CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 aprile 2016
633.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-06567 Giancarlo Giordano: Sul servizio di trasporto degli alunni diversamente abili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si ricorda, come già rammentato dall'onorevole interrogante, che la legge n. 56 del 2014 prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative tra le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, stabilendo che le Province esercitino le competenze amministrative relative alle funzioni fondamentali e alle funzioni non fondamentali, che possono essere ulteriormente attribuite alle Province o con legge dello Stato o con leggi regionali, sulla base di materie di propria competenza legislativa. Il completamento del processo di riordino delle funzioni delle province è ancora in atto.
  Atteso ciò, proprio per corrispondere alle esigenze dall'onorevole interrogante evidenziate, con l'articolo 8, comma 13-quater della legge n. 125 del 2015, di conversione del decreto-legge n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, si è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per i servizi di supporto scolastico (assistenti educativi e alla comunicazione e trasporto). Per dare applicazione a quanto disposto dal comma citato, il Ministero dell'interno ha emanato un proprio decreto il 19 agosto 2015 nel quale indicava il 10 settembre come ultimo giorno per le Province e le Città Metropolitane per richiedere l'accesso a tale fondo. Il MIUR, da parte sua, ha inviato una lettera alle scuole per evidenziare tale scadenza.
  Successivamente, la legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), all'articolo 1, comma 947, ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal primo gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali – di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998 – già di competenza delle province prima della loro soppressione, a meno che le Regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane o ad altri enti. Lo stesso comma ha disposto lo stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzati a sostenere l'autonomia degli alunni con disabilità.
  Venendo ora al caso specifico della Campania, segnalato dall'onorevole interrogante, risulta a questo Ministero sulla base delle informazioni acquisite dal competente Ufficio scolastico regionale che le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, sono riuscite a provvedere, per l'assistenza specialistica e il trasporto degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, a tutte le richieste ricevute dalle istituzioni scolastiche utilizzando per i pagamenti i fondi previsti dal bilancio di previsione relativo al 2015 e al 2016.
  Relativamente alla Città Metropolitana di Napoli, risulta che con l'esercizio finanziario 2015 sono state erogate in favore dei Comuni o Ambiti territoriali e degli Istituti scolastici le risorse finanziarie per assicurare l'avvio dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza specialistica per 377 alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Tali servizi sono attualmente in corso di regolare erogazione.Pag. 35
  Il citato Ufficio scolastico regionale, inoltre, sta operando al fine di ultimare le procedure di formalizzazione di intese con la Regione per quanto concerne il riordino delle funzioni non fondamentali, che prevedano l'anticipo, da parte della Città Metropolitana, delle somme occorrenti per l'assistenza specialistica e il trasporto fino al termine delle attività didattiche nel corrente anno scolastico e, in prospettiva, negli anni futuri. Tale attività è tesa a consolidare il servizio e a costituire un modello di continuità operativa che coinvolge la Regione e le scuole.
  L'USR per la Campania riferisce inoltre che la Giunta regionale, con delibera n. 616 del 30 novembre 2015, ha individuato le attività inerenti il diritto allo studio dei ragazzi con disabilità tra le attività e i servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province e della città metropolitana, ai sensi della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015. Più in dettaglio all'USR risulta la sottoscrizione del verbale propedeutico alla stipula delle intese che prevedono che la Città Metropolitana anticipi le somme occorrenti per l'assistenza specialistica ed il trasporto scolastico degli alunni disabili fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2015/2016 e che tali spese saranno rimborsate dalla stessa regione alla Città metropolitana. Tale previsione è pensata per assicurare regolarità al servizio anche per i prossimi anni scolastici.
  Inoltre, pur non rientrando la materia nelle competenze dell'USR, è continua l'interazione dell'amministrazione con la Regione e gli enti locali. In particolare, l'USR ha altresì voluto predisporre un'azione costante di monitoraggio dei servizi di assistenza e trasporto per assicurare l'esigibilità effettiva degli stessi da parte degli alunni con disabilità.

