CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
   considerato che, con tale provvedimento, si pongono le basi sul piano amministrativo per l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che rappresenta l'elemento cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro disciplinata dal medesimo decreto legislativo;
   rilevato che il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, disciplina il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
   osservato che l'articolo 2 determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità dì livello dirigenziale non generale e centonove unità di personale non dirigenziale trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché cento unità trasferite dal ruolo del personale tecnico e di ricerca dell'ISFOL, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, confluiscono in un ruolo ad esaurimento, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di provenienza;
   considerato che gli articoli 3 e 4, nel disciplinare il trasferimento del personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, stabiliscono che l'individuazione del personale da trasferire avvenga prioritariamente sulla base delle domande formulate dai lavoratori, tenendo conto, in particolare, dell'esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività dell'Agenzia;
   rilevata l'opportunità, in tale contesto, di uniformare la formulazione dell'articolo 4 a quella dell'articolo 3, assumendo anche nel primo caso come riferimento le funzioni dell'Agenzia individuate dall'articolo 8, comma 1m del provvedimento in esame;
   apprezzato che il comma 8 del medesimo articolo 3 dispone che il personale trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mantenga il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL e che, analogamente, il comma 7 dell'articolo 4 prevede che al personale trasferito dall'ISFOL continui ad applicarsi il contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;Pag. 154
   considerato che il comma 6 del medesimo articolo 4, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, prevede l'esclusione dai trasferimenti dei dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'Istituto;
   osservato altresì che l'articolo 6, comma 3, prevede che siano trasferite all'ANPAL le risorse dell'ISFOL relative alle spese per il personale trasferito, incluse le componenti accessorie della retribuzione, ivi compresi i fondi destinati a dare attuazione alla contrattazione integrativa di ente e quelli per le progressioni e maggiorazioni economiche e per la produttività, nonché quelli destinati a dare attuazione agli istituti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
   considerata l'esigenza che al personale trasferito dall'ISFOL sia garantita la possibilità di godere di prospettive professionali e di carriera, assicurandogli diritti e opportunità di sviluppo analoghe a quelli riconosciuti presso l'amministrazione di provenienza;
   rilevato che l'articolo 5 disciplina l'inquadramento previdenziale del personale trasferito all'ANPAL prevedendo che esso possa esercitare, entro quarantacinque giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, in linea con quanto già previsto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   ricordato che è attualmente all'esame della Commissione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281);
   rilevato, in particolare, che l'articolo 17 di tale schema di regolamento demanda al presente decreto il compito di prevedere una organizzazione temporanea dell'ANPAL in attesa del regolamento di organizzazione, da approvare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015;
   osservato che, nel parere reso su tale schema di regolamento dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 gennaio 2016, si rileva come il presente provvedimento non possa determinare l'organizzazione temporanea dell'ANPAL, dovendosi limitare a disciplinare le modalità e le procedure di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia, e, pertanto, l'attribuzione di nuovi compiti al decreto determinerebbe una alterazione del sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia stessa;
   considerato che, ai fini della piena operatività dell'ANPAL, risultano ancora da adottare specifici regolamenti che disciplinino l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture dell'Agenzia, nonché l'amministrazione e la contabilità;
   valutate le osservazioni formulate dalle associazioni sindacali nel corso dell'audizione informale sul provvedimento in esame, svoltasi il 2 marzo 2016,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   all'articolo 4, si valuti l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
    b) al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto istitutivo con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
    c) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma Pag. 1551, del decreto istitutivo con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
    d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
    e) al comma 4, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
    f) al comma 4, lettera c), sostituire le parole: di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo provvedimento con le seguenti: di cui all'articolo 8, comma 1;
   con riferimento al personale trasferito dall'ISFOL ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, si segnala l'esigenza che a tale personale sia assicurata, anche in futuro, una progressione economica in linea con quella che sarebbe spettata ai lavoratori in caso di permanenza presso l'amministrazione di appartenenza;
   si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 10.

