CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;
   segnalata l'importanza economica e sociale del comparto della pesca, che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro;
   considerato che la crisi economica ha pesantemente influito sul settore ittico, provocando, negli ultimi dieci anni, una riduzione dell'occupazione del 40 per cento e una diminuzione della redditività del 31 per cento, a fronte di un aumento del 53 per cento dei costi di produzione;
   apprezzato che il provvedimento è volto a introdurre una serie di misure a sostegno del settore, al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto da parte dei giovani;
   rilevato che, a tale fine, il provvedimento istituisce, all'articolo 3, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato, a decorrere dal 2017, con i proventi del contributo, dovuto ai sensi dell'articolo 22, da quanti si dedicano alla pesca non professionale;
   considerato che l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP), istituiti dalle associazioni di categoria, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di effettuare, per conto dei propri, utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati;
   osservato che, al fine di dare continuità e strutturalità agli ammortizzatori sociali nel settore della pesca, allo stato beneficiario dei soli ammortizzatori sociali in deroga, l'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;
   considerato che, a fronte del perdurante ritardo nell'emanazione dei decreti che, sulla base dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dovrebbero consentire il coordinamento della disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, l'articolo 18 del provvedimento introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, intervenendo in un settore che, come risulta dai dati forniti Pag. 129dall'INAIL, pur essendo caratterizzato da un forte rischio infortunistico, 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea, presenta gravi ritardi in questo campo;
   rilevato che l'articolo 21 prevede la partecipazione, senza diritto di voto, alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra le finalità del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3, anche la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere, all'articolo 7, tra le organizzazioni di categoria che possono istituire, ai sensi del comma 5, i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali che abbiano firmato ma non stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la designazione, in seno alle Commissioni di riserva delle aree marine protette, di esperti locali anche da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, al fine di migliorarne l'informazione e la consapevolezza sulle tematiche connesse alla gestione dell'area marina protetta.