CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo. S. 2287 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali», collegato alla manovra di finanza pubblica;
   rilevato che:
    il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, riconoscendo il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore; il disegno di legge provvede, altresì, alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione – anche attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative al Governo – della normativa in materia di pubblico registro cinematografico, di revisione cinematografica, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché della normativa del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività lirico-sinfoniche, e dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
    nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione. In particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli», tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del 2005). Le materie appena citate (sostegno agli spettacoli e attività cinematografiche) «non sono infatti scorporabili dalle «attività culturali» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005); Pag. 108
    la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 ha ribadito un orientamento delineato già precedentemente la riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni»;
    nella citata sentenza n. 285 del 2005, la Corte riconosceva, d'altra parte, che, «dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (...), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche (...)». Con riguardo ad una molteplicità di casi in cui il decreto legislativo n. 24 del 2008, recante «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», rinviava a decreti ministeriali di attuazione, la Corte, nella pronuncia da ultimo citata, così si esprimeva: «In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie»;
   rilevato, altresì, che:
    il provvedimento in esame reca deleghe al Governo, alcune delle quali investono anche la competenza regionale in materia di «beni e attività culturali»: si richiama, nello specifico, l'articolo 34 del disegno di legge, nel quale viene conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi per la riforma – anche mediante la redazione di un unico «codice dello spettacolo» – della normativa vigente del comparto dello spettacolo dal vivo, comprensivo delle attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, prevedendo il coinvolgimento degli enti territoriali nella forma del parere della Conferenza unificata;
    con particolare riferimento alla delega al Governo, conferita dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni lirico-sinfoniche, appare adeguata la previsione del parere in sede di Conferenza unificata, trattandosi di materia in ordine alla quale la Corte costituzionale (nella sentenza n. 153 del 2011) ha riconosciuto la competenza esclusiva dello Stato (ascrivibile all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali);
    quanto invece alla delega al Governo, conferita sempre dall'articolo 34, per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, con riguardo alla «promozione e organizzazione di attività culturali»), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano apprestati «opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali» (sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collaborazione;
    appare pertanto opportuno prevedere, con specifico riferimento alla delega per il riordino della normativa nelle materie appena richiamate, che il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali sia assicurato mediante la previsione di un'intesa;
    il provvedimento prevede inoltre che con decreti (d.p.c.m. o d.m.), da adottare previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Pag. 109regioni e le province autonome, siano definite le modalità applicative di talune disposizioni: disposizioni in materia di contributi automatici (articolo 23, comma 1), disposizioni in materia di contributi selettivi (articolo 24, comma 4), piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo (articolo 27, comma 4). Anche tenuto conto di quanto asserito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 sopra richiamata, parrebbe opportuno, in tali casi, prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente, anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa;
    in considerazione del fatto che alcune disposizioni che necessitano di definizione delle modalità applicative incidono sulla competenza amministrativa degli enti locali, parrebbe anche opportuno prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza permanente. Si fa riferimento nello specifico: al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di definizione delle attività ammesse ai contributi alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, nonché di definizione dei criteri e modalità di erogazione dei contributi stessi (articolo 25, comma 4); e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle disposizioni applicative del Piano straordinario per il potenziamento delle sale cinematografiche e polifunzionali di cui all'articolo 26, al cui comma 3 si riconosce espressamente la valenza del coinvolgimento degli enti locali al fine di accordare priorità nella concessione del contributo in argomento;
    tenuto conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo all'esigenza di: modificare, senza oneri per la finanza pubblica, i limiti dimensionali dei Consigli di amministrazione delle istituzioni operanti nel campo dello spettacolo dal vivo, come definiti dal decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015; riformulare il comma 4 dell'articolo 4 in modo tale che le regioni e le province autonome, attraverso le cd. Film Commission, abbiano la facoltà e non l'obbligo di sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive; istituire un fondo nazionale che consenta ai comuni di alleviare i cinema e i teatri dai tributi locali, anche attraverso forme di credito di imposta; procedere ad una estensione progressiva degli interventi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo anche ad attività diverse dai settori tradizionali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti la possibilità di prevedere – all'articolo 34, comma 5, con riferimento alla disciplina delegata in materia di spettacolo ad eccezione di quella afferente le fondazioni lirico-sinfoniche – l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché il mero parere della Conferenza stessa, nel procedimento di approvazione dei decreti legislativi ivi previsti;
   b) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato regioni, anziché l'acquisizione del parere da parte della stessa Conferenza, agli articoli 23, comma 1 (Disposizioni di attuazione dei contributi automatici), e 24, comma 4 (Modalità applicative dei contributi selettivi) e 27, comma 4 (Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo);
   c) si valuti la possibilità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato regioni, agli articoli 25, comma 4 (Attività di promozione cinematografica e audiovisiva), e 26, comma 2 (Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali);
   d) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di tener conto delle proposte avanzate dalla Conferenza delle regioni e dall'ANCI e recepite nel parere della Conferenza unificata, con particolare riguardo a quelle indicate nelle premesse.