CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 maggio 2016
638.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08582 Catanoso: Interventi in merito al programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico per la messa in sicurezza degli elementi negli edifici scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame gli Onorevoli Interroganti evidenziano che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, i piccoli comuni non possono eseguire gare di appalto, per importi uguali o superiori a 40 mila euro, in quanto tale compito deve essere svolto dalle centrali uniche di committenza, con conseguente perdita dei finanziamenti di cui al programma per interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012, per i quali il termine ultimo per le aggiudicazioni provvisorie delle gare era stato prorogato al 30 aprile 2016.
  Sulla questione occorre evidenziare che l'entrata in vigore il 19 aprile 2016 del nuovo Codice non può essere intesa come causa per la perdita dei finanziamenti, nel presupposto che l'ente doveva comunque trasmettere l'aggiudicazione provvisoria, e non il bando, entro il 30 aprile 2016. Ciò significa che, pur applicando procedure semplificate per l'aggiudicazione provvisoria, i bandi avrebbero dovuto essere pubblicati almeno entro i primi giorni del mese di aprile; segnalo, inoltre, che anche dopo l'entrata in vigore del Codice i bandi potevano essere comunque pubblicati.
  Al riguardo, evidenzio la disposizione transitoria prevista dall'articolo 216, comma 10 del nuovo Codice, in base alla quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dall'articolo 38 del Codice stesso, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.
  In tale contesto, risulta di tutta evidenza che la circostanza descritta dagli Onorevoli che numerosi interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici siciliani, e non solo, saranno oggetto di revoca del finanziamento, prescinde dall'entrata in vigore del nuovo Codice.
  Occorre rilevare che si tratta di interventi risalenti al 2010 e al 2012 per i quali i competenti Enti locali beneficiari, proprio in considerazione dell'urgenza e della priorità, si sarebbero dovuti attivare nei termini normativamente previsti sia per le aggiudicazioni che per la conclusione dei lavori; la legge n. 107/2015 cosiddetta «La buona scuola» originariamente fissava il termine per le aggiudicazioni delle gare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa e il termine è stato poi prorogato con il decreto-legge «milleproroghe» (DL 30 dicembre 2015, n. 210) al 30 aprile 2016.
  In definitiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della citata legge n. 107 del 2015, gli enti beneficiari avrebbero dovuto trasmettere al MIT entro il 30 aprile 2016 le aggiudicazioni provvisorie dei lavori, pena la revoca dei finanziamenti, ma tale omessa trasmissione non è stata determinata dall'entrata in vigore del Codice alla data del 19 aprile 2016 nella Pag. 36considerazione che in virtù del regime transitorio appena esposto, le stazioni appaltanti soddisfano il requisito di qualificazione mediante l'iscrizione nell'anagrafe unica. Ricordo da ultimo che il medesimo comma 165 prevede che le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.

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ALLEGATO 2

5-08583 Terzoni: Interventi in merito alle vicende accadute in ANAS nel marzo 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta al tema sollevato dagli Onorevoli interroganti, evidenzio che gli uffici del MIT, per quanto di propria competenza, già nella predisposizione del Contratto di Programma MIT/ANAS 2015 hanno previsto un potenziamento delle attività di controllo sull'operato della società ANAS e una maggiore puntualità in ordine alle modalità in base alle quali la concessionaria deve provvedere alla rendicontazione delle proprie attività e spese.
  Maggiori poteri di impulso e controllo sono previsti in capo al MIT anche per ciò che riguarda la programmazione degli interventi e la verifica del corretto e virtuoso impiego delle risorse all'uopo stanziate.
  Inoltre, nel redigendo Contratto di Programma 2016, tali poteri di controllo riconosciuti a favore del concedente saranno ulteriormente potenziati anche alla luce delle sostanziali modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 circa le funzioni e i poteri attribuiti al MIT rispetto all'operato dell'ANAS. Potenziamenti dei controlli verranno previsti anche nella futura convenzione di concessione, di prossima predisposizione.
  Nell'ambito, poi, delle ordinarie attività di vigilanza sull'ANAS, puntualmente svolte dalla struttura competente, si è provveduto ad effettuare richiami e a richiedere esaustivi approfondimenti, fra l'altro, in merito a:
   modalità di funzionamento e criteri fondanti del Piano di esodo anticipato attuato dalla società;
   blocco dell'autostrada A/3 Salerno Reggio Calabria in occasione delle ingenti nevicate verificatesi in data 19 gennaio 2016;
   inchieste della Procura di Roma, denominate «Dama nera» e «Dama nera 2», in merito a fenomeni corruttivi che hanno riguardato alcuni dipendenti ANAS;
   inchiesta che ha riguardato alcuni dipendenti ANAS in servizio presso il Compartimento della viabilità per la regione Toscana, sempre relativa a fenomeni corruttivi;
   cedimento del viadotto Scorciavacche nei giorni immediatamente successivi all'apertura al traffico;
   ulteriori arresti operati presso la Società nell'ambito di altre inchieste relative a fenomeni corruttivi.

  Rammento, inoltre, che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha introdotto sostanziali innovazioni, fra l'altro, in materia di trasparenza nell'affidamento dei pubblici appalti.
  Da ultimo, informo che il MIT, unitamente al MEF, sta valutando più stringenti strumenti di monitoraggio e controllo; l'esercizio di tali strumenti, nell'ambito delle funzioni di concedente e ferma restando la responsabilità in proprio della concessionaria, comporterà una verifica dell'attività penetrante e incisiva, anche attraverso verifiche ispettive.
  Quanto agli enti evocati nell'atto di sindacato in discussione, il competente Ministero dell'interno rappresenta che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica Pag. 38n. 361 del 10 febbraio 2000, il Prefetto in cui è stabilita la sede della fondazione è competente al riconoscimento della personalità giuridica in favore della medesima, purché operi in ambito nazionale o persegua finalità statutarie che interessano il territorio di più regioni. A tal fine la Prefettura – dopo aver verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla sua realizzazione – provvede all'iscrizione della fondazione nel Registro prefettizio delle persone giuridiche, ove vengono altresì annotate eventuali successive modifiche statutarie o afferenti alla vita amministrativa dell'ente.
  Al potere di riconoscimento della personalità giuridica si accompagna una generale funzione di controllo e vigilanza sull'amministrazione della fondazione – meglio dettagliata all'articolo 25 del Codice Civile – che culmina nella possibilità di disporre lo scioglimento dell'organo di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo della fondazione o della legge.
  Più in particolare, il MIT riferisce che solo la Fondazione della libertà per il bene comune risulta iscritta presso il Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 799/2011, mentre la Fondazione Onlus Formiche risulta iscritta esclusivamente alla Camera di Commercio di Roma.
  Infine, in merito all'auspicata attivazione dei poteri ispettivi ex articolo 25 del Codice Civile, la Prefettura di Roma ha comunicato che, allo stato degli atti in suo possesso, non risulta alcuna irregolarità o illegittimità che possa giustificare un siffatto intervento.