CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   valutato positivamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon;
   apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di distretti di pesca, che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   ritenuto positivo l'impatto delle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 11 per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, con riferimento all'uso di cassette standard per i prodotti della pesca, nonché all'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;
   considerato che l'articolo 19 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disponendo, al comma 1, che, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
   considerato, altresì, che l'articolo 19 non indica specificamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ai quali si fa riferimento e, così come formulato, appare in contrasto con la normativa vigente, prevedendo espressamente l'esistenza di porti senza impianti portuali di raccolta dei rifiuti – in tal modo esponendo il nostro Paese al rischio di ulteriori procedure di infrazione – e introducendo l'onere di iscrizione al SISTRI a carico dei proprietari dei pescherecci, i quali ne risultano, ad oggi, esclusi;
   ritenute altresì positive le norme in tema di semplificazione delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura di cui all'articolo 25, secondo il quale, nel caso in cui non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione Pag. 273medesima, il provvedimento è presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico;
   considerata positiva la possibilità, per i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi, prevista dall'articolo 26, che comprende, altresì, tra le «imprese energivore» anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia soppresso il comma 1 dell'articolo 19.

Pag. 274

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   valutato positivamente il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso, C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon;
   apprezzate le finalità del provvedimento, che mira a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di distretti di pesca, che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, prevedono l'istituzione dei distretti ittici – per aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico – tra le cui finalità sono contemplate le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;
   ritenuto positivo l'impatto delle misure di semplificazione introdotte dall'articolo 11 per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, con riferimento all'uso di cassette standard per i prodotti della pesca, nonché all'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;
   considerato che l'articolo 19 disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, disponendo, al comma 1, che, ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
   considerato, altresì, che l'articolo 19 non indica specificamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 ai quali si fa riferimento e, così come formulato, appare in contrasto con la normativa vigente, prevedendo espressamente l'esistenza di porti senza impianti portuali di raccolta dei rifiuti – in tal modo esponendo il nostro Paese al rischio di ulteriori procedure di infrazione – e introducendo l'onere di iscrizione al SISTRI a carico dei proprietari dei pescherecci, i quali ne risultano, ad oggi, esclusi;
   ritenute altresì positive le norme in tema di semplificazione delle procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura di cui all'articolo 25, secondo il quale, nel caso in cui non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione Pag. 275medesima, il provvedimento è presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico;
   considerata positiva la possibilità, per i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi, prevista dall'articolo 26, che comprende, altresì, tra le «imprese energivore» anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00;
   valutata la possibilità di prevedere incentivi ai pescherecci per stimolare la raccolta di rifiuti;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia soppresso il comma 1 dell'articolo 19.

Pag. 276

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);
   premesso che:
    si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo, che ha deciso di attuare le deleghe di cui alla legge 11/2016 attraverso un unico provvedimento, che provvede a recepire le direttiva 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE e a riordinare complessivamente la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
    l'approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari consentendo di disporre di rilevanti considerazioni ai fini della valutazione dello schema di decreto legislativo;
    appare necessario, attesa la complessità e l'articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l'altro, a meglio esplicitare l'applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l'ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina;
    appare, altresì, opportuno veicolare, nell'ambito dei decreti correttivi che potranno essere adottati ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della citata legge delega, gli aggiustamenti che si renderanno necessari in esito a un accurato monitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall'entrata in vigore della nuova regolazione;
   considerato che:
    debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell'articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di soft law, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici;
    ciononostante, desta al contempo preoccupazione l'eccessivo numero di rinvii Pag. 277– sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l'adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa;
    sarebbe, pertanto, necessario, per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l'altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la lex specialis per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti;
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all'affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
    andrebbero quindi definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice;
    nei settori speciali occorre garantire in ogni caso l'applicazione delle clausole sociali di cui all'articolo 50 del presente codice;
    non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
    il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva;
    andrebbe pertanto preso attentamente in considerazione il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l'opportunità di un esercizio «minimale» della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta;
    l'articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    andrebbe attentamente considerato che vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all'implementazione delle funzioni dell'ANAC e dell'interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti;
    andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni Pag. 278valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia;
    appare necessario, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere lll) ed mmm) della legge delega, ribadire l'assoluto divieto di proroga delle concessioni autostradali, con la sola esclusione delle concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, nonché ribadire l'esigenza di avvio in tempi rapidi delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni medesime;
    tra le modifiche proposte figurano le riformulazioni degli articoli 63 e 163 che: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l'evento e per il superamento dell'emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l'intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture;
    in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l'opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere;
   preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione Lavoro e dalla Commissione Affari sociali, pienamente condivisi,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, sostituire le parole: un progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: il progetto definitivo;
    b) al terzo periodo, sostituire le parole: progetto di fattibilità tecnica ed economica con le seguenti: progetto definitivo;
    c) al quarto periodo, sopprimere le seguenti parole:, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,;
   2) all'articolo 3, comma 1:
    a) sostituire la lettera ddd) con la seguente:
   ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;
   3) il Governo renda coerente la definizione del contratto di partenariato pubblico privato di cui alla lettera eee) con la definizione dello stesso contratto di cui all'articolo 180, comma 1, con particolare riguardo all'inclusione delle cosiddette opere a caldo;
   4) dopo la lettera vvvv) aggiungere le seguenti:
   zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte;Pag. 279
   aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità;
   bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una limitata area di territorio;
   ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;
   ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;
   eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
   5) all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica; al medesimo articolo, dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, anche all'esito del monitoraggio sui settori esclusi e sui settori speciali effettuato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 212, comma 1, lettera e), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati ulteriori criteri volti a precisare gli ambiti, le procedure e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di garantire il puntuale rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente in materia.

