CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2016
640.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato il testo unificato recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio);
   visti i contenuti dell'articolo 64, recante Controlli e vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, che prevede che la verifica annuale del rispetto del disciplinare per la produzione del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 2, secondo comma, numero 5), che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento;
   ricordato che il citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, nell'ambito delle definizioni, indica quale «autorità competente» l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, e quale «organismo di controllo» un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;
   ricordato altresì che l'articolo 5 del medesimo regolamento, recante Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali, stabilisce che l'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo; tale delega può essere concessa laddove sussistano determinate condizioni, tra le quali si prevede che l'organismo di controllo operi e sia accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» (par. 2, lettera c));
   rilevato che il medesimo articolo, al par. 4, dispone che lo Stato membro che desideri delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione europea, secondo specifiche modalità di notifica;
   rilevato inoltre che l'articolo 64 prevede al comma 2 che gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012 e che le autorità pubbliche devono essere conformi a taluni punti della stessa norma UNI, disponendo altresì che i medesimi, definiti complessivamente «organismi di controllo», possano essere iscritti nell’«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» istituito presso il Ministero delle politiche agricole;
   evidenziata infine l'opportunità di meglio definire la natura delle autorità pubbliche di cui all'articolo 64, comma 2, del testo unificato, al fine di valutare il regime ad esse applicabile, con riferimento alle disposizioni europee sugli organismi di controllo e sulle correlate procedure di informazione e notifica alla Commissione europea di cui al regolamento (CE) n. 882/2004,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final);
   rilevato che la proposta mira a modificare la vigente normativa europea, recata dalla direttiva 96/71/CE, al fine di introdurre disposizioni più rigorose in ordine alla somministrazione transnazionale di lavoro interinale, evitando in particolare che si determinino differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali a vantaggio delle imprese distaccanti;
   preso atto che sulla proposta di direttiva non vi è pieno accordo tra gli Stati membri e che numerose Camere hanno adottato in proposito un parere motivato (reasoned opinion) ritenendo l'atto non conforme al principio di sussidiarietà;
   ritenuto tuttavia che la proposta garantisce il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto solo disposizioni europee possono modificare il diritto europeo vigente e le norme dettate appaiono congrue rispetto agli obiettivi che si intendono perseguire;
   considerato altresì che l'adozione della proposta di direttiva, nel garantire adeguate tutele ai lavoratori distaccati, produrrà un impatto significativo sul tessuto economico e sociale degli Stati membri, con particolare riferimento all'attività delle piccole e medie imprese, contribuendo a contrastare fenomeni di utilizzo abusivo del distacco dei lavoratori nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea;
   osservato infatti che una ridotta tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, oltre a ledere il principio della parità di trattamento tra lavoratori che svolgono analoghe mansioni, attribuisce un ingiustificato vantaggio competitivo alle imprese distaccanti, con effetti distorsivi sul mercato unico europeo;
   richiamata la posizione assunta in tal senso dal Governo italiano nella Relazione programmatica relativa alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4), che ha manifestato il proprio impegno nel processo di revisione della direttiva 96/71/CE con la finalità di scongiurare il dumping sociale;
   visto altresì che nella relazione trasmessa alle Camere dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si esprime un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di direttiva, evidenziandone la finalità di rafforzamento del contrasto Pag. 21delle pratiche sleali e di promozione del principio di parità di trattamento tra i lavoratori;
   rilevata l'opportunità che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla XI Commissione Lavoro, alle Istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.