CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2016
638.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08586 Calabrò: Criteri per la determinazione dei piani di rientro delle aziende ospedaliere universitarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Per quanto riguarda la questione dei criteri che si intendono adottare nella determinazione dei piani di rientro delle Aziende Ospedaliere Universitarie; si rappresenta che il decreto attuativo dell'articolo 1, commi 524 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è in corso di perfezionamento, essendo stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni in data 21 aprile 2016.
  Con riferimento alla valutazione dello scostamento di cui al punto a) dell'articolo 1, comma 524, della citata legge n. 208/2015, si specifica che le Aziende Ospedaliere (ivi incluse le Aziende Ospedaliere Universitarie) tenute a predisporre il piano di rientro, sin dal 2016, saranno quelle che registreranno una differenza tra i costi (al netto della gestione straordinaria), rilevati dai dati economici di IV trimestre 2015, ed i ricavi, determinati valorizzando i dati di attività relativi al 2014, con le tariffe di cui al d.m. 18 ottobre 2012, ed incrementati dalla remunerazione delle funzioni e delle entrate proprie, pari o superiore al 10 per cento dei ricavi, o, se in valore assoluto, pari o superiore a 10 milioni di euro.
  Ciò premesso, con particolare riferimento alle Aziende Ospedaliere Universitarie, la valorizzazione dei ricavi da scomputare dai costi comprende anche l'ulteriore percentuale da riconoscere per la remunerazione dei maggiori costi assistenziali per il personale impegnato nella didattica e la ricerca.
  Il decreto attuativo della norma di cui trattasi, nella sua fase di prima applicazione, consente la possibilità di un confronto tecnico con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, opportunamente richiesto dalla regione interessata, con il supporto della necessaria documentazione per consentire la prevista istruttoria, ai fini della individuazione delle strutture da sottoporre al piano di rientro, sin dal 2016.
  Giova anche precisare che la normativa vigente in materia di remunerazione delle Aziende, nelle quali si realizza la sinergia tra sistema universitario e sistema sanitario, prevede che la regione riconosca i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta la quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, per tenere conto del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale, che avrebbe dovuto sostenere l'Azienda per produrre la stessa attività.
  Relativamente al secondo quesito formulato, si fa presente che in seno alla Commissione permanente tariffe, istituita nell'ambito della Direzione generale della programmazione sanitaria di questo Ministero, con decreto del Ministro della salute del 18 gennaio 2016, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del Patto della salute 2014-2016, sul quale è stata sancita l'intesa della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 luglio 2014, e insediatasi il 2 febbraio 2016, è prevista la costituzione di un sottogruppo di lavoro interistituzionale, avente ad oggetto: «Funzioni e sistema di remunerazione».
  Tale sottogruppo, al quale partecipano componenti dei Ministeri della salute e Pag. 49dell'economia e delle finanze, di Agenas, delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, ha iniziato la sua attività, tesa a formulare delle proposte per l'individuazione dei criteri generali, sia per l'individuazione delle funzioni sia per l'identificazione delle classi tariffarie.
  In tale ambito, verrà affrontato anche il tema del finanziamento per la didattica e la ricerca.
  In ogni caso, tutte le proposte formulate dal sottogruppo dovranno poi essere sottoposte alla valutazione della Commissione permanente tariffe, affinché la stessa possa proporre eventuali futuri interventi normativi, volti a modificare la normativa vigente in materia.
  Tale Commissione, inoltre, nello svolgimento della sua attività dovrà sentire le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, oltre che le società scientifiche, e potrà avvalersi di esperti esterni.
  In quella sede, potrà essere valutata l'opportunità di coinvolgere un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la definizione dei contenuti che avranno impatto sulle funzioni per la didattica e la ricerca.

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ALLEGATO 2

5-08587 Lenzi: Funzioni di supporto delle ostetriche nei reparti di ginecologia a seguito della riorganizzazione dei punti nascita.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute condivide pienamente le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione parlamentare in esame relativamente alle iniziative in corso presso alcune regioni, dirette a riordinare e razionalizzare i punti nascita.
  Tali iniziative stanno comportando la chiusura di alcuni reparti: ciò rende necessaria la ricollocazione del personale ostetrico in esubero, tenendo comunque in considerazione la circostanza che presso le strutture sanitarie, ove sono chiusi i punti nascita, permangono altre attività chirurgiche concernenti utero, ovaio e altro.
  La problematica evidenziata non può che essere oggetto di specifiche trattative tra i soggetti istituzionali interessati e le rappresentanze sindacali, nel rispetto delle competenze proprie della figura professionale dell'ostetrica e delle indicazioni della programmazione regionale.
  Al riguardo, si conferma che le competenze dell'ostetrica sono quelle indicate nel d.m. n. 740 del 14 settembre 1994. Tale decreto ministeriale nell'individuare il profilo professionale della suddetta figura, prevede che l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.
  L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
   a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale, sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
   b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
   c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
   d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
   e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.

  Nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell’èquipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza e contribuisce alla formazione del personale di supporto, concorrendo direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
  Infine, l'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono un intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.

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ALLEGATO 3

5-08588 Baroni: Attuazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e istituzione dei Registri tumori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La rilevanza sanitaria dei registri di patologia in generale, ed in particolare dei registri tumori, è nota al Ministero della salute, che da tempo è impegnato nella attuazione dell'articolo 12, comma 11 del decreto legge 18 aprile 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di sistemi di sorveglianza e registri.
  Com’è noto agli Onorevoli interroganti e a tutta la Commissione, lo schema di dPCM è nella fase di elaborazione conclusiva, esso costituisce attuazione delle disposizioni di cui articolo 12, comma 11, di cui sopra, nel senso che è finalizzato ad istituire sistemi di sorveglianza ed i registri di cui al comma 10 del medesimo articolo (auspico, come da mio impegno già assunto in questa commissione, a breve di poterne fornire copia).
  In particolare, il predetto comma 10 dell'articolo 12, sopra citato, prevede che siano istituiti sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti d'ingegneria tessutale e di impianti protesici «ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita».
  Nel merito del quesito posto, rassicuro che le Direzioni generali del Ministero e l'ISS, competenti in materia, coordinate dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, sono nella fase conclusiva dei lavori, per il perfezionamento dello schema di dPCM di cui all'articolo 12 del DL n. 179 più volte citato; contiamo già nella prossima settimana di trasmettere tutta la documentazione alla Conferenza Stato-regioni, e come da impegni noti, ribadisco che sarà mia cura, anticipare il testo a questa Commissione.
  Quanto agli aspetti relativi alla tematica «conflitto di interessi» nell'ambito della istituzione dei Registri in parola, al pari di altri settori che hanno attinenza a tematiche di oggettivo interesse per il settore sanitario – sia ben chiaro sempre nel rispetto dei profili di competenza del Ministero della salute – segnalo l'interesse e l'attenzione del Ministero volti a prevenire qualsiasi situazione che possa generare «conflitto di interessi».