CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. Atto n. 270.

PROPOSTA DI PARERE

  La X Commissione,

   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Atto n. 270);
   osservato che gli obiettivi del provvedimento, in linea con la nuova direttiva 2014/29/UE, sono volti a conseguire:
    il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di recipienti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
    la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori;
    una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità che assumono un ruolo incisivo nella realizzazione di un mercato sicuro;
    tenuto conto degli effetti innovativi del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme generali di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai Paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE, recepiti nella modificazione apportata all'articolo 4 del decreto legislativo n. 311/1991;
    rilevato che lo schema di decreto in esame fa riferimento a una normativa tecnica settoriale e che la valutazione della Commissione deve necessariamente limitarsi alla constatazione di una coerenza delle disposizioni relative ai recipienti semplici a pressioni con il quadro normativo europeo;
    osservato infine che la relazione illustrativa (prevista dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012) alla legge di delegazione europea 2014 non dà conto delle motivazioni della richiesta del parere parlamentare relativamente allo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE, inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione,
  delibera di esprimere

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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo, per il futuro, di prevedere che la relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea chiarisca le motivazioni della richiesta di parere parlamentare su schemi di atti normativi di recepimento di direttive europee recanti disposizioni tecniche e settoriali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 7, lettera a), della legge n. 234 del 2012.

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ALLEGATO 2

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il testo del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» (C. 3606);
   rammentato che il provvedimento in argomento è suddiviso in quattro capi concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III), disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV);
   sottolineato che la riforma del settore bancario cooperativo – di cui al capo I del provvedimento – è motivata dal fatto che tale settore «potrebbe dunque presentare – come si legge in sede di relazione di accompagnamento – oltre a esigenze di razionalizzazione della governance, anche esigenze di stabilità nel suo complesso e di rafforzamento patrimoniale a livello di singole banche di credito cooperativo (BCC) che potrebbero trovare ostacolo in alcuni tratti costitutivi della forma giuridica cooperativa in quanto tale (tra cui la ristrettezza della base sociale, i limiti al possesso azionario del socio, il voto capitario)», e che, pertanto, «principio cardine» della riforma «è che – come ancora si legge in sede di relazione di accompagnamento – l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni», peraltro senza che ciò alteri «la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente»;
   sottolineato altresì che la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) – di cui al capo II del provvedimento – ha lo scopo «di favorire – come annota la relazione di accompagnamento – lo sviluppo del mercato italiano dei “non performing loans” (NPL), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato», fermo restando che la suddetta garanzia potrà essere rilasciata solo a favore dei detentori di titoli senior con rating non inferiore all'ultimo gradino della scala di valutazione del merito di credito investment grade, e che il prezzo della garanzia assumerà a riferimento i credit default swap di società italiane con livelli di rischio corrispondenti a quello dei titoli senior;
   richiamate, inoltre, le disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi – di cui al capo III del provvedimento – con Pag. 116cui si dispone l'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi (articolo 14), si disciplina il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione (articolo 15), si modifica la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16);
   richiamate, infine, le disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio – di cui al capo IV del provvedimento – con cui, all'articolo 17, si disciplina «l'attività di concessione di crediti – annota la relazione di accompagnamento – svolta in Italia da fondi di investimento alternativi (FIA), istituiti in Italia (FIA italiani) o presso Stati membri dell'Unione europea (FIA UE)», escludendo l'ambito di attività del credito al consumo, disponendo l'applicazione delle norme del TUF ai FIA italiani che concedono crediti, stabilendo – per i FIA UE che operino concessione diretta di crediti in Italia – procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali, assoggettando FIA italiani e FIA UE alle norme sulla trasparenza del TUB, e tutto ciò nel convincimento che la mancanza «di una disciplina nazionale organica e completa in materia – come conclude la relazione di accompagnamento – impedisce tra l'altro alle imprese italiane di far ricorso a un importante canale di finanziamento alternativo a quello bancario rappresentato dai fondi di credito esteri che, nell'incertezza sul quadro giuridico di riferimento, non operano nel nostro Paese»;
   ravvisata – in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di prevedere – fermo restando il valore generale dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), laddove dispone che la maggioranza del capitale della capogruppo sia detenuta dalle BCC aderenti al gruppo – la possibilità di consentire alle BCC medesime di scendere sotto la soglia di maggioranza, qualora ricorrano necessità patrimoniali tali da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, con cui si dispone, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze «al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo; b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo»;
   ravvisata ancora – sempre in riferimento all'articolo 1, comma 5, recante l'introduzione, nell'ambito del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei nuovi articoli 37-bis e 37-ter in materia di disciplina e di costituzione del gruppo bancario cooperativo – l'opportunità di rivedere la formulazione dell'articolo 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), allo scopo di non limitare – in linea con i principi contabili internazionali (IFRS 10) e ferma restando la motivazione dell'intervento – i poteri della capogruppo in materia di nomina, opposizione alla nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo soltanto a casi eccezionali, e – di conseguenza – positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109, Petrini 1.139, con cui, appunto, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), si dispone la soppressione delle parole: «ed eccezionali»; Pag. 117
   ravvisata inoltre – in riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo e terzo periodo, concernenti la c.d. way-out, cioè la possibilità, per BCC con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di procedere alla trasformazione in società per azioni senza devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la cooperazione ed a fronte del versamento di un'imposta straordinaria pari al 20 per cento delle riserve – l'opportunità di rivedere tale meccanismo – tanto in considerazione di connessi rischi di eccessiva demutualizzazione e di instabilità del settore, quanto in ragione del principio di indivisibilità delle riserve mutualistiche e del possibile conflitto tra regime d'eccezione, tutela costituzionale della cooperazione e normative europee in materia di aiuti di Stato – e, di conseguenza, positivamente valutata l'approvazione da parte della Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo la riformulazione proposta dal relatore – degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, che prevedono termini temporali contenuti (60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) per la facoltà di esercizio della way-out soltanto da parte di BCC che possiedano la richiesta dotazione patrimoniale (in caso di istanza congiunta, posseduta almeno da una delle banche istanti) già a fine esercizio 2015 e che, previo versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20 per cento del patrimonio, conferiscano l'attività bancaria ad una società per azioni, con obbligo per le conferenti di modifica dell'oggetto sociale, di mantenimento delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile e di assicurazione ai soci di «servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la Spa conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza», fermo restando che l'inosservanza di tali obblighi determina la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  valutati altresì positivamente gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito – nella seduta del 16 marzo 2016 e secondo le riformulazioni proposte dal relatore – in materia di gruppi bancari cooperativi costituiti da BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano – con l'inserimento, all'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1, del comma 1-bis – nonché in materia di «fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo», volto a favorire – secondo le disposizioni recate dal nuovo articolo 2-bis – «processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo»,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in riferimento alle disposizioni di cui al capo II (GACS), valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, ai fini dell'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione, strumenti di aggregazione di crediti in sofferenza quali l'acquisto infra-bancario di crediti per la loro successiva cartolarizzazione o la cessione diretta al veicolo da parte di più banche secondo lo schema della cartolarizzazione «multioriginator», nonché di ampliare – secondo lo schema di cui all'emendamento 3.24 presentato dal relatore nella seduta del 16.3.2016 – il perimetro degli intermediari finanziari cedenti crediti in sofferenza suscettibili della concessione della garanzia dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;
   b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15 concernenti il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'attuale previsione di applicazione della norma dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, che non ne consente, dunque, Pag. 118la fruibilità per gli interventi di risoluzione adottati nel novembre 2015;
   c) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 16 concernenti la disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare – secondo lo schema di cui all'emendamento 16.15 presentato dal relatore nella seduta del 16 marzo 2016 – la condizione del ritrasferimento entro un biennio – condizione la cui mancata realizzazione comporta il pagamento delle imposte in misura ordinaria, di interessi moratori e di una sanzione amministrativa del 30 per cento – per gli acquirenti che abbiano i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni «prima casa».

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ALLEGATO 3

5-06626 Mognato: Prosecuzione del programma «Superjet 100» da parte di Finmeccanica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Preliminarmente evidenzio che il 3 Novembre 2015 il CdA di Finmeccanica ha approvato la nuova struttura organizzativa, basata su un modello divisionale «One Company», operativa dal 1o gennaio 2016.
  Tale nuova struttura è articolata in quattro settori (Elicotteri, Aeronautica, Elettronica, Difesa Sistemi di Sicurezza e Spazio) e sette Divisioni (Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Sistemi Avionici e Spaziali, Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale, Sistemi di Difesa, Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni).
  Con il nuovo modello organizzativo della One Company, Finmeccanica è diventata dal 2016 un'unica azienda, con un nuovo sistema di governance che ha superato il precedente modello della holding a capo di società controllate, articolato come già detto, in settori e divisioni operative.
  In tale contesto si confermano le direttrici strategiche ed industriali, ivi comprese le mission individuate per i siti del settore Aeronautico di Finmeccanica in Campania e Puglia, che saranno attribuite alla Divisione Aerostrutture.
  Riguardo tale segmento, il mercato di riferimento risulta essere altamente competitivo in ragione della presenza di importanti player a livello mondiale.
  Riferisce la società Finmeccanica che, a seguito del nuovo piano industriale, l'eventuale riassetto di alcune attività non è mirato ad un impoverimento delle realtà territoriali, bensì a creare le condizioni per un loro effettivo rilancio e rafforzamento, salvaguardando le competenze specifiche.
  In questo contesto nel particolare di quanto richiesto nell'atto in discussione, il sito di Venezia Tessera rappresenta un presidio produttivo di Finmeccanica dedicato attualmente ai Settori Aeronautica ed Elicotteri.
  Relativamente al Settore Aeronautica Finmeccanica ha informato che presso il sito di Tessera sono in chiusura le attività di revisione e trasformazioni dei velivoli.
  Il Piano Industriale del 2011 firmato dall'allora Alenia Aeronautica con le organizzazioni sindacali prevedeva già la chiusura delle attività per fine 2013. Attività addizionali hanno permesso di rimandare la chiusura a fine 2015. A partire da gennaio 2016, circa 130 addetti sono senza attività e si sta valutando la possibilità di applicare gli ammortizzatori sociali più idonei legati alla chiusura del sito, atti a mitigare gli impatti sociali.
  La società sta altresì valutando la ricerca di imprenditori e/o partner interessati a installare attività manutentive in campo aeronautico che potrebbero assorbire una quota del personale dell'impianto.
  Per quanto riguarda Superjet International che, come noto agli interroganti, è una joint venture italo-russa costituita da Finmeccanica-Alenia Aermacchi e Sukhoi finalizzata alla commercializzazione ed al supporto del velivolo regionale SSJ100 ai Clienti Occidentali, Finmeccanica ha informato che sono in corso trattative con il partner russo per rivedere i termini della collaborazione, all'esito delle quali saranno ridefiniti gli aspetti industriali e di business.Pag. 120
  Relativamente invece al Settore Elicotteri sul sito si svolgono le attività relative al Montaggio Finale degli elicotteri NH90, che garantiranno continuità nei carichi di lavoro ancora per qualche anno.
  Il Governo, in qualità di azionista di riferimento di Finmeccanica, nell'ambito delle proprie competenze, porrà in essere ogni iniziativa e vigilerà affinché il nuovo modello di organizzazione della società, vada nella direzione dello sviluppo e del rilancio produttivo dei settori costituenti una risorsa strategica e irrinunciabile per l'intero Paese.

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ALLEGATO 4

5-06821 Zappulla: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.
5-06842 Ferrara: Questioni relative alla possibile cessione di Versalis da parte di ENI.
5-07361 Paglia: Ipotesi di cessione della partecipazione di controllo di ENI in Versalis.
5-07849 Ricciatti: Continuità produttiva e occupazionale del gruppo Versalis e dell'indotto.
5-08102 Guidesi: Strategie di ENI nel settore dell'industria chimica italiana.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente agli atti in esame aventi tutti il medesimo argomento.
  Per il Governo la chimica è certamente una filiera strategica che va non solo mantenuta ma anche potenziata.
  Proprio per questo motivo stiamo seguendo con grande attenzione i piani di ENI e di Versalis, al fine di perseguire lo sviluppo di lungo periodo non solo dell'azienda in questione ma di tutto il settore e di tutto l'indotto che naturalmente gravita attorno a questo importante asse strategico.
  La vicenda si colloca in uno scenario internazionale del settore della chimica in cui i fattori che maggiormente favoriscono la competitività globale, ossia il basso costo delle materie prime, l'accesso a mercati in fase di crescita economica e la disponibilità di tecnologie adeguate, sono tutti attualmente presenti in alcuni Paesi (Stati Uniti e Paesi nel Golfo Persico), che hanno così visto crescere i relativi ambiti industriali.
  Lo svantaggio dell'Europa nella chimica di base, che si è ridotto nel breve termine grazie alla contrazione del prezzo del petrolio e a dinamiche di cambio favorevole, è ancora ampio e strutturale.
  Si è così affermata l'importanza delle partnership che favoriscono sia lo scambio tecnologico e la possibilità di ingresso in altri mercati, sia il superamento di limiti strutturali e finanziari per sostenere gli enormi investimenti necessari.
  Al riguardo non si può non evidenziare il caso della recente fusione tra la Dow Chemical e la Dupont che darà vita ad un colosso del settore da 130 miliardi di dollari di capitalizzazione e 90 miliardi di dollari di fatturato annuale.
  In questo quadro, l'intento del Governo è quello di promuovere la qualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, favorendo, in un'ottica di sostenibilità ambientale, il consolidamento della petrolchimica presente, lo sviluppo delle specialità e l'insediamento in queste aree di nuove attività produttive di filiera e, comunque, ad elevato contenuto innovativo.
  Richiamo, a tale riguardo, i progetti di investimento contenuti nei protocolli sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo Pag. 122economico per il polo petrolchimico di Porto Torres e per quello di Gela e l'Accordo di programma per Porto Marghera, che pongono una particolare attenzione anche alle produzioni chimiche bio based (la cosiddetta chimica verde), basate sull'utilizzo di biomasse.
  Per quanto riguarda, nello specifico la vicenda ENI-Versalis, segnalo che il 12 gennaio c’è stato un incontro con i vertici delle due società, alla presenza dei sindacati confederali e dei chimici, al quale è seguito, al Ministero dello sviluppo economico, un tavolo presieduto dal Ministro Federica Guidi, insieme ai Presidenti e agli Assessori delle Regioni coinvolte nei piani di ristrutturazione (Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Veneto, Sicilia e Sardegna).
  In quella sede l'amministratore delegato di Versalis ha illustrato anche le prospettive dell'azienda alla luce della recente evoluzione del settore.
  Il piano, predisposto dall'azienda, verte principalmente su tre pilastri:
   l'ottimizzazione delle piattaforme produttive;
   la riallocazione del portafoglio su prodotti a maggior valore aggiunto e nuovi prodotti, inclusa naturalmente la «chimica verde»;
   lo sviluppo del business a livello internazionale.

  Le prime fasi di attuazione di questo Piano hanno già dato buoni risultati.
  Tuttavia è necessario un forte supporto di capitale che consenta di assicurare gli investimenti (pari a circa 1,2 miliardi di euro) previsti da questo piano quinquennale.
  Nelle attuali condizioni di mercato petrolifero, quindi, la società ha la necessità di individuare un partner industriale con cui sviluppare sinergie e proseguire il percorso di crescita internazionale.
  Nell'ambito di questo processo il Governo ha avuto modo di incontrare il fondo statunitense SK Capital, interessato all'acquisizione di una partecipazione in Versalis. Il Fondo ha in portafoglio un pool di aziende che generano nove miliardi di dollari di ricavi, con novemila dipendenti e oltre cento impianti produttivi in 32 Paesi.
  Il fondo è specializzato nel settore della chimica, biochimica, igiene ambientale e sanità e non ha mai venduto fino a oggi le attività che ha acquisito. Al momento, comunque, non esiste alcuna operazione già conclusa. Sono in corso ancora alcune valutazioni finalizzate a garantire le migliori prospettive future di Versalis.
  Il Ministero dello sviluppo economico, pertanto, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le parti e i territori interessati, continuerà a lavorare con l'obiettivo di valutare il mantenimento e valorizzare il rilancio delle attività oggi esistenti in Versalis e il mantenimento della chimica nel nostro Paese, in ragione della strategicità che riveste per l'Italia tale comparto.

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ALLEGATO 5

5-07003 Lodolini: Piano di risanamento e di rilancio della società Saipem.
5-07154 Ricciatti: Coerenza delle scelte strategiche dei vertici delle società ENI e Saipem rispetto alla politica industriale del Governo.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

  Si risponde congiuntamente agli atti in esame trattando gli stessi il medesimo argomento.
  In relazione a quanto riportato dagli on.li Interroganti occorre premettere che a seguito del mutato assetto societario che ha portato Saipem ad uscire dal perimetro di ENI Spa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto una serie di dati informativi che si illustrano di seguito.
  Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil & gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde.
  Come riferito dagli onorevoli, il 27-28 ottobre 2015, la società ha annunciato una nuova strategia, volta a consolidare la leadership dell'azienda in un contesto di mercato negativo.
  Tra gli elementi di questa strategia la citata società ha evidenziato:
   un piano di razionalizzazione che ha l'obiettivo di conseguire ottimizzazioni cumulate per euro 1,5 miliardi nel periodo 2015-2017;
   un processo, recentemente conclusosi, di consolidamento della struttura patrimoniale, che comprende un aumento di capitale di euro 3,5 miliardi, ed il rifinanziamento del debito residuo.

  In occasione della presentazione del Piano Strategico è stato annunciato da Eni – fino ad allora azionista di riferimento di Saipem con il 42,9 per cento delle azioni – la cessione al Fondo Strategico Italiano (CDP) del 12,5 per cento di tali quote e la contestuale costituzione di un patto di controllo fra il Fondo e la stessa Eni. Tale operazione si è recentemente conclusa.
  Riguardo alle attività della società in Italia e alle conseguenti preoccupazioni espresse dagli On.li Interroganti per le possibili ripercussioni sui livelli occupazionali, segnalo che l'azienda alla quale si è provveduto a chiedere informazioni espressamente, ha precisato che il piano di razionalizzazione non avrà impatti significativi sull'occupazione italiana.
  Nello specifico Saipem ha evidenziato:
   di ritenere Fano un centro di eccellenza ingegneristica di primaria importanza per lo svolgimento di tutte le attività di Saipem nel mondo, assolutamente da preservare;
   di aver trasferito il ramo d'azienda costituito dai centri di esecuzione progetti di Vibo Valentia e Roma a Tecnomare (Eni), in quanto le risorse operanti nei centri erano impegnate in buona parte su progetti per Eni;
   di continuare ad operare per cercare di assicurarsi commesse e per poter alimentare il lavoro dei propri siti di costruzione fra i quali Arbatax risulta particolarmente importante sia per la collocazione geografica relativamente al Mare del Nord, sia per l'alta specializzazione e professionalità dei lavoratori ivi impiegati.Pag. 124
  Per quanto di competenza, il Ministero dello Sviluppo Economico segue già con particolare attenzione la situazione di tutti i siti, non solo quelli di particolare interesse per il Ministero dello Sviluppo Economico, ossia quelli della raffinazione e della distribuzione dei prodotti petroliferi, ma, monitora costantemente l'evoluzione del rispetto dei protocolli d'intesa (Gela e Porto Marghera) in modo da agevolare e favorire le condizioni per un rilancio dei siti stessi.

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ALLEGATO 6

5-07078 Crippa: Sospensione degli incentivi per alcune tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Si premette che il processo di adeguamento degli impianti fotovoltaici aventi potenza compresa fra i 6 kW e 50 kW ha avuto inizio nel 2012 ed è nato dall'esigenza di garantire l'esercizio in sicurezza della rete elettrica a seguito della vertiginosa crescita delle installazioni di impianti fotovoltaici registrata in quegli anni e delle conseguenti difficoltà segnalate, da Terna, all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico e al Ministero dello Sviluppo Economico.
  Analoghi processi hanno avuto luogo in tutta Europa. L'associazione dei gestori di rete europea (ENTSO-E), già nel 2011, aveva evidenziato al Commissario all'energia della Commissione Europea che l'incremento di generazione fotovoltaica avrebbe potuto provocare criticità nell'esercizio in sicurezza dei sistemi elettrici nazionali, qualora non si fossero modificate le normative nazionali in merito agli standard di connessione di tali impianti.
  Pertanto, al fine di garantire sicurezza alla rete e, al contempo, dare spazio all'ingresso di ulteriore produzione da fonti rinnovabili, l'Italia ha adottato le opportune disposizioni in materia. In particolare, dapprima, nel decreto interministeriale 5 maggio 2011, è stato previsto che tutti gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 dovessero essere in grado di prestare determinati servizi di rete secondo modalità definite dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
  Successivamente, il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha previsto che l'Autorità definisse modalità e tempi affinché gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio prima del 30 giugno 2012, venissero ammodernati al fine di prestare i servizi di rete necessari a garantirne la sicurezza.
  L'Autorità è quindi intervenuta con deliberazione 84/2012/R/eel dell'8 marzo 2012 in attuazione del decreto interministeriale 5 maggio 2011, prevedendo modalità e tempi di adeguamento per l'ammodernamento degli impianti di potenza superiore a 50 kW (c'era tempo fino al 31 Marzo 2013).
  Successivamente, la stessa Autorità ha adottato la deliberazione 243/2013/R/eel del 6 giugno 2013 con cui ha proseguito, in attuazione del citato decreto interministeriale 5 luglio 2012, il processo di adeguamento dei vecchi impianti, definendo tempi e modalità nel caso di impianti di potenza fino a 50 kW entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. Si tratta dell'insieme di impianti di cui chiede riscontro l'onorevole interrogante.
  Nello specifico, i produttori erano tenuti ad adeguare:
   a) entro il 30 giugno 2014, gli impianti di potenza compresa fra 20 e 50kW;
   b) entro il 30 aprile 2015, gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW.

  Dalla procedura di adeguamento sono stati esclusi gli impianti di potenza fino a 6 kW connessi alle reti di bassa tensione poiché per tali impianti, molto numerosi e tipicamente nella titolarità di utenze domestiche, vi erano maggiori difficoltà di adeguamento ed al contempo erano poco rappresentativi in termini di potenza complessivamente installata.Pag. 126
  Si precisa quindi che sono stati interessati dalla sospensione solo coloro che, nonostante l'ampio preavviso, non hanno adeguato gli impianti negli ampi tempi previsti: 1 anno circa per gli impianti da 20 a 50 kW e 2 anni circa per gli impianti da 6 a 20 kW.
  Solo in questi casi di ritardo da parte degli operatori è stato previsto il sopralluogo del distributore, da effettuare entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inoltrata dal produttore, per riattivare l'erogazione degli incentivi.
  In ogni caso sono stati acquisiti elementi dall'Autorità, soggetto deputato al controllo del processo e all'eventuale irrogazione di sanzioni, e da Enel Distribuzione, che hanno dato i seguenti risultati:
   l'Autorità non ha ad oggi alcuna segnalazione o procedimento contro i ritardi dei gestori di rete, né a seguito di segnalazioni di singoli produttori né a seguito di documentazione presentata da associazioni di categoria;
   Enel Distribuzione ha comunicato che il tempo medio di attesa per i sopralluoghi effettuati, in caso di corretta e completa documentazione, è stato di 32 giorni lavorativi, e quindi inferiore ai 40 a disposizione, e che, con cadenza settimanale, la stessa Enel Distribuzione comunica al GSE il dettaglio degli impianti per i quali è possibile ripristinare l'erogazione dell'incentivo a seguito dell'esito positivo del sopralluogo.

  In merito, infine, all'ultima osservazione circa l'effetto negativo di scadenze massive, si ritiene che il quadro fornito possa chiarire la questione: il processo di adeguamento, infatti, è stato previsto da una norma del 2012, è stato scaglionato negli anni proprio per evitare gli effetti massivi evocati, sono stati previsti termini ampi, differenziati per ciascuna categoria e crescenti al diminuire della taglia dell'impianto.
  Sarà, comunque, cura del Ministero continuare a verificare anche in futuro l'eventuale insorgenza di casi problematici che vengano segnalati all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico quale soggetto deputato al controllo del processo di adeguamento.

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ALLEGATO 7

5-07326 Fassina: Prospettive produttive e occupazionali del sito industriale Elettrocarbonium di Narni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  A seguito della comunicazione della multinazionale tedesca SGL Carbon della cessazione dell'attività dello stabilimento di Narni, il Ministero dello sviluppo economico ha aperto nel corso dell'anno 2014 un tavolo di confronto finalizzato a ricercare una soluzione diversa dalla mera liquidazione dello stabilimento.
  Tale vicenda ha suscitato una forte tensione nel territorio per il venir meno di oltre 110 posti di lavoro che si sarebbero sommati a quelli delle numerose aziende in difficoltà.
  Dopo un difficile confronto, nell'ambito del quale sono state monitorate alcune manifestazioni di interesse, si è intesa individuare una soluzione che prevedeva la cessione degli immobili e degli impianti del sito produttivo di Narni ad un imprenditore che, pur non operando direttamente nel settore, aveva dato garanzia di immediata continuità produttiva.
  Tuttavia, come noto, negli ultimi mesi sono sorte problematiche di varia natura che il Ministero dello sviluppo economico, in accordo con la Regione Umbria e il Comune di Narni, sta cercando di affrontare per evitare la chiusura dello stabilimento.
  Nello specifico dell'Elettrocarbonium Srl le problematiche attengono soprattutto la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per garantire una produzione che necessita di capitale circolante molto consistente soprattutto se paragonato ai volumi produttivi. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha seguito con grande impegno tale crisi e nel corso dell'ultimo incontro del 4 marzo scorso, tenutosi presso lo stesso Ministero, che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Umbria, del sindaco di Narni e delle Organizzazioni Sindacali, le parti hanno convenuto tale cronoprogramma: se entro l'11 marzo 2016 non fosse stata trovata un'intesa tra le due aziende per garantire la continuità produttiva del sito, sarebbe stato convocato presso il Ministero dello sviluppo economico un confronto con i vertici tedeschi di SGL Group.
  Lo scorso 14 marzo, infatti, a seguito della comunicazione di rottura delle trattative tra le due società da parte del liquidatore della SGL Carbon, gli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico hanno inviato all'amministratore delegato di SGL Group una richiesta di incontro urgente.
  Come si evince, in quanto detto, l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico in questa vicenda è massimo e si sta operando per ricercare, nel breve periodo, possibili soluzioni al fine di favorire la ripresa produttiva del sito di Narni.