CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 281).

  PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 281);
   considerato che il provvedimento dà attuazione all'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, ai sensi del quale, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 150, è adottato lo Statuto dell'ANPAL, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti in via generale per gli statuti delle agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
   rilevato che l'adozione dello Statuto rappresenta una nuova tappa nel percorso volto a consentire l'avvio delle attività della nuova Agenzia, che fa seguito all'adozione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266), sul quale la XI Commissione ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta del 15 marzo 2016;
   segnalata l'opportunità che, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il Governo tenga in debita considerazione i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;
   osservato che, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo, l'articolo 1 dello schema di Statuto, allegato al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che l'ANPAL abbia personalità giuridica di diritto pubblico, sia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio e sia è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti;
   considerato che l'articolo 4 dello schema di Statuto rinvia la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli organi e delle strutture, nonché dell'amministrazione e della contabilità dell'ANPAL a successivi regolamenti dell'Agenzia, da adottare sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;
   osservato che, nel suo parere sul provvedimento, il Consiglio di Stato ha rilevato come tale disposizione prevede, in sostanza, un ruolo consultivo del Ministro vigilante rispetto ai regolamenti di organizzazione e di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia, in luogo del più penetrante potere di approvazione previsto Pag. 138dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
   rilevato che, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, lo Statuto disciplina le competenze degli organi dell'Agenzia, identificati dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di vigilanza e nel collegio dei revisori;
   evidenziato che l'articolo 5, comma 5, quarto periodo, prevede che il compenso dei componenti del collegio dei revisori dell'Agenzia sia determinato con decreto interministeriale a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello Stato, mentre, nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria, sembrerebbe più opportuno fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dal comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo 5 per il compenso dei consiglieri di amministrazione;
   osservato che, con riferimento all'articolo 10 dello schema di Statuto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato la presenza di disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa di rango primario, segnalando l'opportunità di risolvere la discrasia attraverso un esplicito richiamo alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   considerato che l'articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell'Agenzia;
   rilevata l'esigenza che, con riferimento all'attribuzione all'ANPAL, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f) delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sia previsto un richiamo espresso alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi della quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del medesimo Fondo di rotazione, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia;
   segnalata la necessità che, per poter svolgere in modo appropriato il ruolo di cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro, ad essa affidato dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile, che le consenta di programmare in modo efficiente le proprie attività sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   osservato che l'articolo 17 stabilisce che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia possa prevedere, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione;
   considerato che, sul punto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato che tale decreto di trasferimento di risorse ha essenzialmente il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non quello di definire, seppure in via transitoria, l'organizzazione dell'Agenzia, sicché l'intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia;
   ricordato che la Commissione, nel parere espresso sul citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), che disciplina il trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL Pag. 139all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha invitato il Governo a considerare l'opportunità di sopprimere l'articolo 10, che regolamenta in via di prima applicazione l'organizzazione dell'ANPAL, prevedendo, in particolare, la temporanea organizzazione dell'Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si raccomanda al Governo, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, di adeguare il testo del provvedimento alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all'articolo 10 dello Statuto;
   all'articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto si valuti l'opportunità di sostituire le parole: »senza ulteriori oneri a carico dello stato» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   all'articolo 15 dello Statuto, si valuti l'opportunità di:
    a) richiamare espressamente, con riferimento alle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la procedura di assegnazione delle risorse prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
    b) precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera h), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all'ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.