  Conseguentemente, all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) monitorare l'attuazione delle disposizioni del presente codice relative ai settori esclusi e ai settori speciali, al fine di verificare il puntuale rispetto degli ambiti, delle procedure e delle modalità di applicazione previsti dalla disciplina dell'Unione europea vigente in materia;
   6) si riformuli l'articolo 20, alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, considerato che l'attuale formulazione risulta eccessivamente generica e non chiarisce le finalità e le modalità attuative, risultando peraltro necessario definire in dettaglio l'ambito di applicazione anche in relazione alle necessarie qualificazioni del privato per la realizzazione delle opere;
   7) all'articolo 22, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti: 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono fissati i criteri per l'individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto rilevante sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera qqq), della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
  3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2;
   8) all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: tecnico funzionale aggiungere le seguenti: e di relazione nel contesto;
    b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: beni culturali e paesaggistici aggiungere Pag. 280le seguenti:, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
    c) al comma 1, lettera f), premettere le seguenti parole: il risparmio e e aggiungere, in fine, le seguenti:, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
    d) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti: i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
    e) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: materie oggetto del progetto, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche,;
    f) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'intervento indica inserire le seguenti: le caratteristiche, i requisiti in relazione ai fabbisogni dell'opera e;
    g) al comma 13, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato nel tempo mediante specifici corsi di formazione. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 31 luglio 2016 è istituita una Commissione che definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni;
    h) al comma 14, primo periodo, dopo la parola: progettazione aggiungere le seguenti: relativa agli appalti e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 113 in relazione alla destinazione delle risorse finanziarie del fondo incentivante per le funzioni tecniche.;
    i) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «15 Per quanto attiene gli appalti di servizi, il progetto di norma deve contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per quanto riguarda in particolare i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica (facility and energy management), i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme UNI.
  16. Ai fini del comma 14 del presente articolo il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Pag. 281Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia»;
   9) all'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) dai soggetti di cui all'articolo 46;
    b) al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h) ed i);
    c) sopprimere il comma 2;
    d) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore del presente codice, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
    e) al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto di cui all'articolo 46, comma 2, individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.;
  conseguentemente, all'articolo 46, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui al comma 1, lettere i
    f) al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: deve essere dimostrato il possesso dei requisiti generali con le seguenti: i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni;
    g) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti: da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice e dopo le parole: le tabelle dei corrispettivi inserire le seguenti: commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e;
    h) al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono; al medesimo periodo sopprimere le seguenti parole: ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento e sostituire le parole: da porre a base con le seguenti: da porre a oggetto;
   10) all'articolo 25, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni;
   11) all'articolo 27, comma 5, sostituire le parole: dal ricevimento del progetto con le seguenti: dalla chiusura delle conferenza dei servizi di cui al comma 3;
   12) all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con proprio atto definisce aggiungere le seguenti:, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,;
    b) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;
    c) al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole:, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento;
    d) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti: 9-bis. Nel caso in cui l'organico delle stazioni appaltanti presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento Pag. 282dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile possono essere affidati, con le procedure previste dal presente decreto per l'affidamento di carichi di servizi ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.
  9-ter. Anche per gli affidatari di servizi di supporto di cui al comma precedente sono da applicarsi le disposizioni di compatibilità di cui all'articolo 24, comma 7;
    e) al comma 11, dopo le parole: contraente generale aggiungere le seguenti: e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato e sostituire le parole responsabile unico del procedimento con le seguenti responsabile dei lavori;
   13) all'articolo 34, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari a quanto specificamente previsto nel successivo articolo 144;
   14) all'articolo 35, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: 7-bis. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in forza dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 169 del 2012. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

