CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 aprile 2016
630.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (Atto n. 290).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (Atto n. 290);
   rilevato come il Fondo disciplinato dallo schema di decreto abbia lo scopo di incentivare, attraverso l'erogazione di uno specifico beneficio, le iniziative delle società che assegnino azioni ai loro dipendenti a titolo gratuito o a titolo oneroso, a condizioni vantaggiose rispetto alle quotazioni di mercato delle medesime azioni, mediante l'erogazione di una somma, pari al 30 per cento del valore dell'azione assegnata a titolo gratuito, o di un importo pari al 30 per cento della differenza tra il valore dell'azione e l'importo di sottoscrizione offerto al lavoratore, nel caso di assegnazione a titolo oneroso;
   sottolineata l'importanza di sostenere la partecipazione dei lavoratori dipendenti al capitale e agli utili delle imprese, in un quadro di piena trasparenza e tutela dei medesimi lavoratori;
   evidenziata, altresì, l'esigenza di individuare una disciplina organica degli istituti di democrazia partecipativa nelle imprese;
   rilevato come, per effetto della riduzioni apportate con successivi interventi normativi all'iniziale autorizzazione di spesa, l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili nell'ambito del predetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), abbia raggiunto valori che, specialmente per quanto riguarda l'esercizio 2015, rischiano di compromettere l'efficacia del meccanismo di incentivazione previsto;
   considerato che, qualora le somme ancora disponibili per gli anni 2014 e 2015 potessero essere impiegate solo per erogare benefici relativamente ad assegnazioni o sottoscrizioni già effettuate in ciascuno degli anni di riferimento, si attribuirebbe retrospettivamente un beneficio, peraltro di ammontare significativamente diverso per ciascuno degli anni riferimento (attesa l'evidente disparità esistente tra le risorse disponibili per il 2014 e per il 2015), in favore di pregresse assegnazioni o sottoscrizioni di azioni, vanificando in questo modo la finalità di incentivazione perseguita dalla norma,
   esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento alle risorse previste dall'articolo 5 per l'attuazione del decreto, pari a 1.818.872 euro per il 2014 e a 39.245 euro per il 2015, verifichi il Governo se tali risorse, oggettivamente piuttosto ridotte, anche alla luce delle riduzioni disposte negli ultimi anni, non Pag. 7limitino eccessivamente l'effettivo impatto del beneficio previsto, specialmente con riferimento all'anno 2015, rischiando pertanto di vanificare le finalità del meccanismo incentivante;
   b) ancora con riferimento all'articolo 5, chiarisca il Governo se le somme ancora disponibili, rispettivamente, per gli anni 2014 e 2015, possano essere impiegate solo per erogare i benefici previsti relativamente ad assegnazioni o sottoscrizioni già effettuate in ciascuno degli anni di riferimento, ovvero possano essere utilizzate anche per incentivare future assegnazioni o offerte di sottoscrizione di azioni: in tale ultimo caso, si segnala l'opportunità di rinviare l'applicazione del provvedimento all'anno 2017, al fine di verificare la possibilità di incrementare nel corso del presente esercizio le risorse da destinare ai benefici;
   c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale prevede che il beneficio si applica limitatamente alle azioni assegnate ai dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro, assunti a tempo indeterminato, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se tale limitazione si riferisca solo alle azioni assegnate a titolo gratuito, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero anche a quelle sottoscritte a titolo oneroso, a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato;
   d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il quale prevede che, qualora le richieste di accesso al beneficio superino complessivamente l'importo delle risorse disponibili, le quote da erogare siano proporzionalmente ridotte, subordinando pertanto la concessione del beneficio all'esame di tutte le domande, valuti il Governo se tale previsione, la quale, in sostanza, condiziona l'ammontare del beneficio fruibile da parte della singola impresa al numero di imprese che complessivamente hanno diritto ad accedere al Fondo, possa incidere negativamente sull'adesione all'istituto, nella misura in cui la sottoscrizione delle azioni dovrebbe avvenire prima di conoscere quale sia l'ammontare del beneficio applicabile.