Pag. 156

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI E DALL'OSSO

  La XI Commissione
   esaminato, per le parti di competenza lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266);
   premesso che:
    l'ISFOL, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    con l'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è stata prevista la sua costituzione dell'Istituto, sancita il 30 giugno 1973, con decreto del Presidente della Repubblica, n. 478;
    l'ISFOL è stato successivamente dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese con decreto del Presidente della Repubblica 1o aprile 1978, n. 249;
    dal 1979 fa parte degli enti di notevole rilievo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 1979) e nel 1999 viene riconfermato ente dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419);
    l'Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale;
    l'ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. Fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e collabora con gli organismi e le istituzioni comunitarie; svolge il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo; è Agenzia nazionale Erasmus 2014/2020 – Programma europeo per l'educazione, la formazione, la gioventù e lo sport; ma soprattutto l'ISFOL opera per l'attuazione di una parte rilevante dei Programmi operativi nazionali a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cofinanziati dalla Programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali;
    l'obiettivo primario dell'ISFOL è dunque quello di apportare un contributo determinante nel nostro Paese sia allo sviluppo ed all'inclusione sociale, sia al miglioramento delle risorse umane e alla crescita dell'occupazione;Pag. 157
    della sopradetta rilevanza non pare, però, sia stata data grande attenzione da parte del Governo; si è già evidenziato, in sede di esame dello schema di decreto legislativo in materia di politiche attive, l'assenza di interventi capaci di dare risposte efficaci alla disoccupazione e al reinserimento lavorativo laddove l'accentramento di funzioni in capo all'ANPAL, attribuisce a quest'ultima un rilevante potere di controllo sulla spesa delle Regioni in tema di politiche attive col rischio concreto di ingenerare un dispendioso e lungo conflitto di attribuzioni tra organismi centrali e periferici;
    a ciò si aggiunge, in sede di esame dell'atto sottoposto a parere, il danno che va ad arrecarsi alla ricerca ed ai lavoratori; l'istituzione dell'ANPAL, infatti, prevede un evidente ridimensionamento dell'ISFOL, attraverso la cessione di risorse finanziarie, ridefinizione delle funzioni e riduzione della pianta organica; in sostanza l'ennesimo colpo al comparto della ricerca, su cui invece sarebbe fondamentale investire;
    l'ANPAL diviene, inoltre, autorità di gestione e come tale incamera le risorse dei progetti: difficile pensare ad un ente veramente autonomo e terzo nella valutazione, soprattutto dovendosi considerare il forte accentramento di potere in capo alla nuova agenzia; a questo si aggiunge una mobilità imposta al personale di ruolo e precario dell'ISFOL, il blocco del turn over (del Ministero e dell'ISFOL), la fine delle progressioni di carriera che ne deriverà, aldilà delle sopra esposte considerazioni di carattere generale, i sottoscrittori del presente parere intendono soffermarsi su elementi di criticità che afferiscono alla modalità attraverso la quale si perviene al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
    nel testo in esame, in merito alla mobilità forzata del personale ISFOL verso l'ANPAL, non paiono adottarsi criteri funzionalmente oggettivi, anzi sembra sussistere una ingiustificata asimmetria tra i criteri previsti per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli relativi al personale ISFOL; nel caso del Ministero si segue la logica della «cessazione» dei rami d'azienda che prevede il trasferimento di funzioni, compiti e personale all'ANPAL; tale logica, invece, non viene tenuta in considerazione nel caso di ISFOL laddove viene invece previsto un criterio privo di qualsiasi contenuto sostanziale;. nello specifico infatti viene previsto che: «dalle procedure di trasferimento sono esclusi in ogni caso i dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'ISFOL»;
    tale criterio che menziona il trasferimento presso l'ANPAL del personale che abbia lavorato su progetti legati ai fondi comunitari è privo di qualsivoglia contenuto sostanziale e si presta a ovvie recriminazioni che inevitabilmente potrebbero portare nocumento all'amministrazione, anche in termini economici, per i contenziosi che certamente nascerebbero. Invero, il Fondo sociale europeo è, di fatto, l'unica risorsa economica che garantisce la sopravvivenza dell'ISFOL e delle sue attività; infatti, il 90 per cento del personale a tempo indeterminato lavora su progetti comunitari; di conseguenza, l'utilizzazione di un criterio di tal fatta, darebbe luogo alla nascita di un vero e proprio sotto criterio che terrebbe conto dell'imputazione del personale, dal punto di vista amministrativo, sul Fondo sociale europeo o al bilancio istituzionale;
