CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
   premesso che:
    con decreto del ministro dell'interno del _____ sono state fissate per il giorno _____ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno _____ 2016;
    con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. _____ del _____ 2016 sono state fissate per il giorno 8 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 22 maggio 2016;
    con decreto n. _____ dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno _____ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
    con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. _____ del _____, sono state fissate per il giorno _____ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno _____ 2016;
    con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. _____ del 2016, sono state fissate per i giorni _____ 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni _____ 2016;
    con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 44 del 12 febbraio 2016, sono state fissate per il giorno 15 maggio 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 29 maggio 2016;
  visti:
   a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
   c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;Pag. 245
   vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;
   visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
   vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;
   vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;
   visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
   visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
   visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»;
   vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;
   vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;
   visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;
   vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;
   vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;
   visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, Pag. 246recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;
   vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;
   vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;
   vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;
   vista la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;
   vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;
   vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;
   vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;
   rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.
  2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.
  3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Pag. 247

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai).

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.
  4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle Pag. 248candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;
   b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.
  7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4.
(Informazione).

  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che Pag. 249l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

  1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.
  2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.Pag. 250
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

Articolo 6.
(Tribune elettorali).

  1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.
  2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
  3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.
  5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.
  6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli Pag. 251altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.
  10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.
  11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

Articolo 7.
(Messaggi autogestiti).

  1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.
  3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

  5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al termine di efficacia della presente delibera.

Pag. 252

Articolo 9.
(Trasmissioni televideo per i non udenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10.
(Trasmissioni per i non vedenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.
  4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12.
(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

  1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere Pag. 253alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.
  3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 415/1991 al n. 418/2012).

  CROSIO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:
   la legge di stabilità 2016 ha previsto che, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 14 febbraio, si adottasse il decreto ministeriale per definire i termini e le modalità per la nuova riscossione del canone di abbonamento Rai contestualmente alla fatturazione della bolletta elettrica da versare, per il corrente anno, in rate mensili a partire da luglio;
   il termine ultimo è scaduto ormai da diversi giorni e che non sono ancora arrivati né i chiarimenti per i contribuenti relativi al pagamento, né quelli per le società elettriche relativi alla riscossione né tantomeno quelli per la Rai che dovrà entrare in possesso del canone. Sembra che esistano ancora dubbi nel tavolo preposto a discutere della questione tra i ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia, Autorità per l'energia elettrica e il gas, associazioni di rappresentanza delle aziende elettriche;
   l'illegittimità della norma che addebita automaticamente il canone anche a chi non ha una televisione per il solo fatto di essere intestatario di un'utenza elettrica è palese e i problemi che gravano sulle società elettriche nella gestione di questa nuova previsione di legge sono moltissimi;
   ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, «l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato (...) solo per tempo limitato» e che, a tal proposito, la legge 23 agosto 1988, n.400, prevede che «l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione»;
   essendo scaduti i termini, si deve quindi necessariamente procedere ad un intervento normativo che proroghi l'emanazione del decreto attuativo;
   si chiede di sapere:
    quali siano le ripercussioni sulla concessionaria pubblica del ritardo nell'emanazione del decreto attuativo oltre i termini fissati dalla legge, soprattutto considerando che, presumibilmente, la rateizzazione non potrà avvenire a partire da luglio, così come previsto;
    se non si ritenga che questa inadempienza sia un segnale della mancanza di volontà politica del Governo di perseguire gli obiettivi fissati nella norma di delega. (415/1991)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  Il punto di riferimento è rappresentato dall'articolo 1, comma 154 della Legge 28 dicembre 2015 n.208 che prevede che: «Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, Pag. 255per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma».
  Nel quadro sopra sintetizzato, si ritiene opportuno evidenziare sotto il profilo formale come il termine temporale previsto rivesta carattere ordinatorio e non perentorio e, sotto il profilo sostanziale, che il decreto sopra citato è in via di prossima definizione per rispettare la prima scadenza di luglio. La Rai sta partecipando per quanto di competenza alla definizione dei contenuti di carattere tecnico-operativi dei provvedimenti attuativi.

