CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La problematica sollevata nell'interrogazione in esame riguarda l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita dei prodotti agricoli, alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 che disciplina l'attività di commercio.
  Più in dettaglio il citato articolo 4, al comma 1, dispone che: «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
  Il successivo comma 5, del medesimo articolo, dispone altresì che: «La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa».
  Il comma 8, infine, dispone che: «Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998».
  Al riguardo, si ritiene che anche ai fini della valutazione della «prevalenza» della percentuale di provenienza dei prodotti venduti dalle aziende agricole interessate, così come espressamente previsto per i limiti massimi assoluti dei prodotti con provenienza diversa, non possa che farsi riferimento ai relativi ricavi, e quindi al valore economico di tale produzione, e certamente non al peso o al volume.
  Da quanto sopra consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente.
  Per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi, sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.
  Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi.
  Al fine di rendere esplicito il concetto di misura non prevalente occorre, quindi, fare riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato comma 8.
  È indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi Pag. 113comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

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ALLEGATO 2

5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di «superinterrompibilità» nella regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, la super-interrompibilità rappresenta una misura indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico delle Isole Maggiori e costituisce, di riflesso, uno strumento utile per abbattere i costi energetici dei soggetti che prestano tale servizio.
  Il regime suddetto è sottoposto all'obbligo di monitoraggio da parte del Governo tramite l'invio di una relazione annuale alla Commissione Europea. Tale obbligo ha portato alla richiesta di proroga (il regime di super-interrompibilità è scaduto il 31 dicembre 2015), avanzata nel maggio 2015, contestualmente alla trasmissione dell'ultima relazione dalla quale si poteva evincere la necessità dello strumento anche per il futuro, a causa del permanere di esigenze di sicurezza del sistema elettrico.
  In seguito al proficuo confronto con la Commissione Europea, in base alle conclusioni della procedura di notifica, ed in considerazione dell'importanza della misura per garantire la sicurezza del sistema elettrico, il Governo ha adottato la norma contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. milleproroghe), che ha disposto la proroga del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e Sardegna. Il periodo di validità della proroga è stato stabilito in due anni (fino al 31 dicembre 2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia, e con una remunerazione pari a 170.000 euro/MW/anno, commisurata al valore dello stesso servizio nel Continente.
  In questo modo il Governo ritiene di aver assicurato delle adeguate risposte alle esigenze dei territori interessati così come rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo presentato.

