CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07196 l'On. Marilena FABBRI chiede se non si ritenga urgente comunicare i tempi previsti per la realizzazione delle opportune funzionalità sull'applicativo SICOGE-FD, finalizzato allo scambio di dati e informazioni, nonché all'interoperabilità dei sistemi e all'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, come prescritto dal codice dell'amministrazione digitale.
  Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato sta provvedendo ad implementare gli attuali servizi di interoperabilità, fornendo servizi web services con i quali rendere disponibili a tutte le Amministrazioni anche i titoli emessi dai circa 1.400 funzionari delegati.
  Eventuali ulteriori esigenze di singole Amministrazioni, tra cui quelle segnalate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potranno meglio essere valutate, dopo aver completato il quadro attuativo di riforma del bilancio dello Stato di cui alla legge 3 1o dicembre 2009, n. 196.
  Peraltro, va precisato che la trasmissione telematica dei titoli di pagamento da parte dei funzionari delegati è stata avviata gradualmente nel 2011 e ad oggi si sono avuti riscontri positivi da parte di tutti gli utenti del sistema in termini di velocizzazione delle procedure di pagamento e di disponibilità di informazioni.
  Il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, in considerazione degli adempimenti previsti nella circolare n. 25 del 7 settembre scorso relativi alla obbligatorietà, a partire dal 1o gennaio 2016, della emissione degli ordinativi e buoni informatici da parte dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, torna a rappresentare l'esigenza di realizzare meccanismi di colloquio tra il proprio applicativo di gestione della contabilità e il modulo SICOGE dedicato al funzionario delegato di contabilità ordinaria.
  Con le suesposte implementazioni si ritiene di poter dare un significativo supporto anche alle problematiche segnalate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  I servizi in questione saranno in esercizio entro gennaio 2017 e naturalmente, nel consueto spirito di collaborazione, potranno essere presi accordi diretti per condividere gli aspetti tecnici.
  Eventuali ulteriori esigenze di implementazione relative a funzionalità di inserimento massivo di dati su SICOGE, sia per quanto riguarda la contabilità finanziaria dei funzionari delegati, che le scritture economico patrimoniali, potranno essere valutate dopo aver definito il quadro attuativo delle deleghe di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le conseguenti necessarie modifiche dei sistemi informativi.
  Infine, in merito alla possibilità di consentire ai funzionari delegati di contabilità ordinaria di avvalersi delle modalità di trasmissione diretta al Servizio di Tesoreria della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 23 del 22 luglio 2015, si soggiunge che il progetto descritto nella Pag. 81medesima circolare attiene esclusivamente alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale e non appare, pertanto, estensibile alle modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, le cui regole di dematerializzazione dei titoli sono dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 e dalla successiva circolare n. 33 del 31 ottobre 2012.

Pag. 82

ALLEGATO 2

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in Commissione n. 5-07866 dell'On. Moretto concerne la conversione delle lire in euro e, in particolare, le modalità di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2015.
  Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nel novembre 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che anticipava dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per la conversione delle lire.
  Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia hanno definito le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza.
  Ai sensi dei Trattati europei, la conversione può solo avvenire impiegando risorse finanziarie dello Stato, al quale la Banca d'Italia, a suo tempo, ha versato il controvalore delle lire ancora in circolazione al 6 dicembre 2011. Le operazioni di cambio sono pertanto riprese in esecuzione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze, ricevute dalla Banca d'Italia il 21 gennaio scorso.
  A due settimane dall'avvio, le operazioni effettuate sono state 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000 euro.
  A partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono state ricevute dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia circa 2.300 richieste di chiarimenti e segnalazioni, alcune delle quali indirizzate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca risponde individualmente a ciascuna richiesta, analizzando i diversi casi alla luce delle istruzioni operative ricevute. Finora è stato dato riscontro quasi alla metà delle comunicazioni pervenute.
  Nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l'obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.
  Pertanto, la Banca d'Italia può procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo è rispettato. Operazioni di cambio che non soddisfino questa condizione, avanzate cioè da persone che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non essendo previste nell'attuale quadro legislativo, richiedono l'introduzione di una nuova norma. La conversione potrà avvenire anche sulla base di una diversa documentazione, purché la stessa presenti analoghe caratteristiche di affidabilità, che saranno valutate caso per caso dalla Banca d'Italia.
  Per quanto riguarda le cause legali in corso, ove sussistano le condizioni di cui sopra la Banca d'Italia proporrà la stipula di specifici accordi transattivi con gli avvocati dei ricorrenti.
  Per altri eventuali casi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali la Banca d'Italia presterà la propria collaborazione.