  Conseguentemente, all'articolo 217, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera ii), dopo le parole:
articolo 26-bis aggiungere le seguenti: articolo 26-ter;
   b) dopo la lettera rr), aggiungere le seguenti:
   rr-bis) l'articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;Pag. 283
   rr-ter) l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
   15) all'articolo 36, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), primo periodo, sostituire le parole: almeno tre operatori economici con le seguenti: almeno cinque operatori economici; al secondo periodo, dopo le parole: amministrazione diretta inserire le seguenti: , fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente;
    b) sostituire la lettera c) con la seguente: c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura ristretta di cui all'articolo 61, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, ovvero mediante la procedura aperta di cui all'articolo 60, escludendo comunque in entrambi i casi il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
    c) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole:, escludendo comunque il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo,;
    d) al comma 3, sostituire le parole da: procedura negoziata fino alla fine del comma con le seguenti: procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara;
    e) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: linee guida inserire le seguenti:, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,;
   16) all'articolo 36, sopprimere il comma 8;
   17) all'articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4 dopo la lettera b) inserire la seguente: c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n 56;
    b) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
    c) al comma 6, sostituire le parole: possono acquisire con le seguenti: acquisiscono;
    d) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.;
    e) al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole;, anche cumulativamente,;
   18) all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: sopprimere le parole:, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dopo le parole: CONSIP S.p.a, inserire le seguenti: INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e sopprimere, infine; le seguenti parole:, e le città metropolitane;
    b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentite l'ANAC e con le seguenti: sentita; al medesimo periodo, sostituire le parole: sono definiti con le seguenti: sono individuati e dopo le parole: l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, inserire le seguenti: come definiti in apposite linee guida dall'ANAC, predisposte entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;
    c) al comma 3, lettera c), dopo le parole: capacità di aggiungere le seguenti: verifica sull’ e aggiungere, infine, le seguenti parole: dell'intera procedura amministrativa, ivi incluso il collaudo e la messa in opera;
    d) al comma 4, lettera a), numero 4) aggiungere, infine, le seguenti parole: con Pag. 284riferimento al numero di varianti approvate, alla verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e al consuntivo delle spese sostenute, al rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; alla medesima lettera, dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come previsto dalla vigente normativa, ovvero lo scostamento calcolato in giorni solari per la corresponsione degli importi dovuti, adeguatamente corredato dalle motivazioni del ritardo accumulato;
    e) al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole le parole da: per porre fino a: professionalizzazione;
    f) sopprimere il comma 9;
    g) sopprimere il comma 10. Conseguentemente all'articolo 213, sopprimere il comma 14;
   19) all'articolo 42, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è tenuto aggiungere le seguenti: a darne comunicazione alla stazione appaltante, secondo modalità definite con linee guida dell'ANAC, e.
   20) all'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
    b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: 2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente codice, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;
   21) all'articolo 47, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;
   22) all'articolo 48: al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c); al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti io requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA;
   23) all'articolo 50, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;
    b) sopprimere il comma 3;
   24) all'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera qq) inserire le seguenti:, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq-bis) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
  conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera qq), inserire la seguente: qq-bis) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;Pag. 285
    b) al comma 2, sostituire le parole da: per uno fino alla fine del comma con le seguenti: per uno o , comunque separatamente, per più lotti;
    c) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le stazioni appaltanti indicano altresì, nei medesimi atti, il numero massimo di lotti per i quali può essere presentata l'offerta ed il numero massimo, non superiore ad un terzo del numero complessivo, per i quali può essere mantenuta l'aggiudicazione. Il concorrente che si sia aggiudicato un numero di lotti superiore a quello massimo consentito esercita il diritto di scelta e, in ciascun lotto per il quale viene effettuata la rinuncia, l'aggiudicazione è effettuata in favore del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Le previsioni di cui al comma 3 possono essere derogate solo nel caso in cui il numero dei concorrenti non consenta il rispetto della disciplina di cui al medesimo comma 3; per tale evenienza gli atti di gara indicano i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per l'aggiudicazione di tutti i lotti.;
   25) all'articolo 58, comma 10, dopo le parole: emana inserire le seguenti:, entro il 31 luglio 2016,;
   26) all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: le stazioni appaltanti;
    b) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:, di regola,;
   27) all'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: ivi comprese le emergenze di protezione civile e sostituire le parole: di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale con le seguenti: di incolumità pubblica;
    b) aggiungere la seguente lettera: d) al fine di favorire il più rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le tipologie di attività ed interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 5 realizzati sotto il coordinamento del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ricompresi in appositi piani di interventi urgenti predisposti dai Commissari delegati da questi nominati ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 5, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;
    c) sopprimere il comma 5;
    d) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel caso di cui alla lettera d) del comma 2 gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione e i relativi controlli possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici entro 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
   28) all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: possono svolgere con le seguenti: svolgono;
   29) all'articolo 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo;Pag. 286
   30) all'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: prevedendo il ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico con le seguenti: anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata;
    b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dall'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.;
   31) all'articolo 77, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A, INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 2, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale;
    b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: con le modalità fino a: di norma;
    c) sostituire il quarto e quinto periodo con il seguente: La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 150.000 euro o per contratti svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58, nominare componenti interni alla stazione appaltante.;
   32) all'articolo 77, comma 10, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al secondo periodo, sostituire le parole: sentita l'Autorità con le seguenti: sentita l'ANAC;
    b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: e ad essi fino alla fine del periodo;
   33) all'articolo 78, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da adottare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice; dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. L'Albo di cui al comma 1 include una apposita sezione speciale in cui sono iscritti i dipendenti di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti definiti dall'ANAC con l'atto di cui al comma 1;
   34) all'articolo 80, comma 1, lettera b) dopo le parole: 346-bis inserire le seguenti: 353, 353-bis; al medesimo articolo, comma 12, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni;
   35) all'articolo 83, apportare le seguenti modificazioni:
    a) comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dal concorrente inserire le seguenti:, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c),;
    b) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: può essere valutata con le seguenti: è valutata;
    c) sostituire il comma 9 con i seguenti:
  «9. Le carenze di qualsiasi elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio Pag. 287di cui ai successivi commi da 9-bis a 9-quater. Il soccorso istruttorio non può supplire a carenze dell'offerta tecnica ed economica.
  9-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. Ai fini del presente comma costituisce carenza essenziale della domanda qualsiasi omissione, incompletezza e irregolarità della domanda che determina l'impossibilità di stabilire se il singolo requisito contemplato dal comma 1 sia posseduto o meno e da quali soggetti.
  9-ter. Nel caso del precedente comma 9-bis, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
  9-quater. Nei casi di irregolarità non essenziali che afferiscono ad elementi indispensabili della domanda, se considerati sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti in capo ai concorrenti, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai commi precedenti, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.».
    d) il comma 10 è sostituito dai seguenti:
  10. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.
  11. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al comma 10 tengono conto, in particolare, del rating di legalità rilevato dall'ANAC in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 213, comma 7, nonché dei precedenti comportamentali dell'impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altresì della regolarità contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 84, comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente: d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10;

   b) all'articolo 213, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rating di legalità concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, commi 10 e 11;
   36) all'articolo 84, al comma 7, aggiungere i seguenti periodi: In alternativa al Pag. 288requisito di cui alla lettera a), la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2,5 volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Il requisito di cui alla lettera b) si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro;
   37) all'articolo 89, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: all'articolo 83 aggiungere le seguenti:, lettere b) e c);
    b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a tal fine produce il contratto di avvalimento, il quale deve indicare specificatamente le risorse e i mezzi che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto;
    c) al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: dieci per cento e dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   38) all'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni;
    b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo e/o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo»;
    c) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento;
   39) all'articolo 95, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di ingegneria e architettura con le seguenti: di natura tecnica o intellettuale;
    b) al comma 4, sostituire le parole: ai sensi del comma 3 con le seguenti: ai sensi del comma 5;
    c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
     a) per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
     b) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro con caratteristiche standardizzate;
     c) per i servizi e le forniture di importo pari o inferiore a 150.000 euro, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo»;
   d) al comma 9, al primo e al secondo periodo, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti e aggiungere in fine i seguenti periodi: Le metodologie sono definite con linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere. Fino all'emanazione di tali linee guida continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli allegati G, I, L, M, P del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Con le medesime linee guida sono definiti i criteri premiali che le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara, Pag. 289nell'avviso o nell'invito, in relazione a beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente, nonché al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione, e che devono essere applicati in maniera omogenea e compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
    e) al comma 14, sostituire le parole: amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: stazioni appaltanti;
    f) sopprimere il comma 15.

  Conseguentemente, all'articolo 106, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e i provvedimenti di competenza. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13;
   40) all'articolo 96, comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: costi di raccolta inserire le altre:, di smaltimento;
   41) sostituire l'articolo 97 con il seguente:
  «ART. 97.

  1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
  2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
   a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
   b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
   c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;Pag. 290
   d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
   e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

  3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
  4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
   a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
   b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
   c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

  5. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
   a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
   b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
   c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
   d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e integrati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello relative al costo del lavoro.

  6. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Quando la stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione europea.
  7. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5»;
   42) all'articolo 102, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3, sostituire le parole: dalle linee guida di cui all'articolo 100, comma 2, con le seguenti: dal decreto di cui al comma 9 del presente articolo;
    b) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 10 dell'articolo 23 con le seguenti: di cui all'articolo 113;Pag. 291
    c) al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalità di iscrizione all'albo e di nomina, nonché i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    d) al comma 10, lettera a), sostituire le parole: e, nel caso con le seguenti: o, nel caso;
   43) all'articolo 103, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: dieci per cento con le seguenti: venti per cento.;
    b) al comma 1, aggiungere, in fine ,il seguente periodo: Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
   44) all'articolo 105, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti considerati non subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. È fatto obbligo altresì di comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.;
    b) al comma 2,dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.;
    c) al comma 5, sostituire le parole: comma 10 con le seguenti: comma 11 e, dopo le parole: medesimo comma inserire le altre: e dal comma 2 del presente articolo;
    d) al comma 6: al primo periodo, sostituire le parole: alle soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: a 1.000.000 di euro; al terzo periodo, sostituire le parole: le soglie di cui all'articolo 35 con le seguenti: 1.000.000 di euro;
    e) al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: comma 16 con le seguenti: comma 17;
    f) al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:
     1) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nelle fattispecie individuate, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice;Pag. 292
     2) alla lettera b), sopprimere le parole da: o anche fino a: lo consente;
     3) dopo la lettera b), inserire la seguente:
      c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
    g) dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettera a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al comma 8;
    h) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: della sicurezza inserire le seguenti: e della manodopera;
   45) all'articolo 106, ai fini dell'applicazione del comma 1, adotti il Governo le iniziative necessarie a istituire presso l'ISTAT una sezione speciale preposta alla rilevazione e all'aggiornamento, su base annuale, dei prezzi e dei costi standard in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, validi per tutto il territorio nazionale, assicurando i necessari adeguamenti delle disposizioni vigenti; al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono sempre essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento. I contratti di appalto, nei settori ordinari e nei settori speciali, possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento a norma del presente codice nei casi seguenti:;
    b) al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3);
    c) sopprimere il comma 12;
   46) all'articolo 107, comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo;
   47) all'articolo 108, provveda il Governo a coordinare la disposizione di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) con quella di cui all'articolo 80, secondo quanto indicato dal parere del Consiglio di Stato;
   48) all'articolo 110, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire la parola: interpellano con le seguenti: possono interpellare;
    b) sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:
   a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
   b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
  3-bis. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.;
   49) all'articolo 111, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: sono approvate con le seguenti: Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono altresì approvate;
   50) all'articolo 112, comma 1, dopo le parole: di imprese sociali, inserire le seguenti: nel rispetto dei criteri di affidamento, delle soglie di valore e delle tipologie dei contratti oggetti di appalto, stabiliti con apposite linee guida, approvate con decreto del Ministro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in Pag. 293vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,;
   51) all'articolo 113, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, dopo le parole: al 2 per cento inserire le seguenti:, modulate sull'importo dei lavori, e dopo le parole: della spesa per investimenti inserire le seguenti: della verifica preventiva dei progetti;
    b) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità;
    c) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    d) sopprimere il comma 5;
   52) all'articolo 106, comma 14, sostituire le parole: che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione con le seguenti: Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato;
   53) all'articolo 118, al comma 1, dopo le parole: servizio al pubblico inserire le seguenti: di interesse generale;
   54) all'articolo 121, comma 2, sopprimere le seguenti parole: nonché di produzione di petrolio;
   55) all'articolo 122, riformulare la parte relativa al termine minimo riferita all'articolo 61, commi 1 e 2, e all'articolo 64 nei termini indicati dal parere del Consiglio di Stato;
   56) all'articolo 123, comma 8, provveda il Governo a inserire il riferimento mancante del titolo ivi citato;
   57) all'articolo 128, comma 3, sostituire le parole: importo superiore con le seguenti: importo pari o superiore e sostituire le parole: articolo 36 con le seguenti: articolo 35;
   58) all'articolo 130, comma 2, dopo le parole: loro trasmissione inserire le seguenti: salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
   59) all'articolo 132, in relazione al comma 2, si adotti la formulazione fornita dal Consiglio di Stato; al medesimo articolo, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: all'articolo 128 con le seguenti: agli articolo 134 e 136;
   60) agli articoli 133, 135, 136, 137, 139, 140 e 141 siano accolte le modifiche e le integrazioni proposte dal Consiglio di Stato;
   61) dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:
  «ART. 139 bis (Appalti di importo inferiore alla soglia comunitari) 1. Salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste dagli articoli da 115 a 121
  2. L'avviso di preinformazione di cui agli articoli 127 e 128, sotto le soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul Pag. 294profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
  3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 129, è pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 73, con le modalità ivi previste.
  4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
  5. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. I regolamenti sono comunicati all'ANAC e alle autorità competenti per i rispettivi settori di riferimento.»;
   62) all'articolo 142, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il comma 1 non si applica, allorché sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizio una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63;
   63) all'articolo 144, comma 2, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,;

  Conseguentemente, all'articolo 34, comma 2, sostituire le parole: L'obbligo di cui al comma 1 con le seguenti: I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 94, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo;
   64) all'articolo 147, comma 3, dopo le parole: campionature d'intervento sopprimere la seguente: quando; al medesimo articolo, al comma 5, dopo la parola: esaustivi inserire le seguenti: o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera;
   65) all'articolo 148, comma 7, primo periodo, sostituire la parola: trecentomila con la seguente: centocinquantamila;
   66) all'articolo 150, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.;
   67) all'articolo 154, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 156, comma 5 con le seguenti: 24, comma 5; al medesimo articolo, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: progetto definitivo inserire le seguenti: a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;
   68) all'articolo 156, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: definitivo con le seguenti: di fattibilità, ovvero un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica»
    b) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: tra i soggetti individuati aggiungere le seguenti: sino ad un massimo di dieci e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di 5 (cinque) anni di iscrizione ai relativi albi professionali, ai quali viene corrisposto un rimborso spese Pag. 295pari al 50 per cento, ridotto al 25 per cento per gli altri soggetti selezionati, degli importi previsti per le spese tecniche come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24;
   69) all'articolo 157, comma 2, sostituire le parole: inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 con le seguenti: superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro e sostituire le parole: 66, comma 6 con le seguenti: 36, comma 2, lettera b); al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi di importo superiore a 100.000 euro sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;
   70) all'articolo 158: al comma 1, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano; dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente decreto, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività e per i quali la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, così come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.;
   71) all'articolo 162, sostituire il comma 5 con i seguenti: 5. I contratti di cui al presente articolo sono immediatamente trasmessi, per il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità amministrativo-contabile, a un ufficio speciale della Corte dei conti, organizzato ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Lo stesso ufficio speciale, composto da un numero massimo di cinque magistrati dotati di specifica esperienza nel settore, nominati dal Presidente della Corte dei conti, è competente anche per il referto annuale sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione relativa ai contratti medesimi, da rassegnare entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri. I magistrati e il personale amministrativo che operano per l'ufficio speciale restano vincolati al segreto. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, i contratti di cui al presente articolo sono altresì assoggettati, per i profili di competenza, al controllo dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera a). L'ANAC assume, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le misure atte ad assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. La Corte dei Conti e l'ANAC assumono intese per garantire il necessario coordinamento operativo nelle rispettive attività di controllo.»

