CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze (C. 3634, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il progetto di legge Atto Camera n. 3634, concernente la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze, approvato dal Senato della Repubblica;
   apprezzate le finalità del provvedimento, che intende introdurre una cornice normativa di riferimento per fenomeni sempre più diffusi nella società, quali le unioni tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto di persone stabilmente legate da legami affettivi di coppia;
   considerata la necessità di assicurare a tali rapporti una protezione adeguata sul piano dei diritti civili anche attraverso una estensione mirata di disposizioni applicabili al matrimonio e ai coniugi, che tenga conto delle peculiarità delle unioni, che configurano specifiche formazioni sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, e delle convivenze di fatto;
   rilevato che, con riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, il comma 11 dell'articolo 1 prevede l'acquisizione degli stessi diritti e l'assunzione dei medesimi doveri da parte dei conviventi, anche con riferimento alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;
   osservato che il successivo comma 20 prevede, in via generale, che, salvo per quanto previsto specificamente con riferimento alle norme del codice civile e a quelle in materia di adozioni recate dalla legge n. 184 del 1983, le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e dei contratti collettivi che fanno riferimento al matrimonio e ai coniugi si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile;
   considerato che l'estensione prevista dal provvedimento comporta, tra l'altro, l'applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente, la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare nonché, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'estensione al compagno superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità;
   richiamate, al riguardo, le stime contenute nella relazione tecnica riferita all'emendamento 1.10000, presentata nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica;
   rilevato che il comma 17 del medesimo articolo 1 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro siano corrisposte all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
   apprezzato che i commi da 28 a 31 dell'articolo 1 recano una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, volta a disciplinare ulteriori aspetti della normativa non espressamente interessati dal provvedimento in esame;Pag. 150
   osservato che, con riferimento alle convivenze, sia tra persone dello stesso sesso sia tra persone di sessi diversi, il disegno di legge riconosce alle parti importanti diritti in caso di infermità o di decesso di uno dei due compagni o di scioglimento della convivenza, tali da tutelare la parte superstite in posizione di maggiore debolezza,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE