CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08337 Palmieri: Sull'esclusione delle scuole paritarie dal bando per i nuovi spazi didattici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'avviso citato dall'interrogante riguarda la selezione pubblica avviata il 16 marzo finalizzata all'attuazione dell'azione # 7 – Piano laboratori del Piano nazionale scuola digitale e, in particolare, alla realizzazione di Atelier creativi nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Le evidenzio subito che le scuole paritarie non sono state escluse.
  La partecipazione alla selezione è consentita a tutte le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione. Per le scuole paritarie, se ne prevede la partecipazione in rete con le citate istituzioni scolastiche del primo ciclo, cosa che concorre anche all'attribuzione di un punteggio premiale. Ciò sulla base sia dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro 11 marzo 2016, n. 157, con cui sono state destinate le risorse alla realizzazione degli Atelier creativi e con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di selezione che dell'articolo 2, comma 2, dello stesso Avviso pubblico.
  Del resto, la possibilità per le scuole paritarie di partecipare solo in rete si giustifica alla luce del fatto che le risorse destinate dalla legge n. 107 all'attuazione delle misure del Piano nazionale per la scuola digitale, e in particolare degli Atelier creativi, provengono dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e, pertanto, sono vincolate ad essere destinate in favore delle sole istituzioni scolastiche statali. La norma infatti prevede espressamente che tale fondo sia destinato ad aumentare «l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali».
  Nonostante ciò, si evidenzia, comunque, che il Piano nazionale per la scuola digitale ha tra le sue finalità anche quella di favorire la sinergia, la collaborazione, la creazione di reti e di contatti tra le scuole e, per questo motivo, la partecipazione in rete delle scuole paritarie riveste rilevante importanza soprattutto se si considera che ciò che verrà realizzato, all'esito della selezione, potrà essere oggetto di utilizzo da parte di tutte le scuole appartenenti alla rete e potrà consentire anche agli studenti e ai docenti delle scuole paritarie proprio quello «sviluppo delle competenze indispensabili per il presente e il futuro» che lei stesso ha evidenziato.
  Il Ministero, inoltre, come anticipato nella risposta proprio ad una sua precedente interrogazione, sta già provvedendo ad abilitare il sistema informativo per poter raccogliere i nominativi dei referenti delle scuole paritarie che, come gli animatori digitali, potranno consentire un maggior coinvolgimento delle proprie scuole alle diverse iniziative e azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale. È necessaria, infatti, una preliminare modifica del sistema informativo in quanto le scuole paritarie non sono censite a sistema e non hanno allo stato attuale accesso al SIDI ma, comunque, si sta procedendo affinché si arrivi in tempi brevi ad una rapida definizione della piattaforma di accesso.

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ALLEGATO 2

5-08338 Bechis: Sulla classe di concorso B12.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I docenti della classe di concorso B12 provengono dalle ex classi di concorso 24/C (Laboratorio di chimica e chimica industriale), 35/C (Laboratorio di tecnica microbiologica) e 36/C (Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera), quindi dispongono di ampie competenze nel settore chimico.
  Essi non impartiscono gli insegnamenti elencati nell'interrogazione atteso che gli stessi insegnanti non partecipano nel secondo biennio e nel 5o anno alle attività didattiche autonomamente ma solo in compresenza con il docente teorico. Tale compresenza, come è noto, consiste in un'attività di collaborazione con il docente teorico in relazione, soprattutto, all'utilizzo delle apparecchiature di laboratorio.
  Inoltre, il riferimento al «possesso del diploma di laurea in chimica» non è chiaro, in quanto tutti i docenti della tabella B, compresi quindi quelli in questione, non posseggono la laurea ma solo il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
  Specifico inoltre che nei laboratori del tipo di Istituti in questione, sono previsti, in alternativa, e sempre in compresenza, sia i docenti della classe di concorso B/12 che i docenti della classe di concorso B/11 (Laboratori di scienze e tecnologie agrarie); questi ultimi, provenienti dalla ex classe di concorso 5/C (Esercitazioni agrarie), risultano già presenti nel riformato Istituto tecnico agrario. Le due classi di concorso sono state previste in atipicità tra loro in relazione alle caratteristiche, in parte diverse, delle due professionalità; la scelta dell'una o dell'altra classe di concorso è riservata alla dirigenza scolastica conformemente allo specifico orientamento dell'Istituto; fermo restando che essa non può comunque determinare una situazione di esubero.

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ALLEGATO 3

5-08339 Santerini: Sul trattamento economico dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le risorse per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, sono state incrementate dalla legge n. 107 del 2015 per:
   neutralizzare il taglio previsto dall'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010;
   disporre di risorse aggiuntive per valorizzare il merito dei dirigenti scolastici.

  Difatti, per effetto della legge n. 107 a decorrere da quest'anno scolastico il Fondo è stato oggetto di un incremento permanente di circa 25 milioni di euro, al netto degli oneri a carico dello Stato. Grazie a tali risorse il fondo, raggiungendo l'importo di circa 142 milioni di euro, è tornato al livello cui si attestava prima che trovassero applicazione i tagli previsti dal citato decreto-legge ai fondi per il trattamento accessorio nel pubblico impiego.
  Si dispensa, così, la dirigenza scolastica dall'applicazione delle disposizioni, relative a tutto il pubblico impiego, volte a ridurre i fondi di produttività. Inoltre, se si considera l'aumento delle cessazioni nel settore della dirigenza scolastica, la media pro capite attribuibile ai dirigenti scolastici non risulta in diminuzione con il passare degli anni. Anzi la retribuzione di risultato pro capite per l'anno scolastico in corso sarà il 38 per cento in più di quella del 2010/2011, che costituiva il precedente massimo storico.
  In aggiunta all'incremento permanente del fondo, il comma 86 della legge n. 107 ha previsto un ulteriore stanziamento «una tantum» pari a 34,6 milioni per l'esercizio finanziario 2016 e a 10,5 milioni per il 2017. Tuttavia, parte delle suddette risorse, pari a circa 14,5 milioni di euro stanziate in via straordinaria, dovranno essere impiegate per ripianare la situazione debitoria venutasi a determinare nei pregressi anni scolastici a causa del mancato rispetto del limite di spesa fissato dal citato articolo 9.
  Il decreto con cui è stato quantificato il FUN per il corrente anno scolastico – pari a 163,574 milioni – è stato inviato, lo scorso 8 marzo, all'organo di controllo del MEF per il previsto controllo di regolarità amministrativo/contabile. Come oggi, mai il FUN ha goduto di tante risorse. Ben 46 milioni in più rispetto al 2014/2015. In tal modo si inverte un trend negativo, si sbloccano e si risanano le situazioni pregresse consentendo ai dirigenti di recuperare le somme.

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ALLEGATO 4

5-08340 D'Uva: Su profili attinenti alla valutazione della qualità della ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  «La distribuzione delle risorse assegnate a fini premiali secondo il regime previsto per la quota base del FFO» è una strada non praticabile, in quanto oltre ad essere un meccanismo rigidamente regolato per legge, il criterio premiale costituisce un fattore altamente qualificante nella distribuzione delle risorse pubbliche che non può più essere affidata a criteri meramente storici che risentono, peraltro, di ingiustificate asimmetrie accumulatesi nel corso dei decenni. D'altra parte di recente la Commissione europea in un Rapporto sull'istruzione universitaria ha confermato la bontà delle scelte sia del costo standard che della quota premiale che collocano il nostro Paese all'interno dei più avanzati standard internazionali.
  La quota premiale, ricordo, è parte integrante del Fondo di finanziamento ordinario e la sua incidenza è disciplinata normativamente dall'articolo 13, della legge n. 240 del 2010.
  L'articolo 60, comma 01, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ha stabilito poi che la stessa sia determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento.
  Come noto, tale quota deve essere ripartita tra gli atenei per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR).
  Posto ciò, proprio per evitare che dall'applicazione dei diversi criteri ogni ateneo possa subire una riduzione del FFO rispetto all'anno precedente superiore ad una determinata percentuale, tenuto conto della contrazione del stesso, il Ministero ha da sempre previsto, nell'ambito del decreto ministeriale che stabilisce i criteri di riparto del FFO, una cosiddetta «quota di salvaguardia». Tale quota, lo ricordo, è stata fissata negli ultimi 3 anni rispettivamente al –5 per cento (anno 2013), – 3,5 per cento (anno 2014), –2 per cento (anno 2015).
  Ogni anno in sede di esame della legge di stabilità il MIUR si impegna affinché lo stanziamento del FFO sia incrementato almeno proporzionalmente all'incremento percentuale minimo che la legge prevede di destinare alla quota premiale onde evitare che tale incremento sia sostanzialmente sempre compensato da una analoga riduzione della cosiddetta quota base del FFO. Ciò proprio per non esporre a rischio il funzionamento ordinario del singolo ateneo.
  Relativamente al fatto che le modalità di conferimento delle pubblicazioni della VQR 2011-2014 a causa del cosiddetto «boicottaggio» possano falsare e quindi compromettere le modalità di riparto del FFO, si ritiene opportuno riferire che proprio per rendere l'analisi della qualità della ricerca più rispondente alla effettiva consistenza quali-quantitativa in tutte le università italiane, l'ANVUR ha deciso di Pag. 72riaprire i termini per il conferimento delle pubblicazioni dal 4 al 15 aprile 2016, sottolineando che l'obiettivo della VQR consiste nella valutazione delle Istituzioni, e non dei singoli.
  Sarà in ogni caso cura del Ministero ponderare attentamente le modalità di utilizzo dei risultati della VQR 2011-2014 per il riparto della quota premiale FFO 2016 tenendo altresì in debita considerazione la quantità di prodotti conferiti direttamente dagli addetti alla ricerca rispetto a quelli conferiti dalle singole Università nell'interesse dell'ateneo.
  Posto quindi la rilevanza strategica del fattore premiale e della VQR, atteso inoltre che è una legge dello Stato a prevedere che una percentuale crescente del FFO sia attribuita in base alla premialità legata ai risultati della VQR e che il FFO è la principale fonte di entrata degli atenei su cui si basa la sostenibilità degli stipendi del personale, risulta evidente che la preminenza dell'interesse pubblico al buon andamento delle attività dell'Istituzione, in primis a favore degli studenti che sono i principali contribuenti delle Università, è quella di realizzare il miglior risultato possibile nella VQR attraverso la misurazione della produzione scientifica di coloro che sono istituzionalmente responsabili della formazione universitaria.

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ALLEGATO 5

5-08341 Coscia: Sull'abilitazione come requisito di accesso al concorso.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ad oggi il MIUR è a conoscenza di 12 decreti di natura cautelare che riguardano 66 ricorrenti.
  Il Tar Lazio con i citati provvedimenti non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Si è infatti limitato a fissare la data per l'udienza collegiale – che si terrà oggi e il 21 aprile – e, considerato che le citate date sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ha altresì concesso ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda. Ciò esclusivamente in ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti derivante dall'imminente scadenza del termine.
  Oggi e il 21 aprile il Collegio giudicante si esprimerà sulla richiesta cautelare dei ricorrenti. A tal proposito, l'Amministrazione, tempestivamente, ha provveduto a costituirsi per resistere alle pretese avanzate dai ricorrenti e per ottenere la revoca dei citati decreti monocratici, stante la totale infondatezza dei ricorsi, del tutto carenti di fumus boni iuris.
  Nella propria memoria difensiva il MIUR ha richiamato l'evidente chiarezza del dettato normativo di cui all'articolo 1 comma 110 della legge n. 107 del 2015 che prevede il titolo di abilitazione all'insegnamento come requisito necessario per partecipare alla procedura concorsuale.
  Con la stessa memoria il MIUR ha altresì rappresentato l'ingiustificata disparità di trattamento che si verrebbe a configurare qualora fossero ammessi a partecipare al concorso anche i non abilitati rispetto agli aventi diritto, ben individuati non solo dal bando ma anche da una fonte di rango primario, la legge n. 107.
  Si è altresì rappresentato l'interesse legittimo degli aspiranti abilitati al regolare svolgimento del concorso, secondo le modalità previste dalla legge.
  Pertanto, il MIUR continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi per far sì che il concorso si svolga così come previsto dalla legge n. 107, e dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.