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ALLEGATO 3

5-07104 Vallascas: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rileva preliminarmente che l'individuazione delle centrali «essenziali» per la sicurezza è effettuata annualmente da Terna SpA, concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento nonché garante della sicurezza, continuità e qualità del servizio, secondo le modalità definite nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera n. 111/2006 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  Le analisi tecniche di Terna si fondano, oltre che sulle caratteristiche degli elementi di rete e del territorio, sui dati relativi alla domanda e all'offerta di energia elettrica in ciascuna area, oltre che su una pluralità di scenari possibili. Questo al fine di garantire in ogni caso la sicurezza del sistema elettrico tenendo conto del carattere di insularità.
  Sulla base di queste analisi, Terna ha riconosciuto il carattere di essenzialità al solo impianto di Assemini, indispensabile soprattutto per la specifica tipologia di servizi che offre alla rete, escludendo le centrali elettriche del Sulcis, di Fiume Santo e di Ottana.
  Ciò non significa che le suddette centrali «non più essenziali» dovranno chiudere, ma che in generale non avranno più una remunerazione garantita dalle tariffe e dovranno vendere i loro servizi e prodotti secondo logiche di mercato.
  Per ciò che attiene ai paventati effetti dannosi derivanti dalla mancata conferma dell'essenzialità a tre dei quattro impianti sardi, si evidenzia che le considerazioni alla base del riconoscimento di tale requisito non possono essere immutabili nel tempo, in quanto Terna implementa i piani di sviluppo delle reti proprio con l'obiettivo di rendere sempre meno frequente il ricorso a remunerazioni «regolate» per i produttori, in perfetta coerenza con il fatto che la produzione e la vendita di energia, nel nostro Paese, sono ormai dal 1999 attività in regime di libero mercato. Quindi sono proprio i miglioramenti nell'assetto di rete, tra cui il cavo SAPEI ed i compensatori sincroni, che hanno fatto venir meno le ragioni per cui alcune delle centrali sarde, che erano state individuate in passato come essenziali, oggi non sono più considerate tali.
  Poiché gli scenari futuri possono tuttavia risentire dell'evoluzione di alcuni fattori, oggi non del tutto prevedibili, confermo che sono in corso dialoghi tecnici tra Terna e i maggiori produttori dell'Isola per l'offerta di servizi di disponibilità di potenza a termine, che potrebbero trovare una formalizzazione dopo la verifica da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Riguardo a tale ipotesi, il Governo non mancherà di tenere aggiornato il Parlamento.
  In relazione alle preoccupazioni, esposte dagli interroganti, sull'affidabilità dei collegamenti tramite cavi sottomarini, si precisa che essi costituiscono la soluzione più moderna ed affidabile per collegare la rete sarda alla rete interconnessa europea e che, oltre a garantire adeguati margini di sicurezza, favoriscono (in particolare il collegamento SAPEI) l'allineamento Pag. 116dei prezzi sui mercati dell'energia con evidenti benefici per gli utenti finali, non solo in Sardegna ma anche nel resto del Paese.
  Inoltre preme segnalare che, per effetto della realizzazione dei suddetti cavi, la copertura del fabbisogno nell'Isola oggi può essere garantita indifferentemente tramite impianti regionali o impianti sul continente, ciò a garanzia della qualità, stabilità e sicurezza delle forniture.
  Il Governo coglie l'occasione per ribadire il proprio impegno a mantenere nei prossimi mesi, un'attenzione costante riguardo ai temi della sicurezza e della qualità dei servizi energetici delle Isole maggiori.

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ALLEGATO 4

5-07494 Peluffo: Questioni inerenti l'eventuale acquisto della società Italtel Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alle vicende che coinvolgono la società Italtel segnalo che in data 14 settembre 2015 si è tenuto un incontro di verifica presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti dell'azienda.
  Quest'ultimi hanno riferito in merito all'andamento aziendale, segnalando che il 1o semestre 2015 è stato chiuso con 208 milioni di euro di ricavi, meglio quindi delle previsioni indicate nel budget (pari a 203 milioni di euro). In tale sede, gli stessi hanno confermato, altresì, che nel complesso l'andamento è positivo e che l'azienda intende mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire il rientro dei lavoratori in cassa integrazione dopo la loro riqualificazione.
  Per quanto concerne la situazione occupazionale, da informazioni acquisite presso il Ministero del lavoro risulta che, con decreto direttoriale del 24 marzo scorso, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori dipendenti della società, presso le diverse sedi aziendali site in Roma, Carini (PA) Settimo Milanese (MI) e Venezia, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, che dispone la riduzione oraria per un numero massimo di 1.048 lavoratori su un complessivo organico pari a 1.110 unità.
  In merito alle prospettive di acquisizione di Italtel da parte della società Exprivia, evidenzio che al momento è ancora in corso la due diligence e che ulteriori informazioni potranno essere acquisite in occasione del prossimo incontro previsto presso il MiSE il 13 aprile prossimo.
  Relativamente a quanto richiesto circa la costituzione della società cosiddetta «salva imprese» evidenzio che attualmente la costituzione del suddetto fondo è ancora in fase di ultimazione.
  In merito a quanto richiesto dall'onorevole intentante riguardo alla possibilità di investimenti nella società Italtel Spa qualora l'Italtel avesse le caratteristiche rispondenti alla tipologia di intervento del fondo medesimo, un eventuale investimento nella stessa società sarà oggetto di valutazione.
  Più nello specifico, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato, in data 29 maggio 2015, un annuncio per la ricerca di soggetti interessati a partecipare al capitale della società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in qualità di investitori garantiti.
  Al riguardo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2015, prevede che le condizioni economiche della garanzia in favore degli investitori della citata Società siano definite mediante procedura indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).
  A seguito dell'annuncio pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) ha inviato in data 16 giugno 2015 una manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, indicando che l'importo della partecipazione per la quale intende ottenere la garanzia è fino a 1 miliardo di euro.Pag. 118
  Dalle informazioni pervenute risulta, ancora, che CDP, come rappresentato anche nell'ambito del piano industriale di Gruppo 2016-2020, intende sviluppare il mercato del turnaround in Italia, svolgendo un ruolo di investitore di riferimento, con l'obiettivo di favorire il rilancio di imprese italiane che nonostante temporanei squilibri patrimoniali e/o finanziari siano caratterizzate da adeguate prospettive di rilancio sotto il profilo industriale e di mercato.

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ALLEGATO 5

5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si fa presente, in via preliminare, che l'Enea è stato oggetto di un intervento normativo che ha di fatto concluso la fase di commissariamento dell'Agenzia ed ha individuato la nuova governance dell'Ente avviandone pertanto il riordino.
  L'articolo 4 della legge 221 del 28 dicembre 2015, infatti, ha sostituito interamente l'articolo 37 della legge 99/2009, che prevedeva il periodo di commissariamento dell'Agenzia, in attesa del riordino da delineare con un successivo decreto interministeriale.
  Il nuovo articolo 37 prevede, invece, direttamente la riconfigurazione dell'Ente e, con riferimento alle esigenze rappresentate dagli Interroganti in relazione alla scarsezza di risorse professionali, stabilisce, al comma 11, che «Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca» saranno individuate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle previste attività».
  Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico è ben consapevole del ruolo che l'ENEA ha avuto e continua ad avere nello sviluppo di know-how destinato al nostro sistema industriale ed in particolare alle PMI.
  In proposito è il caso di ricordare come anche grazie alle sinergie tra settore della ricerca e industriale il nostro Paese sia riuscito ad assicurarsi in settori high-tech oltre un miliardo di euro di commesse per la realizzazione dell'impianto sperimentale ITER.
  Il Centro Ricerche del Brasimone testimonia come l'ENEA abbia saputo utilizzare le risorse a disposizione per realizzare impianti tecnologici di rilievo e formare scienziati e tecnologi specializzati. La recente acquisizione di una importante commessa conferita all'ENEA da un Istituto dell'Accademia delle Scienze cinese (CASHIPS) ne è una conferma: le tecnologie dei metalli liquidi sviluppate da ENEA sono all'avanguardia e considerate molto promettenti per lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili.
  Non si può, quindi, che apprezzare e riconoscere come altamente strategici i risultati raggiunti dall'ENEA e in particolare dal Centro del Brasimone.
  Segnalo, infine che recentemente il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'ambiente, ha nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione. Presidente dell'Agenzia è stato nominato l'ex Commissario, Federico Testa, consiglieri Alessandro Lanza, in rappresentanza del MISE, e Mauro Libè, in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente.
  Pertanto nello specifico di quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti evidenzio che solo a seguito della recente nomina dei nuovi vertici dell'ENEA, potranno essere esaminate le problematiche sollevate nell'atto in esame, tra cui quelle riguardanti il Centro Ricerche del Brasimone.
  Il Governo si impegna, pertanto, a tenere costantemente informato il Parlamento sull'azione di rilancio dell'Enea di cui il centro di ricerca Brasimone rappresenta sicuramente uno dei centri di eccellenza da valorizzare.

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ALLEGATO 6

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

PARERE APPROVATO SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Gianluca Pini 8.8, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, gli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, e Pellegrino 8.4 riferiti al disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (C. 3540 Governo);
   preso atto del parere del Governo,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento Gianluca Pini 8.8 e

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, sugli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, nonché sull'emendamento Pellegrino 8.4.