    non sfugge, inoltre, l'anomalia relativa al criterio per il quale dalle procedure di trasferimento siano esclusi i dipendenti che abbiano ricoperto incarichi per progetti di ricerca nell'anno 2015, cioè lo scorso anno; ci si domanda perché proprio questa categoria di ricercatori che a vario titolo abbia avuto un incarico di responsabilità nel 2015, e non i lavoratori che abbiano avuto incarichi di responsabilità di durata di almeno cinque anni Pag. 158consecutivi piuttosto che quelli che abbiano ricevuto i medesimi incarichi nel corso dell'anno 2014 e dunque prima dell'approvazione della norma istitutiva dell'ANPAL; un criterio di tale natura sembra attribuire più al caso che non ad altro il destino del lavoratore;
    alla luce delle suesposte considerazioni nonché tenuto conto della contrarietà rispetto all'intero impianto della legge delega, che in modo specifico accentra nell'ANPAL una serie di poteri che allo stato risultano privi di organicità in materia di politiche attive del lavoro,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

Pag. 159

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 266).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MARTELLI, AIRAUDO E PLACIDO

  La XI Commissione,
   esaminato l'atto n. 266 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
   premesso che:
    l'adozione di strategie volte a garantire il reimpiego di un numero sempre crescente di disoccupati conduce a benefici oltre che per il sistema economico nel suo complesso, anche e soprattutto per gli stessi lavoratori;
    già in sede di discussione del parere allo schema di decreto legislativo Ag 177 in seguito decreto legislativo 150 del 2015 il Gruppo Sinistra Italiana – SEL rilevò come il tema dei servizi per l'impiego, costretti fino ad oggi a ricoprire una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non trovavano, nel testo dello schema di decreto (atto n. 177), oggi decreto legislativo n. 150 del 2015, adeguata risposta, dovendosi lo stesso misurarsi con il rispetto del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua governance, non può, infatti, limitarsi a evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica attiva, incentivi all'assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando per essi, contrariamente a quanto previsto dalla legge delega, nuove e maggiori risorse;
    la tutela universalistica nei confronti della disoccupazione, che dovrebbe essere finalizzata a garantire la dignità della persona ed a favorire il contrasto alla marginalità, non dovrebbe prescindere dal rafforzamento di tutte quelle politiche finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Oggi è arduo trovare traccia di reperimento di maggiori risorse finanziarie necessarie ad assicurare il sostegno al reddito, ma non si ipotizza neanche di incrementare quelle seppur irrisorie risorse stanziate fino ad oggi a favore delle politiche attive;
    la credibilità dello stesso Jobs Act si gioca anche nella ragionevole aspettativa di tutti coloro che perdono il lavoro ad essere sostenuti da adeguati programmi di riqualificazione professionale o accompagnati nella ricerca di un nuovo impiego da una moderna rete di servizi per l'impiego; ed infatti i toni trionfalistici che seguirono al varo delle nuove disposizioni sui licenziamenti e sulle cosiddette «tutele crescenti» annunciavano un robusto intervento di politiche attive per il lavoro al Pag. 160fine di realizzare quel circolo virtuoso di flexsecurity che avrebbe dovuto prendere in carico, anche sostenendola economicamente, la persona inattiva e traghettarla verso altra occupazione;
    nel nostro Paese si parla da oltre vent'anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo, nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, a realizzare quella profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale con differenziali di efficienza preoccupanti quanto evidenti. Tale quadro disomogeneo ha portato l'attuale governo a ricondurre a livello statale, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse, soluzione dettatagli probabilmente dall'illusione che la istituita Agenzia possa surrogare a quello che la maggior parte delle Regioni non è riuscita a fare;
    inoltre il progressivo conclamarsi ed aggravarsi della crisi economica insorta nel 2007, ha condotto dall'opportunità alla stringente necessità di sperimentare, attraverso lo strumento dell'ammortizzatore sociale in deroga, l'integrazione tra politiche passive e attive, anche grazie al sostegno offerto dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
    purtroppo, le esperienze condotte in tale ambito, fino oggi, restituiscono un dato sostanziale: il tempo dedicato alla politica attiva da parte del soggetto preso in carico si rivela, in modo chiaro e inoppugnabile, a parte alcuni sporadici casi fortunati, un mero adempimento formale, poiché l'offerta formativa promossa dalla maggior parte dei territori non risponderebbe ai reali fabbisogni professionali e distintivamente riferibili agli stessi sistemi locali di competenze;
