CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, due o più decreti legislativi per disciplinare, al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;
    sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
    la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;
   considerato che:
    il processo di riduzione della consistenza delle Forze armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;
    tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-quinquies del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;
    appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale Pag. 80maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;
    occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;
    i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;
   preso atto:
    dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;
    degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;
    delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;
   rilevato che:
    le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera a) con la seguente:
   a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:
  «ART. 206-bis
(Profilassi vaccinale del personale militare).

  1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione secondo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.
  2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.
  3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.»;
   2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:
   i-bis) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:
   «a-bis). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di «uscita» rispetto a quello della «obbligatorietà», promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e poi, reperendo le necessarie risorse finanziarie, Pag. 81anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;
    b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-quinquies del codice dell'ordinamento militare;
    c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;
    d) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) e segnatamente a quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa ed alla clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, disponga l'inserimento nel TUOM delle modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;
    e) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;
    f) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;
    g) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1o Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Marescialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta «equiordinazione», trattandosi di materia che rientra in tale settore;
    h) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità Pag. 82del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;
    i) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in usa alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravi degli oneri generali di sistema;
    l) il Governo promuova le azioni più opportune – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che la Difesa è chiamata ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, anche al fine del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e del potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.