  Conseguentemente, all'articolo 213, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:. Per i contratti secretati, si applica l'articolo 162, comma 6;»;
   72) all'articolo 163, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla rubrica sopprimere le parole: e di protezione civile;
    b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione competente;
    c) al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: dell'amministrazione competente;
    d) al comma 3, sostituire la parola: prezzo con la seguente: corrispettivo e sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 23, comma 7 con le seguenti: mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimenti e ridotti del 20 per cento;
    e) al comma 4, dopo le parole: il tecnico inserire le seguenti: dell'amministrazione Pag. 296competente e aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
    f) al comma 5, dopo le parole: si procede inserire le seguenti: previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e;
    g) sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministratore aggiudicatrice controllo in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità;
    h) sopprimere i commi da 7 a 11;
   73) dopo l'articolo 163 inserire il seguente: «ART. 163-bis (Procedure di somma urgenze per interventi di protezione civile) 1. Il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la prevedibilità del loro imminente verificarsi, costituiscono circostanze di somma urgenza. In tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, con le procedure previste dall'articolo 163, integrate come previsto dal presente articolo. 2. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si potrà procedere al pagamento del 50 per cento del prezzo provvisorio. 3.Gli adempimenti da effettuarsi in via preliminare ai fini dell'affidamento possono essere espletati successivamente, entro un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a 60 giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo successivo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei requisiti necessari per la partecipazione ad appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità. 4. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.»;
   74) all'articolo 164, al comma 1, sostituire le parole: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori Pag. 297con le seguenti: indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché dagli enti aggiudicatori, qualora i lavori o i servizi siano destinati a una delle attività di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.

