sono regolati in termini diversi dagli Stati membri;
    tali differenze costituiscono un ostacolo allo sviluppo delle vendite online per cui i consumatori, riponendo scarsa fiducia nel commercio elettronico transfrontaliero, optano per l'acquisto entro il territorio nazionale, in tal modo disponendo di una gamma più limitata di beni a prezzi meno competitivi;
    al fine di garantire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto, viene stabilito che il bene deve essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale;
    rispetto alla normativa vigente, i consumatori vengono favoriti perché non si prevede più a loro carico l'obbligo di denunciare il difetto del bene entro il termine di due mesi, mentre l'onere a carico del venditore di provare l'assenza di difetti di conformità si estende ad un periodo di due anni, in luogo dei sei mesi attuali;
    la proposta prevede, inoltre, una gerarchia di opzioni a disposizione dell'acquirente che, nell'ordine, comprendono la riparazione o sostituzione del bene, la riduzione proporzionale del prezzo e la risoluzione del contratto. Inoltre, la proposta sancisce il diritto del consumatore di rifiutare di pagare qualsiasi parte del prezzo non ancora versata finché il venditore non avrà ripristinato la conformità del bene;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio, Pag. 26
   esprimono una valutazione positiva,
  con le seguenti osservazioni:
   a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;
   b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri o dischi soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di design, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
   c) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;
   d) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;
   e) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
   f) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
   g) al fine di garantire il grado massimo di trasparenza dell'offerta e consentire al consumatore la formazione di una scelta quanto più informata, va valutata l'opportunità di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi dei beni in vendita dall'indicizzazione (crawling) da parte dei motori di ricerca o dei comparatori di prezzi, nonché l'obbligo di pubblicare le informazioni sui beni e servizi e i loro prezzi secondo formati e ontologie standardizzate e uniformi per tutto il mercato unico digitale.