CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista (Nuovo testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2656 e n. 3247, recante la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista;
   considerato che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del Ministero della sanità n. 520 del 1998, mancando, di conseguenza, un quadro regolamentare di riferimento per la disciplina degli educatori in ambito socio-pedagogico;
   apprezzate le finalità dell'intervento legislativo, che intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore socio-pedagogico e di pedagogista, valorizzandole e garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale;
   ritenuto che il provvedimento costituisca un primo importante passo nella direzione dell'individuazione di una figura professionale unica di educatore, nell'ambito della quale prevedere specializzazioni in ambito socio-pedagogico o sanitario;
   rilevato che sia l'articolo 2, comma 1, sia l'articolo 4, comma 1, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;
   considerato che il successivo articolo 3, delineando gli ambiti dell'attività professionale dell'educatore socio-pedagogico, dell'educatore socio-sanitario e del pedagogista, stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari;
   rilevato che il provvedimento disciplina in modo dettagliato le modalità di acquisizione delle competenze richieste ai fini dell'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, in modo da garantire un'elevata preparazione e la professionalità nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte degli operatori;
   evidenziata l'opportunità, ai fini dell'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista, di fare riferimento a quelle relative, rispettivamente, alle qualifiche di cui all'articolo 7 e all'articolo 11;
   osservato che l'articolo 15 reca disposizioni di carattere transitorio per il riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico a soggetti titolari di specifici titoli di studio, a Pag. 208educatori che superino un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, nonché a lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali disciplinati dal provvedimento che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;
   ritenuto che la definizione di un quadro normativo di riferimento per la disciplina delle figure operanti in campo pedagogico, assicurandone la qualificazione e la professionalità, possa contribuire in modo determinante ad un miglioramento delle condizioni generali di lavoro di tali operatori, anche con riferimento alle retribuzioni;
   auspicato che, anche grazie alla più precisa definizione dei profili professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, vengano individuate adeguate dotazioni di tali figure nell'ambito degli organici delle pubbliche amministrazioni e sia corrispondentemente limitato a fattispecie meramente residuali il ricorso a contratti di collaborazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di migliorare il coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, alinea, le quali, entrambe, prevedono che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 6 con il seguente: «L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative:», nonché di sostituire l'alinea del comma 2 dell'articolo 10 con il seguente: «Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività pedagogiche:»;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in modo più puntuale la disciplina transitoria di cui all'articolo 15, al fine di:
    1) precisare che negli ambiti professionali di cui all'articolo 3 e nei servizi, nelle organizzazioni e negli istituti di cui all'articolo 4, l'entrata in vigore del provvedimento non possa costituire motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in essere, né per la loro modifica in senso sfavorevole al lavoratore;
    2) precisare i termini per lo svolgimento dei corsi intensivi di formazione di cui al comma 2 e i requisiti previsti dal comma 3, per l'acquisizione diretta della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, anche riducendo a venti il numero di anni di servizio con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di riferimento, richiesti per l'acquisizione della qualifica.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (Nuovo testo C. 2721).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici;
   apprezzato l'intento del provvedimento, che mira a modernizzare il sistema di regole in materia di responsabilità civile dei piloti dei porti, contenuto nel codice della navigazione e nel suo regolamento di esecuzione, che appare modellato su assetti organizzativi e livelli tecnologici non più adeguati;
   rilevato che l'articolo 1, da un lato, estende la responsabilità dei piloti, prima limitata ai danni arrecati alle navi, anche ai danni cagionati a persone o a cose, prevedendo un limite di responsabilità pari a un milione di euro per ciascun evento, salvi i casi di dolo o di colpa grave, e, dall'altro, introduce l'obbligo per i piloti dei porti di stipulare un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile, a copertura dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio;
   ritenuto che la nuova disciplina individui una soluzione equilibrata che, riducendo le aree di irresponsabilità, mantiene tuttavia a carico del danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota per la determinazione della rotta e introduce un obbligo di copertura assicurativa a carico del pilota, al fine di garantire la certezza del risarcimento e un'opportuna ripartizione del rischio tra i diversi soggetti coinvolti;
   considerato che l'articolo 2-bis rimette alla responsabilità del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate, la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, attualmente di competenza dell'autorità marittima,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.