CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Licenza di pesca).

  1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
  2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
  4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.
9. 01. Oliverio.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Pesca del tonno rosso).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento.
  2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario Pag. 145attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
28. 01. Venittelli.