CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento (nuovo testo C. 2212).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2212, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;
   osservato che, ai sensi dell'articolo 1, l'obiettivo del provvedimento è quello di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;
   considerato che, sulla base dell'articolo 3, le regioni hanno il compito di individuare gli enti di governo di ambiti ottimali, sulla base dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, ai quali è affidato il compito dell'organizzazione del servizio idrico integrato;
   rilevato che, sulla base del comma 4 del medesimo articolo 3, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11;
   evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, ed è prevista l'individuazione di ulteriori soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
   considerato che l'articolo 11 prevede l'obbligo per lo Stato e per gli enti locali di garantire massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, introducendo forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, e dispone che le regioni siano tenute a definire le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.