  GASPARRI, ROMANI, BRUNETTA. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:
   la trasmissione «In mezz'ora» va in onda, per questa stagione, dal 20 settembre 2015;
   nelle 22 puntate andate in onda non è mai stato presente un rappresentante di Forza Italia, nonostante la trasmissione si occupi anche di tematiche politiche, elettorali e di candidature nelle principali città;
   nella giornata di domenica 28 febbraio la puntata è stata dedicata alle primarie del Partito Democratico a Roma, dopo che in precedenza una puntata era stata dedicata alle primarie del Pd a Milano;
   nonostante la trasmissione si chiami «In mezz'ora», ieri la durata è stata addirittura di 45 minuti, forse per volontà della nuova direzione iper renziana di Rai3;
   a prescindere dalle regole della par condicio, che si applicano in periodo elettorale, è evidente, ancora una volta, quanto la conduzione di Lucia Annunziata si confermi unilaterale e faziosa e inadeguata a garantire il rispetto dei principi del pluralismo, che devono essere fondamentali per il servizio pubblico anche quando non si è nei periodi regolamentati dalle normative riguardanti la campagna elettorale;
   si chiede di sapere:
    quali iniziative si intendano assumere per porre fine al carattere unilaterale e fazioso della trasmissione «In mezz'ora» condotta da Lucia Annunziata, già in passato al centro di contestazioni per la sua acclarata unilateralità. (416/2002)

  RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.
  In linea generale, si ritiene opportuno porre in evidenza come l'impostazione editoriale del programma testimoni una attenzione alla pluralità di voci non solo della politica e delle istituzioni ma anche della società civile nel suo complesso. In ogni caso, nel rispetto dell'autonomia giornalistica, occorre tenere sempre conto che a determinare la scaletta dei programmi di approfondimento informativo concorrono anche i temi dettati dall'attualità e dall'agenda politico/istituzionale.
  Nel dettaglio, si segnala che nelle oltre 20 puntate sino ad oggi andate in onda la presenza di esponenti politici è stata sensibilmente ridotta (il PD, ad esempio, ad esclusione delle puntate sulle primarie di Milano e di Roma e di quella del 13 marzo con Roberto Speranza, non è mai stato rappresentato con interviste a singoli esponenti). Le interviste al Presidente del Consiglio, Matteo Renzi e al Ministro dell'Interno, Angelino Alfano sono da considerarsi fuori da computazioni partitiche.
  Il resto dell'elenco degli ospiti chiarisce ulteriormente come l'orientamento editoriale, in particolare di questa edizione, sia mirato soprattutto ad intervistare esponenti che rappresentano il mondo delle istituzioni italiane ed europee, dell'economia, della cultura, del giornalismo e della società civile: Pierre Moscovici, Romano Prodi, Nunzio Galantino, Tito Boeri, Renzo Piano, Franco Gabrielli, Salvatore Rossi, Claudio Descalzi, Davide Serra, Andrea Purgatori, Maurizio Molinari, Giuseppe Acconcia, Ilaria Cucchi, Lucia Uva, Gianni Tonelli. I Pag. 256soli esponenti politici ospitati ad oggi sono stati il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, il componente del direttorio del M5S, nonché Vice Presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, il leader di ALA, Denis Verdini, il Senatore a vita Mario Monti, i consiglieri comunali romani del M5S in occasione della crisi al Comune di Roma, oltre a Roberto Speranza come detto sopra. Si segnala inoltre che sono stati rivolti ripetuti e insistenti inviti al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ad oggi non ha ancora concordato una sua presenza.
  Per quanto concerne la durata della puntata dedicata alle primarie romane, cioè l'incremento di minutaggio, si informa che tale scelta si è resa necessaria in funzione della numerosità dei candidati in competizione, ben sei. Infatti, diversamente, nella puntata con i quattro candidati alle primarie milanesi del PD questa eventualità non si era presentata ed era stato rispettato lo spazio temporale ordinario della trasmissione.
  Al riguardo, si ricorda tuttavia che non è la prima volta che il programma si allunga oltre il suo orario consueto sia in ragione di particolari necessità, come nel caso del numero di candidati sopra citati, sia per eventi di particolare interesse giornalistico o di grande impatto nell'opinione pubblica come è accaduto per la puntata speciale legata ai tragici fatti di Parigi.
  Tenuto conto di tale quadro, quando lo schieramento di centrodestra chiarirà i propri orientamenti sulle candidature alle amministrative, a Roma in particolare, sarà interesse del programma valutare gli opportuni confronti tra candidati. E, in quest'ottica, si sta già lavorando ad una puntata dedicata.