  Conseguentemente, modificare il titolo dell'allegato II facendo riferimento ai soli enti aggiudicatori;
   75) all'articolo 165, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, chiarire il rapporto tra la nozione di rischio operativo e le definizioni di rischio di disponibilità e rischio di domanda;
    b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento;
    c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
    d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: intendendosi per tali la remunerabilità dell'opera sul mercato finanziario con le seguenti: intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito;
    e) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: mancata sottoscrizione aggiungere le seguenti: del contratto di finanziamento;
   76) sostituire l'articolo 166 con il seguente: «ART. 166 (Procedure per la scelta del concessionario) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori individuano il concessionario attraverso procedure a evidenza pubblica nel rispetto delle norme di cui alla presente parte.»;
   77) all'articolo 167, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il valore stimato è calcolato al momento dell'invio del bando di concessione;
    b) al comma 5, specificare le modalità e le finalità della considerazione degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti;
    c) al comma 6, indicare il soggetto che valuta le ragioni oggettive che giustificano il frazionamento della concessione;
   78) all'articolo 168, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: massima;
    b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed è definita dall'offerta aggiudicatrice;
    c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da parte del concessionario aggiungere le seguenti: individuato sulla base di criteri di ragionevolezza;
   79) all'articolo 173, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Termini, principi e criteri di aggiudicazione;
    b) al comma 1, sostituire la parola: criteri con la seguente: principi;
    c) al comma 2, dopo le parole: dal comma 1 inserire le seguenti: e comunque in deroga all'articolo 95;
    d) al comma 3: al secondo periodo, dopo le parole: modifica dell'ordine di importanza inserire le seguenti: dei criteri e sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo; al terzo periodo, sostituire le parole: comma 2, primo periodo con le seguenti: comma 2, secondo periodo;Pag. 298
   80) all'articolo 175, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: in clausole aggiungere le seguenti: chiare, precise e inequivocabili;
    b) al comma 1, lettera b), prevedere il ricorso congiunto delle condizioni di cui ai numeri 1) e 2);
    c) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: stazionale appaltante con le seguenti: amministrazioni aggiudicatrici;
    d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: quando altera considerevolmente le condizioni contrattuali originariamente pattuite con le seguenti: quanto muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa;
    e) al comma 7, secondo periodo, lettera d), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) ed e);
   81) all'articolo 176, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, considerato che l'annullamento d'ufficio può intervenire a distanza di molti anni e che la direttiva prevede la possibilità di porre termine alla concessione, stabilire se l'annullamento operi ex nunc o ex tunc;
    b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
    c) al comma 3, stabilire le modalità di regolazione dei rapporti tra le parti nel caso in cui il vizio sia imputabile al concessionario;
    d) al comma 4, prevedere in aggiunta alla risoluzione la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
   82) all'articolo 177, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea inserire le seguenti: se non eseguiti direttamente, sostituire le parole: relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro con le seguenti: di importo superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni e, dopo le parole: clausole sociali inserire le seguenti: come previste dall'articolo 50;
    b) sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento, da parte dell'ANAC, viene effettuata annualmente secondo le modalità indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi sono irrogate sanzioni in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dell'appalto.;
   83) all'articolo 178, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali, dopo la parola: procede aggiungere la seguente: tassativamente e sostituire le parole: di evidenza pubblica, entro con le seguenti: di evidenza pubblica di cui all'articolo 173, nel termine perentorio di;
    b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: mediante apposito atto fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.;
    c) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: concessioni inserire la seguente: autostradali e sostituire le parole: in conformità alle disposizioni del presente codice con le seguenti: secondo le procedure di cui all'articolo 173;
    d) al comma 7, sostituire la parola: ANAC con le seguenti: Autorità di regolazione dei trasporti;
  al medesimo articolo, si preveda un'apposta disciplina transitoria anche per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita Pag. 299sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, al fine di assicurare altresì il massimo rispetto dei principi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mmm) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   84) all'articolo 179, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire le parole: parte IV con le seguenti: parte III;
    b) al comma 2, richiamare i titoli della parte II che si applicano alle disposizioni riguardanti il partenariato pubblico e privato e il contraente generale;
   85) all'articolo 180, apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3: al primo periodo, dopo le parole: il trasferimento del rischio inserire le seguenti: operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) e sostituire le parole: dall'articolo 3 comma 1 lettere bbb) e ccc) con le seguenti: rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc); all'ultimo periodo, sostituire le parole da: Con il contratto fino a: disciplinati con le seguenti: Sulla base di criteri individuati con linee guida a carattere vincolante adottate dall'ANAC, il contratto di partenariato pubblico privato può altresì disciplinare;
    b) al comma 6, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento;
   86) all'articolo 181, comma 4, dopo le parole: sistemi di monitoraggio aggiungere le seguenti: secondo modalità definite da linee guida adottate dall'ANAC;
   87) all'articolo 183, supportare le seguenti modificazioni:
    a) Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La suddetta formula della finanza di progetto non può, in ogni caso, essere utilizzata per il rinnovo di una concessione in essere.
    b) Al comma 15, sostituire il sesto periodo con i seguenti: L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. Qualora l'amministrazione non provveda entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui agli articolo 2-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   88) all'articolo 200, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché di tutti gli interventi per i quali, alla stessa data, siano stati comunque avviati i procedimenti finalizzati all'inserimento nei suddetti strumenti di pianificazione e programmazione. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, che è adottato in via definitiva secondo le procedure di cui all'articolo 201, commi 4 e 5. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi per i quali sono in essere obbligazioni giuridicamente vincolanti, ovvero che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.
    b) Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il DPP è redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39 ed ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n.228 del 2011. Il DPP ;adottato è approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, comma 5 e 6, del citato decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata, che si esprime ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;Pag. 300
   89) all'articolo 201, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice;
   90) all'articolo 212, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere in fine la seguente: f) monitorare a livello centrale i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 180, avvalendosi anche degli organismi già costituiti a tal fine ed effettuando altresì la raccolta delle informazioni relative alla stipula dei contratti, alla loro definizione sotto il profilo finanziario e alla gestione delle opere;
   91) all'articolo 213, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione a carattere vincolante e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione degli atti di competenza, e in particolare per l'emanazione delle linee guida a carattere vincolante, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice;
   92) all'articolo 216, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In relazione agli articoli 200 e seguenti, sono fatti salvi gli atti, le attività e i provvedimenti adottati in base alla previgente disciplina di cui agli articoli da 161 a 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 30, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di determinare una sanzione per le imprese che, nello svolgimento dell'appalto, siano risultate inadempienti rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
   b) valuti il Governo la possibilità di escludere le acquisizioni in «amministrazione diretta», in particolare per quel che riguarda le risorse proprie di materiali, di mezzi e di personale messe a disposizione dalle stazioni appaltanti, dal computo degli importi utili ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli articoli 35 e 36;
   c) agli articoli 83 e 84, in materia di criteri di selezione e qualificazione, si raccomanda al Governo di assicurare un effettivo coordinamento tra i compiti attribuiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ANAC e all'Autorità Antitrust in materia di gestione delle banche dati e dei sistemi di qualificazione, ai fini del rilascio delle relative certificazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e, di riflesso, un aggravio procedurale ed economico a carico degli operatori;
   d) comma 9, all'articolo 95, valuti il Governo l'opportunità di inserire, nelle linee guida ivi previste, anche criteri atti a precisare i casi in cui può farsi luogo all'esclusione automatica delle offerte anomale, Pag. 301con particolare riguardo ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
   e) all'articolo 159, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare il riferimento alle «misure meno invasive» che potrebbero essere adottate dall'amministrazione della difesa, qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato giustifichi la non applicazione delle disposizioni del codice;
   f) all'articolo 102, comma 6, ultimo periodo, valuti il Governo l'esattezza del richiamo alle procedure di cui all'articolo 31, comma 9, stante che in tale disposizione non sono previste procedure;
   g) all'articolo 144, si preveda che le società emettitrici dei buoni pasto devono prestare una fideiussione esclusivamente in numerario, per una somma non inferiore al 10 per cento dei buoni pasto in circolazione alla fine dell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, e integrarla per la medesima percentuale entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni nuovo appalto;
   h) valuti il Governo, in considerazione della specificità dei servizi di architettura e di ingegneria e delle attività tecniche ad essi connesse, di predisporre all'interno del nuovo codice una sezione dedicata, che disciplini in modo organico i ruoli e le qualificazioni dei soggetti coinvolti in tutta la filiera, le procedure di affidamento degli stessi servizi (ivi compresi i concorsi di progettazione e di idee) nonché le modalità di espletamento delle connesse attività professionali.

Pag. 302

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279.