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ALLEGATO 2

5-07999 Sgambato: Sui viaggi di istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si sottolinea, in via preliminare, che al tema della sicurezza nel trasporto professionale su strada, in particolare in occasione di viaggi e gite d'istruzione delle scuole, la Polizia stradale dedica la massima attenzione. Il verificarsi di alcuni gravi incidenti in Italia e all'estero, l'età dei trasportati e la tendenza alla concentrazione delle gite in specifici periodi dell'anno, hanno reso sempre più necessaria l'esigenza di adottare tutte le misure idonee a scongiurare fattori di rischio.
  Proprio tenendo conto di questa esigenza, è stato stipulato in data 5 gennaio 2015 il Protocollo d'intesa tra il MIUR e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico.
  Il Servizio Polizia stradale ha in tal modo fornito una serie di informazioni utili per l'organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d'istruzione, riassunte in un apposito Vademecum, con cui vengono date indicazioni circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto, la regolarità dei documenti da presentare, l'idoneità del conducente e le condizioni generali dei veicoli. Tali indicazioni hanno lo scopo precipuo di supportare le scuole.
  Il MIUR ha pertanto diramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione generale per lo studente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato il citato Vademecum.
  In tal modo l'Amministrazione non ha inteso affatto attribuire nuovi e più onerosi compiti ai dirigenti scolastici e ai docenti accompagnatori, così aggravando le loro responsabilità. Il Vademecum in questione, che come sopra precisato è volto a facilitare l'attività delle scuole, non riveste difatti alcun carattere prescrittivo. Esso è uno strumento di supporto alle scuole le quali, ai sensi del Regolamento sull'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno piena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e disciplinano nel dettaglio ciascuna uscita secondo le modalità deliberate dai rispettivi organi collegiali.
  Il Vademecum, quindi, non attribuisce né potrebbe attribuire nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre quelli previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sono tenuti i conducenti degli automezzi, nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli automezzi devono essere obbligatoriamente forniti.
  Conseguentemente, ai soli conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio dagli stessi eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente le società di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti e le condizioni del veicolo.
  L'obiettivo è che, sulla base delle indicazioni riportate nel Vademecum, la scuola sia così in grado di segnalare al Servizio Polizia stradale, nell'ottica di una fattiva collaborazione, eventuali situazioni ritenute a rischio senza che ciò comporti per i dirigenti e i docenti alcun ulteriore obbligo né di sorveglianza sulla condotta del conducente né di accertamenti tecnici sull'automezzo.
  Quanto riferito è confermato da specifiche FAQ pubblicate sul sito istituzionale del MIUR, e successivamente, in modo ulteriormente dettagliato, ribadito con nota della Direzione generale per lo studente n. 3130 del 12 aprile 2016.

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ALLEGATO 3

5-08178 Vezzali: Sulla tutela degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e, in particolare, affetti da dislessia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione a quanto prospettato dall'Onorevole interrogante, si evidenzia che la Direttiva del 27 dicembre 2012, recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà.
  La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge n. 53 del 2003.
  La circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, recante indicazioni operative per l'attuazione proprio di quanto previsto dalla suddetta Direttiva, chiarisce che «fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei team dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni».
  Strumento privilegiato dell'azione ora descritta è il percorso individualizzato, che trova la sua concretizzazione in un Piano didattico personalizzato (PDP) con il quale vengono definite, monitorate e documentate – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
  In questa nuova e più ampia ottica, il Piano didattico personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.
  Inoltre, al fine di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, nelle more, per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, la citata circolare n. 8 raccomanda che la scuola adotti preventivamente le misure previste dalla legge n. 170 del 2010, ivi compreso un piano didattico individualizzato e personalizzato, qualora il consiglio di classe o il team dei docenti ravvisino e riscontrino – sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche – carenze fondatamente riconducibili al disturbo.
  In ordine alla formazione del personale, il Ministero, a livello di amministrazione sia centrale che periferica, ha attuato un percorso di accompagnamento, Pag. 38teso a promuovere specifiche azioni di formazione, informazione e supporto per aiutare le istituzioni scolastiche.
  Per corrispondere alle esigenze formative e alle richieste di approfondimento e accrescimento delle competenze di docenti e dirigenti, è stato sottoscritto nel 2011 un accordo quadro con le Università presso le quali sono attivati corsi di scienze della formazione, mediante il quale sono stati svolti complessivamente 70 master di primo livello sui DSA (35 nella prima edizione e 35 nella seconda), ai quali si sono aggiunti ulteriori master di primo livello su disabilità specifiche, tra le quali la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e il ritardo mentale. Grazie a detto accordo, l'offerta formativa è omogenea su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda i programmi, sia per quanto riguarda la dislocazione e l'accessibilità dei corsi.
  Complessivamente, la platea dei docenti formati o in formazione su tali tematiche ha raggiunto quasi le 11.000 unità. A questi vanno ad aggiungersi i docenti formati attraverso gli interventi organizzati dagli Uffici scolastici regionali e dai Centri territoriali di supporto, che offrono inoltre concreto supporto alle scuole in termini operativi.
  Infine la Legge n. 107 del 2015 prevede all'art. 1, comma 124, l'obbligo della formazione in servizio dei docenti di ruolo, attraverso attività definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Per la descritta finalità, il comma 125 autorizza la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.