CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 8.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  1-bis. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge Pag. 123n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
  3-ter: L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

Art. 136.
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
8. 3. (nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

  1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
  2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del Pag. 124settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. 4. (ulteriore nuova formulazione) Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

  1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.
9. 03. (ex 3.30) (nuova formulazione) Borghi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.
(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

  1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.
   2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
   3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.
9. 02. Il Relatore.

ART. 10

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

Pag. 125

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino con le seguenti: dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino con le seguenti: degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);
   al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti inserire le seguenti: pubblici;
   al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.
10.2. (nuova formulazione) Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:
  «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;
   b) al comma 1284-ter le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;
   c) dopo il comma 1284-ter è aggiunto il seguente:
  «1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia.
11. 1. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Pag. 126

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
12.01. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.