PROPOSTA DI PARERE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera b), nella definizione delle terre e rocce da scavo, prevede che esse possono contenere una concentrazione di amianto nel limite massimo di 100 mg/kg , mentre la normativa europea e il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedono il valore di 1000 mg/kg di amianto quale limite di riferimento per la pericolosità del rifiuto e per la bonifica sia dei siti a destinazione commerciale sia dei siti a destinazione d'uso residenziale, in linea con la filosofia comunitaria e nazionale sulla gerarchia dei rifiuti orientata a promuovere il riutilizzo di sottoprodotti prima ancora del riciclo o il recupero dei rifiuti stessi, in modo da diminuire l'approvvigionamento di materie prime e lo smaltimento in discarica; la riduzione del valore di riferimento sull'amianto da 1000 mg/kg a 100 mg/kg comporterebbe la necessità di smaltimento dei materiali di zone «amiantifere» con imponenti aumenti di costi;
    l'articolo 2, comma 1, lettera b) attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità il potere di indicare limiti di riferimento per le concentrazioni di sostanze inquinanti, anche derogatori rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, esercitando così una funzione legislativa, quale quella di modifica di un decreto legislativo, che sicuramente non compete a tale Istituto;
    l'articolo 2, comma 1, lettera c), reca una definizione di «matrice materiale di riporto» che rischia di non prendere in considerazione tutte le ipotesi necessarie a garantire un'efficace e sostenibile gestione dei materiali da riporto senza l'introduzione di discipline speciali anche per consentire l'avvio di un processo non più rinviabile di rigenerazione urbana e di «bilancio zero» nel consumo di suolo; sarebbe pertanto opportuno mantenere la definizione di matrici materiali di riporto recata dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 e di sopprimere l'ultimo periodo della lettera c), che, disciplinando le quantità dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto presenti in peso rende tecnicamente incerte le indagini ambientali e non garantisce sul profilo ambientale;
    l'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce «materiale di riporto conforme» le matrici materiali di riporto che, all'esito del test di cessione, non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee; sarebbe opportuno sostituire l'espressione «materiale di riporto conforme» con una più chiara che meglio ne espliciti la ratio legis;
    l'articolo 2, comma 1, lettera o) contiene la definizione di «sito di produzione» quale uno o più siti perimetrati in cui sono generate le terre e rocce da scavo, nella quale non viene contemplato l'intero Pag. 303cantiere di realizzazione dell'opera; tale definizione va meglio precisata per ricomprendere, ferme restando tutte le tutele ambientali, anche le strutture logistiche serventi;
    l'articolo 2, comma 1, lettera z), contiene una definizione di «cantiere di piccole dimensioni» poco esaustiva, considerata la presenza di tanti «microcantieri» nella gestione delle infrastrutture a rete;
    l'articolo 5 detta la disciplina per il deposito intermedio, prevedendo che il deposito delle terre e rocce da scavo conforme alle previsioni del piano di utilizzo deve essere identificato tramite apposita segnaletica;
    l'articolo 6 detta la disciplina relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti, prevedendo che la documentazione di trasporto, predisposta in triplica copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, è conservata dai predetti soggetti, per tre anni ed è resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo;
    l'articolo 7 prevede, quali destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'autorità competente, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA), il comune del sito di produzione e il comune del sito di utilizzo; andrebbe valutata la possibilità di maggiore semplificazione riconoscendo al comune destinatario delle terre e rocce da scavo il compito di trasmettere la dichiarazione agli altri enti;
    l'articolo 10, relativo alle terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione, prevede che le ARPA, su proposta dell'autorità competente, possono effettuare analisi aggiuntive; ai sensi ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di rifiuti, è la Provincia l'organo preposto ai controlli, la quale può avvalersi di altri organismi pubblici, fra i quali le stesse Agenzie regionali per il controllo ambientale;
    sarebbe necessario integrare l'articolo 11 richiamando, per un verso, il ricorso ad interventi di sicurezza permanente ai fini del riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale e, per l'altro, il riferimento ai dati delle agenzie ambientali ai fini della dimostrazione dei valori di fondo esistenti;
    andrebbe, inoltre, meglio definito il concetto di qualificazione e capacità tecnica equipollenti per individuare gli enti ai quali è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;
    sarebbe opportuno prevedere un'efficacia maggiore nel caso di lavori più complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;
    rilevata, altresì, la necessità di:
     prevedere, una disciplina semplificata di dettaglio per i «microcantieri», nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;
     modificare il contenuto dell'allegato 1 (Caratterizzazione ambientale terre e rocce da scavo), al fine, tra l'altro, di prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la sua realizzazione, possa avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ;Pag. 304
     modificare il contenuto dell'allegato 3 (Normale pratica industriale), al fine di evitare fenomeni di gold plating, assicurare coerenza con l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e con atti della Commissione Europea (COM 2007) 59 DEF o la «Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98 del 2012» e consentire, come pratica industriale, la stabilizzazione a calce a determinate condizioni, che consentano di superare i rilievi avanzati nell'ambito della procedura EU Pilot 554/13/ENVI;
     modificare il contenuto dell'allegato 4 (Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali), al fine di consentire un approfondimento tecnico-scientifico in merito alle procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e all'accertamento delle qualità ambientali, descritte nell'allegato, valutando, altresì, le conseguenze derivanti dalla mancata espressione nei termini di legge dei pareri dell'ISS e dell'ISPRA;
     modificare il contenuto dell'allegato 5 (Piano di utilizzo) al fine, tra l'altro, di integrare i contenuti del Piano medesimo con ulteriori dati tecnici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, lettera b) stabilendo un valore soglia per l'amianto pari allo 0,1 per cento (1.000 mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto per le sostanze/miscele non pericolose;
   b) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole «o ai limiti di riferimento indicati dall'Istituto superiore di sanità», attesa la natura tipicamente normativa delle funzioni ivi riconosciute all'Istituto Superiore di Sanità;
   c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere, all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo – considerata la mancanza di uno standard tecnico per la valutazione del limite massimo del 20 per cento in peso dei materiali di origine antropica rinvenibili nella matrice di riporto, frammisti al suolo e sottosuolo – mantenendo, quindi, la definizione di riporto di cui al decreto-legge n. 2 del 2012, successivamente modificato dall'articolo 41 del decreto-legge n. 69 del 2013 o di definire in altri termini i sopra indicati standard;
   d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'espressione «materiale di riporto conforme» con una definizione più chiara per meglio esplicitare la ratio della norma;
   e) valuti il Governo, altresì, l'opportunità, per i limiti cui riferirsi per la valutazione del test di cessione, da effettuare comunque sul materiale «tal quale», di fare riferimento solo all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, provvedendo anche a rivedere tale decreto con i suoi allegati al fine di risolvere le incongruenze presenti rispetto alle successive disposizioni europee;
   f) valuti il Governo l'opportunità di estendere il concetto di sito di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), anche alle strutture logistiche serventi;
   g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una definizione per i «microcantieri», intesi quali cantieri nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 300 metri cubi;
   h) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'articolo 5, comma 1, la lettera a-bis), volta a prevedere che siano attuate misure di tutela sufficienti ad evitare la contaminazione delle matrici ambientali, nonché di eliminare, al medesimo articolo 5, comma 1, lettera e), l'identificazione tramite apposita segnaletica del deposito effettuato nel sito stesso di produzione delle terre;Pag. 305