  VERDUCCI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:
   nei giorni scorsi il Senato è stato teatro di eventi particolarmente rilevanti dal punto di vista dei lavori parlamentari relativi all’iter di approvazione della legge per il riconoscimento delle unioni civili, tema che ha monopolizzato il dibattito politico delle ultime settimane;
   tali eventi, essendo molto rilevanti da un punto di vista politico lo erano anche da un punto di vista giornalistico;
   nelle edizioni del TG Rai Parlamento trasmesse nel pomeriggio e nella notte di mercoledì 17 febbraio 2016, giornata cruciale della discussione sulla suddetta legge, è mancato da parte della testata Rai in questione un servizio giornalistico video in merito, che riportasse le opinioni dei vari gruppi parlamentari e consentisse un approfondimento sulla cruciale giornata di lavoro parlamentare;
   tutti gli altri organi di informazione, incluse le altre testate RAI, si sono ampiamente soffermati sui fatti avvenuti in Senato, sulla discussione particolarmente accesa, inerente a un tema – le unioni civili – fondamentale per questa legislatura, con interviste e approfondimenti;
   queste importanti informazioni per gli utenti sono state omesse o riportate solo in piccolissima parte nelle edizioni del TG Rai Parlamento citate;
   si chiede di sapere:
    se il tempo e i modi con cui Tg Rai Parlamento ha affrontato le importanti vicende del 17 febbraio è da ritenersi congruo;
    se la mancanza di approfondimento dei lavori parlamentari in una giornata tanto importante da parte della suddetta testata giornalistica (preposta allo specifico compito della cura dei lavori parlamentari) sia coerente con i livelli necessari e sufficienti di servizio pubblico;
    quali siano le ragioni editoriali che hanno spinto i vertici della testata a limitarsi a fornire una stringata citazione di mera cronaca, senza la messa in onda di un esauriente servizio video di approfondimento dedicato ad una giornata di lavori parlamentari di grande rilevanza politica e giornalistica. (417/2003)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.Pag. 257
  In linea generale, Rai Parlamento ha la missione di dare conto con puntualità dei lavori parlamentari; si ritiene che Rai Parlamento abbia adottato tale impostazione anche con riferimento ai lavori che hanno riguardato il provvedimento sulle Unioni civili che nelle scorse settimane è stato sottoposto all'esame e al voto del Senato, seguendone tutti i diversi passaggi, sia in Commissione sia in Aula.
  In particolare, limitandosi ad una analisi dell'attenzione dedicata dai Tg Parlamento a tali lavori nei giorni precedenti il 17 febbraio, giornata oggetto dell'interrogazione, si mettono in evidenza i seguenti elementi:
   lunedì 15 febbraio, un servizio di apertura del notiziario del pomeriggio e una intervista di 5’ del Vicedirettore Sgura nell'edizione della notte con il Sen. Mauri (Pd);
martedì 16 febbraio, due servizi di apertura delle edizioni del pomeriggio e della notte con voci dei senatori Airola (M5S), Romani (FI), Zanda (PD) e Centinaio (LN);
   mercoledì 17, per quanto concerne le Unioni civili l'unica notizia di cronaca parlamentare era la decisione della Conferenza dei capigruppo del Senato di rinviare al 24 febbraio l'esame del disegno di legge; tale notizia – di 30" – è stata data nell'edizione principale del pomeriggio, dopo che ampiamente le testate generaliste della Rai avevano dato conto dello scontro politico in corso sul tema, scontro che non rientra – su nessun argomento – nella missione informativa di Rai Parlamento. La notizia è stata poi ribadita nell'edizione della notte.