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ALLEGATO 6

5-08342 Pannarale: Sui ritardi e sui problemi emersi nella procedura concorsuale della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Dopo aver assunto circa 90.000 insegnati per il corrente anno scolastico, grazie al concorso bandito lo scorso febbraio, assumeremo, nel triennio, ulteriori 63.712 docenti, cui si aggiungeranno altri 30.000 docenti inseriti nelle GAE. Avremo così in poco tempo dotato la scuola italiana di oltre 180.000 nuovi docenti per soddisfare le esigenze espresse dalle scuole e il fabbisogno legato al turn over.
  In merito alle perplessità espresse circa le ragioni di indire un nuovo concorso, ricordo che è la stessa legge n. 107 a prevederlo, in conformità con il dettato costituzionale che all'articolo 97 recita: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».
  Difatti, la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, prevede che, una volta esaurite le graduatorie ad esaurimento, l'unico canale di reclutamento a tempo indeterminato del personale docente ed educativo sia il concorso pubblico.
  Ricordo, comunque, che in via transitoria continuerà ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico sull'istruzione, ossia il cosiddetto doppio canale (50 per cento GAE, 50 per cento concorsi), fino a completo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.
  In tal modo si sono volute porre le condizioni per ridurre il precariato della scuola a numeri fisiologici e dare certezza a chi vuole entrare nel mondo della scuola. D'ora in avanti, difatti, si avrà un accesso programmato alla funzione docente coerente con la scuola dell'autonomia che abbiamo rilanciato e con la qualità del sistema di istruzione e formazione che abbiamo ridisegnato. Nonché rispettoso della dignità della funzione docente.
  In merito all'ipotesi di un «concorso per soli titoli» evidenzio che è lo stesso articolo 400 del TU in materia di istruzione a stabilire che il concorso per diventare docenti sia per titoli ed esami. Il Ministero, quindi, ha dato piena attuazione a una disposizione di legge. Una procedura che non prevedesse una selezione per merito non potrebbe essere definita un «concorso». Si replicherebbe solo l'ennesima graduatoria. In nessun caso, poi, l'abilitazione all'esercizio di una professione, dà il diritto di svolgerla alle dipendenze dello Stato.
  Con riferimento alla riserva in favore dei candidati con più di 36 mesi di servizio, ricordo che nella valutazione dei titoli è stato valorizzato tutto il servizio a tempo determinato prestato presso le scuole.
  Quanto alla presunta reiterazione della violazione della normativa comunitaria, sottolineo che la Commissione europea proprio alla luce della complessiva riforma operata da «La buona scuola» ha archiviato la procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.
  Circa la partecipazione dei soli abilitati alla nuova procedura concorsuale le evidenzio che è la legge n. 107 che ha ribadito tale requisito. Inoltre, per quanto concerne i docenti iscritti nelle graduatorie di terza fascia di istituto, il MIUR sta avviando il relativo iter per indire, quanto prima, percorsi abilitanti TFA. Pag. 75
  Concludo riferendo che con i provvedimenti da Lei citati il Tar del Lazio non è intervenuto nel merito della legittimità delle disposizioni impugnate. Il Tar si è infatti limitato, considerato che le date per l'udienza collegiale sono successive al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, a concedere ai ricorrenti di avanzare comunque la domanda, ciò esclusivamente in ragione del pericolo di pregiudizio irreparabile a carico dei richiedenti, derivante dall'imminente scadenza del termine. Il MIUR dal canto suo continuerà ad adoperarsi nelle opportune sedi affinché il concorso si svolga così come previsto dalla legge n. 107, e dunque, in particolare, che a partecipare allo stesso siano solo i docenti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento prescritto per legge.