   i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in relazione all'articolo 6, ulteriori provvedimenti per la dematerializzazione della documentazione relativa al trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo, qualificate sottoprodotti;
   j) valuti il Governo l'opportunità di semplificare la procedura di cui all'articolo 7, riducendo la platea dei soggetti destinatari della dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, eventualmente prevedendo che il comune destinatario delle terre e rocce da scavo provveda ad effettuare la trasmissione della dichiarazione agli altri enti coinvolti ed interessati, in ottemperanza anche agli orientamenti di semplificazione;
   k) valuti il Governo l'opportunità del pieno coinvolgimento delle Province nelle procedure di controllo;
   l) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 11, nel senso di prevedere che, nel caso in cui per le specifiche caratteristiche geologiche, i valori di fondo naturale del suolo risultino superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modalità di riutilizzo previste possano comportare una diffusione nell'ambiente di tali sostanze in grado di produrre un pericolo concreto per l'ambiente, il riutilizzo del materiale escavato allo stato naturale possa avvenire anche ricorrendo ad interventi di messa in sicurezza permanente;
   m) valuti il Governo, al medesimo articolo 11, l'opportunità di prevedere, altresì, che il proponente del piano di utilizzo e della dichiarazione di utilizzo possa dimostrare i valori di fondo esistenti tramite il riferimento a dati validati e pubblicati dall'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale;
   n) valuti il Governo l'opportunità di meglio definire i concetti di qualificazione e capacità tecnica equipollenti a cui è demandato lo svolgimento dei controlli previsti nell'ambito della procedura di utilizzo ai sensi dell'articolo 13 nei casi di inerzia dell'Agenzia regionale di protezione ambientale o l'Agenzia provinciale di protezione ambientale valutando il ricorso anche a soggetti privati accreditati;
   o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, un'efficacia maggiore del Piano di utilizzo nel caso di lavori complessi che richiedono tempi lunghi per la loro realizzazione;
   p) valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina semplificata per i cantieri di micro dimensioni, da coordinare con gli articoli 20 e 21, prevedendo che le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzione/manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i trecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possano essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti significativi sull'ambiente;
   q) valuti il Governo, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, l'opportunità di prevedere un facsimile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei casi in cui essa è prevista;
   r) valuti il Governo l'opportunità, al medesimo comma 1 dell'articolo 21, di concedere al produttore e all'utilizzatore tempi di riutilizzo maggiori rispetto al limite di un anno previsto dal comma 1 dell'articolo 21;
   s) valuti il Governo l'opportunità, al comma 4 dell'articolo 21, di prevedere una proroga per dodici mesi anziché per sei mesi;
   t) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 27, comma 1, nel senso di prevedere che i procedimenti in corso, avviati ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 o dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, Pag. 306dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o di norme precedenti sulla base delle quali sono stati approvati i piani di utilizzo ovvero si prevede l'approvazione dei piani stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono assoggettati alla normativa previgente, come pure le eventuali modifiche che successivamente potranno essere apportate ai medesimi piani. È comunque facoltà del proponente di un piano già approvato o del quale sia in corso il procedimento di approvazione o di modifica chiedere che sia applicata la normativa del regolamento;
   u) valuti il Governo l'opportunità, al comma 3 dell'articolo 27, di sostituire la parola «deve» con la parola «può»;
   v) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 31, qualora non intendesse introdurre una disciplina relativa ai «microcantieri», di non sopprimere l'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   w) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'Allegato 1 prevedendo che la caratterizzazione ambientale – che è svolta dal proponente e a sue spese in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4 – deve essere eseguita unicamente sui siti dai quali provengono le terre e rocce da scavo e sui siti di destinazione delle stesse, salvo motivata richiesta di caratterizzazioni sito specifiche da parte dell'autorità competente all'approvazione del Piano, nell'ambito della procedura di approvazione dello stesso. In merito ai siti di deposito intermedio, prevedere che il sito di deposito intermedio, laddove non vi siano in prossimità aree con la stessa destinazione urbanistica o sia motivatamente impossibile la loro realizzazione, possano avere una destinazione d'uso urbanistica diversa da quella del sito di produzione, subordinando tale possibilità, laddove necessario, all'adozione di accorgimenti atti a garantire il controllo delle acque di percolazione e la separazione fisica tra i materiali depositati e quelli presenti in situ.;
   x) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 3, la possibilità di ricomprendere la stabilizzazione a calce nel novero dei trattamenti di normale pratica industriale, prevedendo una preventiva caratterizzazione del materiale prima di qualsiasi trattamento di stabilizzazione a calce, che assicuri il non inglobamento di eventuali contaminanti, e il rispetto di determinate condizioni volte a indicare, tra l'altro, nel Piano di utilizzo la verifica del rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione con le modalità di cui agli allegati 2, 4 e 8, l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e la specificazione dei benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, nonché la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
   y) valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento fra la previsione che inserisce nelle normali pratiche industriali operazioni quali «la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con eventuale eliminazione degli elementi antropici» e «la riduzione volumetrica mediante macinazione» e quanto precisato nella Nota dell'All. C al D.Lgs. 152/2006 che inserisce espressamente operazioni come la cernita, la frammentazione, la compattazione ecc. fra le operazioni di Recupero di rifiuti;
   z) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità di sopprimere il riferimento, nella caratterizzazione ambientale, alla esecuzione previa porfirizzazione totale del campione in modo da ottenere la concentrazione totale o assoluta e di prevedere, nelle more della emanazione di una nuova disciplina da definire entro dodici mesi con il supporto tecnico scientifico del sistema delle Agenzie ambientali, l'applicazione delle procedure del decreto ministeriale 161/2012 e di quelle di preparazione analitiche classiche;
   aa) valuti il Governo, in relazione a quanto previsto dall'Allegato 4, l'opportunità Pag. 307di prevedere nel caso di mancata comunicazione da parte dell'Autorità competente degli esiti dei pareri dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale, la possibilità di avvio delle attività in conformità al Piano di utilizzo presentato;
   bb) valuti, altresì, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di integrare il primo capoverso del punto 4 dell'Allegato facendo riferimento alle caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti, nonché di sostituire il sottopunto 1 di cui al punto 6 con il seguente:
  «1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:
   1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;
   1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);
   1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);
   1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5.000);
   1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000 1:2000), con capisaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella I.G.M., in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);
   1.6 planimetria quotata (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito: sviluppo lineare, ecc.);
   1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);
   1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto».

  Valuti, infine, il Governo, in relazione al medesimo Allegato 5, di aggiungere, in fine, il seguente punto:
  «6. specifiche tecniche:
   6.1 Il piano di utilizzo, sottoscritto dall'esecutore e, per la parte tecnica, da liberi professionisti iscritti negli Albi delle professioni regolamentate, secondo l'ambito di competenza, deve essere predisposto in cartaceo e digitale (in formati compatibili con specifiche informatiche comunemente in uso (ad esempio dxf, dwg, ecc.) o su espressa indicazione del committente, secondo le specifiche INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe – Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa).».