CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale, nonché l'acquacoltura;
   rilevata l'opportunità di apportare talune correzioni ad alcune disposizioni recate dal provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sia per quel che riguarda la copertura finanziaria dei relativi oneri, sia per quanto concerne la compatibilità con la normativa europea, sia in merito al coordinamento con la disciplina nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 14, il quale reca alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima, in particolare estendendo a tali imprese il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli, consentendo di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, prevedendo la riduzione del reddito imponibile e riducendo l'aliquota IRAP, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;
   2) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;
   3) con riferimento all'articolo 16, il quale estende i casi di esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo, oltre che, come già attualmente previsto, alle domande, agli atti e alla documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, anche alle domande e atti relativi alla concessione di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione del gettito tributario;Pag. 111
   4) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, preveda la Commissione di merito adeguata quantificazione e copertura finanziaria degli oneri determinati dalla disposizione, la quale comporta effetti di riduzione delle entrate erariali;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 10, il quale interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca, prevedendo che la tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca, prevedendo inoltre, nell'ipotesi di pagamento tardivo entro i sei mesi successivi alla scadenza degli otto anni, l'applicazione di una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione con l'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, il quale stabilisce in via generale, per quanto riguarda il pagamento delle tasse di concessione governativa, che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato e che la tassa di rinnovo deve essere corrisposta quando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere, nonché di chiarire quale sanzione si applichi nel caso di pagamento della tassa effettuato con un ritardo superiore a sei mesi;
   b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, il quale estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli, valuti la Commissione di merito se la norma risulti conforme alla normativa IVA comunitaria, in particolare per quanto riguarda l'estensione di tale regime alle imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, in considerazione della genericità di tale espressione;
   c) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 14, il quale prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, l'applicazione di talune agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari, e quelle esercenti le attività connesse, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la generica dizione «nelle more dell'applicazione degli studi di settore», in quanto per le attività di pesca in acque marine e lagunari e per le attività di pesca in acque dolci risulta già applicabile uno specifico studio di settore;
   d) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la facoltà, per le predette imprese ittiche, di applicare il regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, che ha sostituito il precedente regime tributario dei minimi, senza alcuna limitazione del volume d'affari, valuti la Commissione di merito se la previsione risulti coerente con la ratio e la finalità del predetto regime tributario forfetario dei minimi, il quale si applica solo alle imprese in forma individuale e che realizzino ricavi inferiori a un certo limite, e se essa non possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di contribuenti minori;Pag. 112
   e) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede la riduzione del reddito imponibile «derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549» per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari (ai fini dell'accertamento), in misura pari al 30 per cento del valore dei beni strumentali in dotazione all'impresa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, in quanto la normativa di cui alla richiamata legge n. 549 dispone che l'applicazione dei predetti parametri può determinare un maggiore ammontare di ricavi o compensi o del volume d'affari, senza fare riferimento al reddito imponibile;
   f) con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14, la quale prevede in favore delle imprese ittiche, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, la riduzione dell'aliquota IRAP al 1,9 per cento, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale norma con la previsione di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la quale ha esentato dal pagamento dell'IRAP le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi, laddove in precedenza a tali soggetti si applicava l'aliquota ridotta dell'1,9 per cento;
   g) con riferimento all'articolo 15, il quale esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, valuti la Commissione di merito se la previsione non risulti contraria alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che essa introduce un'agevolazione di carattere selettivo;
   h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la rubrica dell'articolo 15, la quale si riferisce in modo impreciso all'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo dell'attività di pesca e di acquacoltura, laddove l'articolo interviene sulla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
   i) con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale interviene sul rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura, valuti la Commissione di merito se la disposizione non si configuri come una norma volta a favorire sostanzialmente il permanere di un medesimo soggetto nell'utilizzo di un bene demaniale e se essa sia pertanto compatibile con i principi della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza e parità di trattamento tra gli operatori economici;
   l) ancora con riferimento al comma 1 dell'articolo 24, il quale prevede che «il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione», valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione, anche per coordinare il testo del comma 1 con il dettato del comma 2, che correttamente fa riferimento alla presentazione dell'istanza di concessione;
   m) con riferimento al comma 1 dell'articolo 25, il quale intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo che «il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione», nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che l'istanza per il rinnovo della concessione è presentata dal titolare della concessione;
   n) con riferimento all'articolo 27, il quale prevede che, a decorrere dalla data Pag. 113di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo «dell'articolo 3, comma 2,» del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993 con quello all'articolo 03, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 400, nonché, eventualmente, di sopprimere il riferimento, che non appare perspicuo, alla «legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,».