  Del tema Unioni civili si è poi dato conto con puntualità ed ampiezza informativa anche nella settimana successiva, quando cioè il provvedimento è stato ancora dibattuto e approvato dall'Aula del Senato.
  Nello specifico di mercoledì 17 febbraio, si deve inoltre tenere presente che tema principale dei lavori parlamentari era l'informativa del Presidente del Consiglio Matteo Renzi sul Consiglio europeo, al Senato e alla Camera, e proprio a questo tema sono stati dedicati dai Rai Parlamento un collegamento in diretta, un servizio nel notiziario del pomeriggio e un servizio nel notiziario della notte.
  Da ultimo, si segnala che è stata dedicata al tema delle Unioni civili la rubrica di Rai Parlamento «Settegiorni « andata in onda lo scorso 12 marzo.

  NESCI, LIUZZI, BUSTO. – Al Presidente della Rai – Premesso che:
   negli ultimi giorni sulle reti pubbliche Rai stanno andando in onda spot pubblicitari, promossi dalla Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile, contenenti informazioni sul suddetto prodotto che, a parere dell'interrogante, tramite notizie parziali e distorte, ingannano l'intendimento del consumatore in modo da manipolarne scorrettamente l'opinione sulle proprietà e sulla natura di questo determinato prodotto;
   nel corso degli spot vengono riportate asserzioni secondo le quali l'olio di palma «è un olio di origine naturale che non presenta rischi per la salute» e la sua coltivazione «aiuta a rispettare la natura»;
   come riportato in un esposto inviato il 4 marzo c.a. al dottor Angelo Marcello Cardani, presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tali asserzioni «evidenziano la manifesta volontà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile di fornire informazioni non completamente rispondenti al vero sull'olio di palma, tese a confondere il consumatore nella scelta dell'acquisto di prodotti alimentari che contengono tale sostanza, utilizzando in maniera ingannevole informazioni palesemente omissive e parziali, tali da suggestionare intenzionalmente il parametro di giudizio del potenziale consumatore»;
   si precisa, a tal proposito, che i frutti della palma, in quanto deteriorabili, vengono sterilizzati tramite il vapore, poi snocciolati, cotti, pressati e filtrati. Successivamente, la fase di lavorazione prevede un processo di raffinazione (deodorazione, Pag. 258decolorazione e neutralizzazione che riduce l'acidità dell'olio), alla fine del quale il prodotto assume un colore bianco giallino ricco di grassi saturi, molto utilizzato nell'industria alimentare, specialmente in quella dolciaria;
   è evidente che, stando così le cose, parlare di «origine naturale» è oggettivamente non rispondente al vero;
   non va dimenticato, ancora, che nell'olio di palma si trova anche una concentrazione molto alta di olio palmitico, circa il 44%, a cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce effetti aterogeni ed ipercolesterolemizzanti che aumentano il rischio cardiovascolare;
   allo stesso modo, il Center for Science in the Public Interest (CSPI) ha confermato che l'olio di palma aumenta i fattori di rischio cardiovascolare, poiché l'acido palmitico è uno dei grassi saturi che più aumenta il rischio di coronaropatie;
   tra il vasto materiale scientifico, preme ricordare che anche in Italia uno studio condotto dal professore Francesco Giorgino e dal suo gruppo di ricerca dell'Università di Bari, con la collaborazione delle Università di Pisa e di Padova e pubblicato recentemente sulla famosa rivista medica «Diabetologia», ha valutato gli effetti dell'acido palmitico sulla proteina «p66shc» che è all'origine del diabete alimentare. È emerso che il metabolismo dell'olio in questione attiva la proteina p66Shc che va a distruggere le cellule beta degli isolotti del Langherans nel pancreas dove viene sintetizzata l'insulina, l'importantissimo ormone che tiene sotto controllo la glicemia. Con la loro distruzione insorge la forma di diabete mellito insulino-dipendente;
