CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07376 Businarolo: Distacchi di lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni Spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Businarolo, inerente ai distacchi di alcuni lavoratori dalla società Serenissima Costruzioni spa alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, faccio presente quanto segue.
  La presente interrogazione prende le mosse dalla sentenza dal giudice del lavoro del Tribunale di Verona n. 497/2015 con la quale è stata dichiarata la illegittimità dei distacchi disposti dalla società Serenissima Costruzioni nei confronti dei dodici lavoratori ricorrenti e la sussistenza in capo a questi ultimi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società distaccataria Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, con decorrenza, per ciascuno di essi, dal primo provvedimento di distacco.
  Con specifico riferimento al quesito formulato dall'onorevole interrogante, rendo noto che i competenti uffici territoriali del Ministero che rappresento hanno provveduto ad effettuare, nell'ambito delle banche-dati esistenti, una verifica in ordine alla posizione dei lavoratori che hanno adito l'Autorità giudiziaria.
  All'esito di tali verifiche è emerso che dieci lavoratori risultano essere ancora in forza presso la Serenissima Costruzioni Spa mentre per i restanti due lavoratori è stata riscontrata la cessazione del rapporto di lavoro in data anteriore alla sentenza del Tribunale di Verona.
  In ogni caso, sono in grado di assicurare la disponibilità delle competenti direzioni territoriali del Ministero che rappresento ad effettuare ulteriori accertamenti di carattere documentale sugli adempimenti posti in essere dalla società distaccataria (Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa) in ordine all'effettiva gestione del rapporto di lavoro.
  In tale ipotesi, laddove dovessero emergere irregolarità, si provvederà alla adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

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ALLEGATO 2

5-07569 Gnecchi: Lavoratori in mobilità per effetto di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro due o tre anni dalla fine della mobilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare l'onorevole Gnecchi quale chiede di conoscere il numero dei lavoratori collocati in mobilità a seguito di accordi stipulati in sede governativa e non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che matureranno i requisiti pensionistici previgenti il cosiddetto decreto «Salva Italia» entro due o tre anni dalla fine della mobilità.
  A tale proposito, l'INPS ha reso noto che sono circa 5200 – di cui 1.525 donne e 3.675 uomini – i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici entro due anni dalla fine della mobilità; mentre sono circa 5.400 – di cui 1.630 donne e 3.770 uomini – quelli che matureranno i requisiti pensionistici entro tre anni dalla fine della mobilità.
  Tale stima è stata ottenuta sottraendo, dal numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità dal 1o gennaio 2008 al 30 settembre 2012, i lavoratori deceduti, quelli che nel frattempo hanno avuto accesso alla pensione e quelli salvaguardati dalle precedenti operazioni di salvaguardia. Va tuttavia precisato che potrebbero esserci dei lavoratori collocati in mobilità anche successivamente al 30 settembre 2012 sulla base di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2011. Nell'ambito della platea così ottenuta sono stati individuati i lavoratori che entro due o tre anni dalla fine della mobilità matureranno i requisiti pensionistici previgenti al cosiddetto decreto «Salva Italia», ipotizzando per essi la continuità di versamenti fino alla data di raggiungimento dei predetti requisiti pensionistici.

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ALLEGATO 3

5-08408 Simonetti: Modalità di calcolo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'onorevole Simonetti, concernente la modalità di computo delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito, faccio presente quanto segue.
  Com’è noto, l'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 207 del 2008, così come modificato dal decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che «ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati».
  Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
   dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
   dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

  Con riferimento all'applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, alcuni dubbi sono stati sollevati dal sindacato pensionati italiani in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l'attività di lavoro per acquisire la pensione.
  A seguito di tali segnalazioni, svolti i necessari approfondimenti, il Ministero che rappresento, con nota del 12 gennaio 2015, ha precisato all'INPS che «il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 207 del 2008 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario (esempio per i redditi da lavoro e da fabbricati il parametro è costituito dal reddito dell'anno precedente risultante dalla dichiarazione dei redditi; per i redditi da pensione è il reddito noto all'INPS percepito nell'anno in corso). Da tale previsione per così dire procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame».
  L'INPS, con messaggio n. 5178 del 5 agosto 2015, nel recepire l'indicazione ministeriale ha chiarito che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione – liquidata a seguito della cessazione dell'attività Pag. 94di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno in corso.
  In altri termini, con il predetto messaggio è stato chiarito che ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito, non deve essere sommato il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente con il reddito da pensione dell'anno in corso (avendo quest'ultimo sostituito il reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente), ma deve essere preso in considerazione solo il maggiore dei due.
  La funzione principale del messaggio dell'INPS è quella di impartire alle strutture territoriali istruzioni in ordine alle modalità di determinazione e liquidazione della pensione.
  Ciò non toglie che, qualora un soggetto si ritenesse leso dalle modalità operative seguite dall'INPS in precedenza, questi possa far valere il suo diritto avanti l'Istituto e che l'INPS a quel punto valuterà la sua istanza anche tenendo conto delle nuove istruzioni.