    l'OCSE nel suo ultimo rapporto, ha certificato come il sistema italiano dei servizi per il lavoro e le politiche attive è molto lontano dagli standard europei; le risorse impegnate nel nostro Paese per l'attivazione al lavoro non superano il venti per cento sul totale delle risorse per le politiche del lavoro (che per quasi l'ottanta per cento si riconducono a meri interventi di politica passiva) e sono circa la metà di quanto impegnato ogni anno da Paesi come la Francia e la Germania, per non parlare delle risorse impegnate in servizi per l'impiego pubblici che sono addirittura di dieci volte inferiori all'investimento medio annuo dei suddetti Paesi; si tratta, sempre secondo dati dell'OCSE, di uno 0.37 per cento del PIL nel 2011 a fronte di una media europea dello 0.7 per cento. Se poi si divide questa spesa per il numero dei disoccupati, si scopre che nel solo 2012 il nostro Paese ha speso in media 1.800 euro per disoccupato a fronte dei 16.900 euro della Danimarca e dei 6.500 euro del Belgio; a causa di tale gap l'Italia, sempre rispetto alle valutazioni dell'OCSE e della Commissione europea, si colloca al ventiquattresimo posto sui ventotto Paesi dell'Unione;
    il programma Garanzia giovani, la cui attuazione risulta attribuita all'ANPAL dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), dello schema di decreto legislativo in esame, anche se non individuata tra le funzioni dell'ANPAL dal decreto legislativo n. 150 del 2015, dal canto suo, quale nuovo approccio alla disoccupazione giovanile al quale non sono seguiti un adeguato impegno finanziario ed un reale sistema di monitoraggio, ha oramai mostrato, in modo chiaro e imbarazzante, il suo fallimentare esito sia in termini di efficacia e qualità occupazionale, sia in termini di efficienza del processo di implementazione, e dimostrato che il vero vulnus è rappresentato dall'incapacità dell'amministrazione pubblica di costruire le premesse dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
    con il decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL viene conferita una posizione centrale nella gestione del mercato del lavoro come la panacea risolutrice, come la leva strategica per il superamento Pag. 161di tutti i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, secondo uno schema che darebbe per scontata la previgenza del riordino delle competenze previsto dalla novella dell'articolo 117 della Costituzione, e che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive, ereditando anche quelle facenti capo alle disciolte province, e mantenere solo in via residuale alle regioni le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, il tutto senza però prevedere:
   a) un riadeguamento in termini di quantità e qualificazione delle risorse umane e di dotazioni infrastrutturali dedicate ai servizi per l'impiego;
   b) una puntuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP);
   c) un sistema di monitoraggio e valutazione delle performance degli stessi servizi per il lavoro che ne affidi la conduzione a un soggetto pubblico di ricerca a garanzia di terzietà ed autorevolezza dello stesso processo valutativo;
   d) la costruzione di una dorsale informativa in grado assicurare trasparenza all'offerta dei servizi di politica attiva, agli esiti in termini occupazionali, alla qualità dell'occupazione e al rapporto tra costi e benefici;
    l'operazione, prevedendo il riposizionamento delle deleghe di politica attiva dalle Regioni allo Stato, più che avanguardista, sembra rivangare il passato, riportando l'intero sistema indietro di oltre 60 anni a quando operava il famigerato «collocamento statale», andando in controtendenza rispetto a quanto compiuto, negli ultimi anni, dalla maggioranza dei Paesi europei. Inoltre, il riassetto organizzativo prospettato dal decreto legislativo, centralizzando l'erogazione dei servizi di politica attiva a livello statale, di fatto, rischia di allontanare definitivamente tale materia dalle esigenze del territorio;
    con l'ANPAL si assiste alla istituzione di una struttura unica che conduca alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;
    l'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015, quindi, ha spostato le competenze sui programmi comunitari dal Ministero del lavoro all'ANPAL, riconducendo in capo alla stessa Agenzia quelle funzioni strategiche legate ai finanziamenti comunitari, attraverso la sua diretta gestione del PON Occupazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo, snaturando, in tal modo ed indebitamente, le finalità occupazionali dello stesso fondo, in relazione alla programmazione delle politiche del lavoro e inclusione sociale, lasciando al Ministero il solo ruolo di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, ribaltando così un sistema che ha operato fino ad oggi, ove il Ministero esercitava il suo ruolo strategico nella gestione e programmazione delle politiche del lavoro e dell'inclusione sociale;
    sul fronte delle risorse finanziarie già l'articolo 4 del decreto legislativo 150 del 2015, come confermato dallo schema di decreto in esame, l'istituzione dell'ANPAL avviene senza maggiori oneri per la finanza pubblica; non si comprende a questo punto come la costituzione di un organismo deputato a svolgere un ruolo strategico per l'attuazione di politiche attive del lavoro e dell'inclusione, possa essere realizzata a costo zero;
    così come non può essere condiviso l'attacco sferrato al personale degli istituti coinvolti nell'operazione di devoluzione delle funzioni di coordinamento e gestione delle politiche attive del lavoro, come dettagliato dallo schema di decreto legislativo in esame a carico dell'all'ente pubblico di Pag. 162ricerca ISFOL, unico ente che da anni si occupa di ricerca, monitoraggio e valutazione di politiche attive del lavoro, della formazione e del welfare, di cui si prevede la mobilità verso l'Agenzia di un contingente rilevante di personale con conseguente riduzione della sua pianta organica;
    in realtà la suddetta istituzione, senza peraltro una chiara definizione e ripartizione di ruoli e funzioni tra i tre organismi interessati (ISFOL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Agenzia), cosa che, peraltro, rende opaca la relazione tra gli stessi, si tramuterà in un costo per la collettività, visto che il processo di smantellamento, in termini di funzioni e relativo personale, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL, è accompagnato anche dal passaggio delle funzioni fino ad oggi in capo alla Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con riferimento alle politiche attive, ai servizi per il lavoro e alla formazione all'ANPAL, insieme alla gestione dei Fondi Interprofessionali, passaggio che si rivelerà, di fatto, in una duplicazione dell'osservatorio sulle medesime tematiche, tenuto conto che l'articolo 10 del decreto legislativo 150 del 2015 conferma all'ISFOL, i compiti di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dell'operato dell'ANPAL, se così fosse l'ISFOL andava, al contrario, rafforzato sia in termini di finanziamenti che di personale, e non indebolito, come invece prevede lo schema di decreto in esame che quantifica in cento unità di ruolo quelle che saranno trasferite all'ANPAL;
    lo schema di decreto in esame indica la dotazione organica pari a 217 unità (rispetto alle previste 395), compresi i livelli dirigenziali, delle quali un'unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale e 109 unità di personale non dirigenziale provenienti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale e 100 unità del personale tecnico e di ricerca trasferito dall'ISFOL, queste ultime tutte di ruolo, tenuto conto che il decreto legislativo n. 150 del 2015 non si riferiva in nessun modo al personale a tempo determinato che pur possiedono un contratto di lavoro fino al 2020;
    lo schema di decreto legislativo in esame afferma che i dipendenti, che transitino sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia dall'ISFOL, potranno portare con sé le diverse tipologie contrattuali e previdenziali di appartenenza, condizione questa che farà emergere criticità dal punto di vista di trasparenza e separazione di ruoli e funzioni, nonché difficoltà di relazioni tra colleghi con contratti e retribuzioni diverse a parità di mansioni;
    gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo in esame determinano le modalità di trasferimento delle risorse umane dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, in tale ambito pur prevedendo interpelli e avviso pubblico si prevede altresì che in caso di mancato raggiungimento del numero di unità da trasferire su base volontaria si provveda con trasferimento coatto ma escludendo da tale azione i dipendenti dell'ISFOL che nel corso del 2015 hanno ricoperto incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca; tale ultima indicazione appare incomprensibile in quanto sembra, più che garantire la continuità delle attività di ricerca che viene da una attività pluriennale non certo legata ad un solo anno, a garantire una parte dello stesso personale che ha svolto attività di ricerca;
    il processo di progressivo indebolimento dell'ISFOL, d'altronde, è già previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, confermato anche dalla riduzione del contributo finanziario istituzionale previsto per il turn over, a decorrere dall'anno 2016, determinando in questo modo l'impossibilità per l'istituto di procedere ad assunzioni e di consolidare la sua funzione di ente pubblico di ricerca pubblica a servizio del Paese;
    il caso dell'ISFOL merita un approfondimento specifico, poiché rappresenta un ulteriore caso del processo di smantellamento della ricerca pubblica in Pag. 163questo Paese, che disattende lo stesso target definito da Europa 2020, che stabilisce un investimento nella ricerca pari al 3 per cento del PIL, a fronte dell'esiguo 1,27 per cento dell'Italia, ed avvalora il dubbio che l'attuale governo attribuisca scarso valore alla valutazione delle politiche del lavoro a quelle sociali e formative. Diversamente, il caso ISFOL dovrebbe offrire l'occasione per sottolineare la necessità di aprire un fronte ampio che, restituendo centralità al Parlamento, riporti in cima alle priorità del Paese la ricerca pubblica, nella consapevolezza che la stessa ricerca non si può condurre a costo zero e che il reale esercizio di azioni essenziali e strategiche, come le politiche attive per il lavoro e la formazione, avrebbe meritato, semmai, un intervento che valorizzasse l'esistente e superasse le attuali criticità di sistema, difendendo e rilanciando l'ISFOL quale bene comune con funzioni di terzietà e garanzia nell'opera di valutazione e monitoraggio delle politiche della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  Martelli, Airaudo, Placido.