   lo stesso professor Giorgino ha dichiarato che l'acido palmitico «agisce promuovendo la formazione di specie reattive dell'ossigeno che sono in grado di danneggiare e uccidere le cellule, promuove l'iperglicemia nel diabete e un aumento della produzione dei fattori coinvolti nell'infiammazione»;
   è evidente, dunque, che parliamo di un'elevata, quanto probabile, percentuale di rischio sulla salute umana causata dalla regolare assunzione di alimenti che contengono olio di palma;
   in merito, ancora, alla dichiarazione secondo cui l'olio di palma sia rispettoso delle foreste e delle comunità locali, basti ricordare quanto emerso dai risultati del Global Forest Watch del 2015: l'80% della deforestazione nel mondo è attribuita all'impatto del sistema agricolo e, in questo senso, si stima che in Malesia e Indonesia il 90% delle coltivazioni siano riservate all'olio di palma;
   a conferma di quanto asserito, nel 2007 lo United Nations Environment Programme (UNEP) ha decretato, infatti, la coltivazione dell'olio di palma come la causa principale di distruzione delle foreste pluviali. Le piantagioni in questione, infatti, vengono sfruttate per 4/5 anni sino a quando il suolo, rimasto povero di sostanze organiche e minerali, non è più in grado di sostenere la coltura e viene abbandonato. Si stima che entro il 2020, le foreste indonesiane saranno definitivamente distrutte e con loro andranno perduti anche tutti quei servizi eco-sistemici cruciali per la sopravvivenza delle popolazioni locali e della stessa biodiversità. Le ripercussioni anche a livello di cambiamenti climatici sono notevoli, con un incremento globale di emissioni di CO2 rilasciate nell'atmosfera. Le stime indicano che le emissioni causate dalla deforestazione in Indonesia siano attorno ai 200 milioni di tonnellate di carbonio ogni anno, ma secondo altre fonti potrebbero raggiungere i 400 milioni di tonnellate;
   allo stesso modo, è risaputo che alle comunità indigene impiegate nelle piantagioni di olio di palma non sono garantiti i diritti umani e le garanzie lavorative riconosciute nei Paesi Occidentali. Diverse sono state le denunce internazionali riguardo all'impiego di lavoro minorile, di manovalanza a basso costo, dell'assenza di misure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Non a caso Pag. 259l'industria malese dell'olio di palma è stata denunciata dal Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti per l'utilizzo di lavoro minorile e lavoro forzato;
   quanto detto sinora è in palese contraddizione con quanto prescritto dal Codice Etico della Rai e dal Testo Unico della Radiotelevisione in merito alla messa in onda di messaggi pubblicitari;
   per quanto riguarda il d.lgs n. 177/2005 (c.d. «Testo Unico della Radiotelevisione»), all'articolo 4 si precisa che la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce «la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti»;
   nel Codice Etico Rai, ancora, si sottolinea che «la pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose»;
   si chiede di sapere:
    se non intenda sospendere immediatamente tale pubblicità ingannevole, sponsorizzata dall'Unione Italiana per l'Olio di Palma sostenibile;
    quali urgenti azioni intenda intraprendere affinché venga dato spazio ad apposita rettifica, in obbedienza ai principi che regolano il servizio pubblico e alle leggi che regolano il diritto di replica, secondo quanto stabilito all'articolo 10 della legge n. 223 del 6 agosto 1990 («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») che prevede la possibilità, per chiunque si senta leso da trasmissioni contrarie a verità, di chiedere rettifica. (418/2012)

  RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.
  In primo luogo, si evidenzia che, in conformità alle norme in materia di pubblicità, al Codice Etico Rai e alle norme poste a tutela del consumatore, Rai e Rai Pubblicità accettano comunicazioni commerciali che ovviamente non siano in violazione di norme, né presentino profili di apparente ingannevolezza. Il rifiuto a priori, di una richiesta di una campagna pubblicitaria, non basato su argomentazioni oggettive (violazioni di norma o contrarietà alla linea editoriale Rai) rischierebbe di tradursi in una condotta non legittima nei confronti di un operatore economico alla stregua di altri.
  Peraltro si segnala che lo spot oggetto dell'interrogazione – pianificato da Rai Pubblicità (per conto del cliente fruitore la società S.P.S. S.r.l., il cui intero capitale sociale è di proprietà dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile) sulle reti generaliste e specializzate di Rai dal 28 febbraio al 19 marzo 2016 e per cui è prevista anche una pianificazione per il mezzo web per il periodo 7-27 marzo 2016 – sarebbe attualmente pianificato anche da altre emittenti televisive (RTI, La 7) e sarebbe inoltre in corso anche una campagna sulla carta stampata. Inoltre, si ha evidenza che una campagna di contenuto analogo, promossa dall'Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane (AIDEPI), è stata effettuata sul mezzo stampa già nel corso del 2015.Pag. 260
  In secondo luogo, si pone in evidenza che sia per quanto riguarda la campagna stampa avviata nel corso del 2015 (sopra citata), che per la campagna attualmente in corso di pianificazione non risulta sia stato intrapreso alcun procedimento, tantomeno per presunta pubblicità ingannevole, da parte delle autorità competenti.
  Utile per una valutazione dell'opportunità di trasmettere spot sul prodotto in questione, si segnala che il Ministero della Salute ha recentemente (25 febbraio u.s.) pubblicato il parere dell'Istituto Superiore di Sanità che indica, tra l'altro, che «Non ci sono evidenze dirette nella letteratura scientifica che l'olio di palma, come fonte di acidi grassi saturi, abbia un effetto diverso sul rischio cardiovascolare rispetto agli altri grassi con simile composizione percentuale di grassi saturi e mono/poliinsaturi, quali, ad esempio, il burro. Il minor effetto di altri grassi vegetali, come ad esempio l'olio di girasole, nel modificare l'assetto lipidico plasmatico è dovuto al minor apporto di acidi grassi saturi e al contemporaneo maggior apporto di polinsaturi. A ulteriore riprova che gli effetti sulla salute dell'olio di palma sono legati alla sua composizione in acidi grassi, si osserva che il suo consumo non è correlato all'aumento di fattori di rischio per malattie cardiovascolari nei soggetti normo-colesterolemici, normopeso, giovani e che assumano contemporaneamente le quantità adeguate di polinsaturi. È altresì evidente, per le stesse ragioni, che fasce di popolazione quali bambini, anziani, dislipidemici, obesi, pazienti con pregressi eventi cardiovascolari, ipertesi possano presentare una maggiore vulnerabilità rispetto alla popolazione generale. Per tale ragione, nel contesto di un regime dietetico vario e bilanciato, comprendente alimenti naturalmente contenenti acidi grassi saturi (carne, latticini, uova), occorre ribadire la necessità di contenere il consumo di alimenti apportatori di elevate quantità di grassi saturi i quali, nelle stime di assunzione formulate nel presente parere, appaiono moderatamente in eccesso nella dieta delle fasce più giovani della popolazione italiana». Come si può vedere sul sito del Ministero
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2481_allegato.pdf.
  Da ultimo, come ulteriori elementi di analisi si apprende dal sito dell'Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile www.oliopalmasostenibile.it che:
  L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile è stata costituita a fine ottobre 2015 da un gruppo di Aziende e Associazioni attive in vari settori merceologici nei quali viene utilizzato olio di palma, con l'obiettivo di essere un punto di raccordo utile a promuovere attivamente la cultura della sostenibilità di questo prodotto; (...);
  Attualmente fanno parte dell'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile aziende quali: Ferrero S.p.A., Unilever Italy Holdings S.r.l., Nestlé Italiana S.p.A, Unigrà S.r.l. mentre le e seguenti associazioni di categoria al sistema Confindustria aderiscono in qualità di membri associati: AIDEPI (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), ASSITOL (Associazione Italiana dell'Industria Olearia) e le Associazioni Prodotti e Preparazioni alimentari aderenti ad AIIPA (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari);
  In quest'ottica, l'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile – insieme a numerose altre alleanze nazionali europee – ha sottoscritto la dichiarazione «100 per cento Sustainable Palm Oil Supply Chain in Europe by 2020» in occasione della Conferenza di Amsterdam del 7 dicembre 2015 (EU and Global Value Chains) organizzata dal Governo Olandese in vista del semestre di Presidenza Olandese dell'Unione Europea. In questo modo, L'Unione Italiana per l'Olio di Palma Sostenibile ha dato un primo segnale forte ai propri interlocutori, confermando il proprio impegno a lavorare con le principali organizzazioni europee del settore privato per promuovere l'impiego di olio di palma sostenibile in tutti i processi industriali.