CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:
  6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
1. 25. Il Governo.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:
  6-bis) Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018).
1. 27. Il Governo.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».
9. 1. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   «m-bis) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
    2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
    3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
    4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente Pag. 80e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
    5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
    6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.».
9. 2. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 10.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) nell'attuazione della precedente lettera a), al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
10. 2. Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
10. 3. Paglia, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
10. 4. Paglia, Kronbichler.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Paglia, Kronbichler.

Pag. 81

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
nelle disposizioni che non prevedono un mantenimento o un ampliamento della tutela dei risparmiatori a legislazione vigente, escludere dall'ambito di applicazione tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2014/17/UE.
12. 4. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.
12. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
  3-bis) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e prevedere, per i medesimi, l'applicazione delle disposizioni nazionali a legislazione vigente, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE.
12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.
12. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente.
12. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, le seguenti parole:, ad eccezione dei paragrafo 3 del medesimo articolo e senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali.
12. 9. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole:, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;
   3) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   4) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 14. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente al numero 3)

Pag. 82

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole:, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 13. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente al numero 2)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole:, ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 15. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente al numero 2)

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'autoregolamentazione, aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate di cui alla successiva lettera o).
12. 2. Paglia, Kronbichler.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. 3. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;.
13. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti Pag. 83finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;.
13. 9. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.
13. 10. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.
13. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;.
13. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 5. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 14.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.
14. 3. Vazio.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
14. 7. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 5. Fregolent.

Pag. 84

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 6. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 2.200 euro.
14. 8. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
14. 4. Boccadutri.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;
   n-quater) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-quinquies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
14. 9. Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Scuvera, Ventricelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 10. Gianluca Pini, Bossi.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminati, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, riferiti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, trasmessi dalla XIV Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.25 e 1.27 del Governo, sull'emendamento Paglia 12.1, sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, nonché sull'emendamento Boccadutri 14.4,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento Berlinghieri 14.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere i capoversi lettere n-bis) e n-ter),

  ed esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Gianluca Pini 9.1, e 9.2, sull'emendamento Abrignani 10.2, sugli emendamenti Paglia 10.3 e 10.4, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.14, 12.13 e 12.15, sull'emendamento Paglia 12.2, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.8, 13.7 e 13.5, sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, nonché sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.