CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
   condivisa, nel complesso, la finalità della proposta di legge in oggetto, ravvisabile, come stabilito dal comma 1 dell'articolo unico, nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», nonché nella disciplina delle convivenze di fatto;
   considerata la necessità di assicurare a tali rapporti una protezione adeguata sul piano dei diritti civili anche attraverso un'estensione mirata di disposizioni applicabili al matrimonio, che tenga conto delle peculiarità delle unioni e delle convivenze di fatto;
   preso atto, in particolare, del comma 20, che – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (legge n. 184 del 1983) – prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso;
   considerato, con riferimento alle convivenze di fatto, il comma 39, che estende ai conviventi un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario;
   rilevato, altresì, il contenuto dei commi 40 e 41, che riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare il partner come rappresentante per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie, in conformità con quanto già dall'articolo 3 della legge n. 91 del 1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE