CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3. 24 del Relatore

  Sopprimere la lettera a).
0. 3. 24. 1. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 20 anni.
0. 3. 24. 2. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a) dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: da almeno 15 anni.
0. 3. 24. 3. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a), sostituire le parole: 106 con le seguenti: 111.
0. 3. 24. 4. Villarosa.

  Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e confidi.
0. 3. 24. 5. Villarosa.

  Alla lettera a) prima delle parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
0. 3. 24. 6. Villarosa.

  Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti riferiti a persone fisiche o giuridiche non iscritti come inadempienti nei sistemi di informazioni creditizie.
0. 3. 24. 7. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti di importo inferiore ai 100.000 euro.
0. 3. 24. 8. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a) dopo le parole: (di seguito società cedenti) inserire le seguenti: limitatamente ai crediti coperti da garanzia reale.
0. 3. 24. 9. Pesco, Alberti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche, inserire seguenti: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (di seguito «società cedenti»);Pag. 62
   b) al comma 3, sostituire le parole: nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 con le seguenti: nella decisione della Commissione europea.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro, con le seguenti: 120 milioni di euro.
3. 24. Il Relatore.

ART. 4.

Subemendamenti all'emendamento 4. 13 del Relatore

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) alla lettera a) sostituire le parole da «non superiore» fino alla fine con le seguenti: «non inferiore al loro valore di mercato al momento della cessione»;.
0. 4. 13. 1. Busin.

  Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
0. 4. 13. 2. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.
0. 4. 13. 3. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a), sostituire le parole: valore contabile netto alla data della cessione con le seguenti: al valore di mercato.
0. 4. 13. 4. Villarosa.

  Alla lettera a), dopo le parole: alla data della cessione inserire le seguenti: mentre nel caso in cui vi siano state rettifiche nella valutazione delle sofferenze nell'anno in corso si utilizza il valore netto di bilancio.
0. 4. 13. 5. Villarosa.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: valore netto di bilancio con le seguenti: valore contabile netto alla data della cessione;
   b) alla lettera d), sostituire la parola: antergate con le seguenti: possono essere antergate;
   c) alla lettera f), dopo le parole: interessi sui Titoli inserire la seguente: senior.
4. 13. Il Relatore.

ART. 5.

Subemendamenti all'emendamento 5. 3 del Relatore

  Sopprimere la lettera a).
0. 5. 3. 1. Pesco, Alberti.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Le società di rating non devono avere alcun genere di rapporto lavorativo, conflitto di interessi, e partecipazioni sociali con le società cedenti. La violazione della presente disposizione implica la nullità del contratto.
0. 5. 3. 2. Villarosa.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La società che effettua rating debba essere scelta tra le società accreditate presso la Banca centrale europea al 1o gennaio 2016 che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
0. 5. 3. 3. Villarosa.

Pag. 63

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: La società che effettua rating deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
0. 5. 3. 4. Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo e terzo periodo sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente:
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.
5. 3. Il Relatore.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, con le seguenti: al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
6. 2. Il Relatore.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: NPLs Servicer con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
7. 2. Il Governo.

ART. 8.

  Sopprimere la lettera a).
0. 8. 5. 1. Pesco, Alberti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente;
   b) al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.
8. 5. Il Relatore.

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.
10. 3. Il Relatore.

ART. 11.

  Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti: in modo esclusivo senza aggiunta di oneri, spese e interessi.
0. 11. 2. 1. Pesco, Alberti.

  Alla lettera a), prima delle parole: non pagato inserire le seguenti:, solo dopo aver svolto le dovute istruttorie di verifica.
0. 11. 2. 2. Pesco, Alberti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente Pag. 64previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;
   b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.
11. 2. Il Relatore.

ART. 16.

  Sopprimere la lettera a).
0. 16. 15. 1. Colletti.

  Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 1, sopprimere le parole da «emessi nell'ambito» fino a: «16 marzo 1942, n. 267» e sopprimere dalle parole: «a condizione che» fino a fine;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   b) al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo:
Ai restanti oneri, pari a 1.280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
0. 16. 15. 2. Busin, Guidesi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 1 dopo la parola: «emessi» inserire le seguenti: «, a favore di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività,».

  Conseguentemente al medesimo comma 1, in fondo, le parole: intende trasferirli entro due anni sono sostituite dalle seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;
   2) alla lettera b), sostituire le parole: dopo il comma 2 inserire il seguente con le seguenti: il comma 2 e sostituito dal seguente: 2.
0. 16. 15. 3. Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

  Sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 1 è soppresso.
0. 16. 15. 4. Colletti.

  Alla lettera a), dopo le parole: attività d'impresa, inserire le seguenti:, e sostituire le parole «dichiari che intende trasferirli entro due anni» con le seguenti: «dichiari che intende trasferirli dopo dieci anni» e il comma 2 sostituito dal seguente:
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  Conseguentemente alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di Pag. 65acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota sono sostituite dalle seguenti: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
0. 16. 15. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Alla lettera a), dopo le parole:, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa inserire le seguenti: e che provvedono alla riqualificazione energetica degli immobili qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il mancato rispetto dei limiti di legge.
0. 16. 15. 6. Alberti, Pesco.

  Alla lettera a), dopo la parola: d'impresa inserire le seguenti: nonché a favore di persone fisiche.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
0. 16. 15. 7. Colletti.

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione, In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  2-ter. I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso Art. 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 e sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.
0. 16. 15. 8. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 300 euro.
0. 16. 15. 9. Villarosa.

Pag. 66

  Alla lettera b), comma 2-bis, sostituire la parola: 200 con la seguente: 100.

  Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole: 2.320 milioni di euro con le seguenti: 2.420 milioni di euro.
0. 16. 15. 10. Villarosa.

  Alla lettera b), comma 2-bis, sopprimere le parole: sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
0. 16. 15. 11. Colletti.

  Alla lettera b), comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 inserire le seguenti: e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione e sostituire le parole: In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota con le seguenti: In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
0. 16. 15. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Alla lettera b) dopo le parole: n. 131 inserire le seguenti: ovvero qualora il compratore utilizzi l'immobile esclusivamente per la propria attività professionale, commerciale o produttiva.
0. 16. 15. 13. Colletti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: emessi inserire le seguenti:, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
16. 15. Il Relatore.

ART. 17.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Assegni bancari).

  1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente: “3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;”».
17. 08. Il Relatore.

Pag. 67

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato «CDP S.p.A. – gestione separata», al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.
17. 09. Il Governo.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Strumenti bancari di pagamento).

  1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
17. 010. Il Relatore.

Pag. 68

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche inserire le seguenti: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (di seguito «società cedenti»);
   b) al comma 3, sostituire le parole: nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1 con le seguenti: nella decisione della Commissione europea.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
3. 24. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: valore netto di bilancio con le seguenti: valore contabile netto alla data della cessione;
   b) alla lettera d), sostituire la parola: antergate con le seguenti: possono essere antergate;
   c) alla lettera f), dopo le parole: interessi sui Titoli inserire la seguente: senior.
4. 13. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, secondo e terzo periodo, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente:
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.»
5. 3. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni con le seguenti: al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita Pag. 69ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
6. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole NPLs Servicer con le seguenti: soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti;
   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Può essere previsto che i pagamenti previsti al comma 1, numeri 2) e 5), possano essere condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti ovvero possano essere, al ricorrere di determinate condizioni, postergati al completo rimborso del capitale dei Titoli senior».
7. 2. Il Governo.
(Approvato)

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente;
   b) al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.
8. 5. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.
10. 3. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 11.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;
   b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.
11. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).

  1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1».
13. 01. Causi.
(Approvato)

ART. 14.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti Pag. 70a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.
14. 1. Causi.
(Approvato)

ART. 16.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: emessi inserire le seguenti: , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
16. 15. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
   b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio.
17. 07. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Losacco, Barbanti, Sani.
(Approvato)

Pag. 71

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Assegni bancari).

  1. All'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) l'articolo 45, primo comma, numero 3), è sostituito dal seguente:
   «3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti;»
17. 08. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato “CDP S.p.A. – gestione separata”, al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.».
17. 09. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Strumenti bancari di pagamento).

  1. L'articolo 202, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.
17. 010. Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo.

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole: , sono introdotte sono sostituite dalle seguenti: sono inserite;
   al comma 5:
    all'alinea, le parole: Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono introdotti sono sostituite dalle seguenti: Nella sezione II del capo V del titolo II del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37 sono inseriti;
    al capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera a), le parole: è attribuita sono sostituite dalle seguenti: sono attribuiti;
    al comma 7, lettera b), le parole: all'articolo 150-bis, comma 1, sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 150-bis, comma 1.

  All'articolo 2:
   al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, del presente articolo;
   la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS).

  All'articolo 4:
   al comma 1, alinea, la parola: cartolarizzazioni è sostituita dalla seguente: cartolarizzazione.

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole: Regolamento (UE) 1060/2009 sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,;
   al comma 2, le parole: Regolamento (UE) sono sostituite dalle seguenti: regolamento (CE) n..

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    all'alinea, la parola: impiegati è sostituita dalla seguente: impiegate;
    al numero 3), dopo le parole: all'articolo 4, sono inserite le seguenti: comma 1,.

  All'articolo 9:
   al comma 2, terzo periodo, le parole: sopra indicati sono sostituite dalle seguenti: indicati al comma 1;
   al comma 3, lettera a), le parole: alla media dei prezzi giornalieri sono sostituite dalle seguenti: come la media dei prezzi giornalieri.

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: Ministro dell'economia e finanze sono sostituite dalle seguenti: Ministro dell'economia e delle finanze.

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  All'articolo 11:
   al comma 1, le parole: in concerto, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: di concerto;
   al comma 3, le parole: di cui all'articolo 10 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 12.

  All'articolo 13:
   al comma 1, dopo le parole: del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, sono inserite le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;
   al comma 2: sostituire le parole: dalla data di conversione del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  All'articolo 14:
   al comma 1, capoverso, primo periodo, le parole: in quanto escluse sono sostituite dalle seguenti: in quanto esclusi e le parole: all'articolo 70 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 70 e seguenti;
   al comma 2, secondo periodo, le parole: come modificato sono sostituite dalla seguente: introdotto.

  All'articolo 15:
   nella rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: ente ponte, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: ente-ponte.

  All'articolo 16:
   al comma 3, la parola: provvedimento è sostituita dalla seguente: decreto;
   al comma 5, la parola: modificata è sostituita dalla seguente: modificato.

  All'allegato 1:
   al numero 1), dopo le parole: INTESA SANPAOLO è inserita la seguente: SPA.

  All'allegato 2:
   al numero (7), dopo le parole: Secondo quanto è inserita la seguente: previsto;
   al numero (11), le parole: del punto (8) e (9), sono sostituite dalle seguenti: dei punti (8) e (9).