CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per la semplificazione
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). (Atto n. 291).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per la semplificazione,
   esaminato, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291);
  rilevato che:
   il comma 2 della disposizione di delega indica due oggetti:
    la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva;
    l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa;
   il Governo ha operato la scelta di dare attuazione alla delega con due distinti decreti legislativi: il primo, oggetto del presente parere, di carattere metodologico e generale; il secondo, in corso di predisposizione, volto alla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti;
   nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, a proposito dell'oggetto dello schema, ha svolto due considerazioni:
    in primo luogo, prendendo atto di questa scelta e pur considerando che «sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti», riconosce allo schema «caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività anche in mancanza della catalogazione dei regimi dei singoli procedimenti», le quali lo rendono «idoneo a risolvere autonomamente, e immediatamente, svariate «criticità applicative» della disciplina in questione»;
    in secondo luogo, invita il Governo ad introdurre nello schema di decreto l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;
   la Conferenza unificata, nel sancire l'intesa, segnala analogamente l'attuazione solo parziale della delega;
   con riguardo alla formulazione del testo, sia il Consiglio di Stato, sia la Conferenza unificata sottolineano esigenze di coordinamento della nuova disciplina con quella vigente;
  considerato che:
   la scelta del Governo di attuare la delega in due tempi appare giustificata dalla mole di lavoro in corso con regioni ed autonomie locali per procedere alla precisa individuazione delle diverse tipologie Pag. 146di procedimenti ma implica la necessità di sopprimere, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, l'enunciazione che include nell'oggetto dello schema la delimitazione degli «ambiti dei relativi regimi amministrativi», che il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi;
   esigenze di coordinamento con la normativa vigente si pongono, in particolare, con riguardo:
    all'articolo 2, commi 2 e 5, i quali, nel disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei moduli a carico delle pubbliche amministrazioni e le relative sanzioni, fanno sistema con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da entrambi richiamato;
    all'articolo 3, sulla concentrazione dei regimi amministrativi, che dovrebbe essere riformulato in termini di novella alla legge n. 241 del 1990 e coordinato con la normativa vigente, eliminando la sovrapposizione attualmente esistente tra il secondo periodo del comma 1 e il secondo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 241;
    all'articolo 2, comma 2, manca un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali, nonostante che dal mancato assolvimento di tali obblighi derivino l'esercizio del potere sostitutivo (comma 4) e sanzioni (comma 5).
  con l'auspicio che:
   il Governo dia quanto prima completa attuazione alla delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, dal momento che dalla precisa individuazione delle diverse tipologie di procedimenti conseguiranno una maggiore certezza del diritto, una uniformità degli adempimenti richiesti a cittadini ed imprese sul territorio nazionale e quindi un'indubbia semplificazione della materia;
   la classificazione dei procedimenti venga svolta nel modo più puntuale possibile, in modo da eliminare o per lo meno limitare la necessità di successivi interventi, dando così stabilità ad una disciplina soggetta negli ultimi anni a numerose modifiche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
  andrebbe valutata l'opportunità di:
   assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e in particolare con la legge n. 241 del 1990;
   introdurre un termine per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei moduli sui siti istituzionali.